AA.SS. NN. 1496 E 1515 – INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 613-QUATER C.P. IN MATERIA DI MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA E MENTALE
Redazione – I disegni di legge in titolo si propongono di contrastare, attraverso l’introduzione di una fattispecie penale ad hoc all’articolo 613-quater c.p., le varie forme di manipolazione mentale e psicologico-emotiva poste in essere da sette e da psicosette.
Quadro normativo
L’ex reato di plagio
Il plagio nel diritto penale italiano era il reato previsto dall’art. 603 del codice penale, secondo cui «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981.
Il termine plagio deriva dal latino plagium (sotterfugio), che nel diritto romano indicava la vendita di un uomo che si sapeva essere libero come schiavo, ovvero la sottrazione tramite persuasione o corruzione di uno schiavo altrui. Si legge infatti nella citata sentenza, che
«Nel diritto antico e fino all’inizio dell’età moderna il reato di plagio era inerente all’istituto giuridico della schiavitù inteso come stato dell’uomo non avente personalità giuridica […]. Dalla fine del sec. XVIII con la progressiva accettazione del principio dell’uguaglianza dello stato giuridico delle persone e la conseguente progressiva abolizione della schiavitù […] è concepito come un delitto contro la libertà individuale» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 1981, pt. 3 del Considerato in diritto).
Nella relazione di accompagnamento del progetto di codice penale, il guardasigilli, indicava nel plagio una figura distinta, ma parallela, alla riduzione in schiavitù, affermando che questo reato «consiste nel sottoporre taluno al proprio potere in modo da ridurlo in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale». E aggiungeva, «lo stato di soggezione suddetto è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis, come stato di diritto rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi
completamente della sua personalità. […] il consenso della vittima non può escludere il reato,
non essendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla personalità umana, un diritto disponibile».
Il legislatore intendeva dunque con questa disposizione riferirsi ad una sorta di schiavitù di fatto, in contrapposizione a quella “di diritto”, prevista negli articoli da 600 a 602. A fronte, però, di intenzioni chiare – volontà di ridurre un uomo libero in una condizione di fatto servile
– il legislatore lasciava ambigue le modalità esecutive, penalmente apprezzabili, attraverso le quali un simile risultato poteva essere realizzato.
Da subito, dunque, chiamata a dare un’interpretazione all’art. 603 c.p., la giurisprudenza è intervenuta fornendo risposte che si possono distinguere cronologicamente in due distinti periodi, il primo fra il 1930 e il 1960, il secondo dal 1961 alla sentenza della Corte costituzionale del 1981.
Fino al 1960 i casi di plagio sono stati rarissimi e tutti i processi si sono conclusi con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché il fatto non costituisce reato” o perché il fatto non costituiva il reato di plagio, ma doveva essere diversamente rubricato. Peraltro, in queste prime sentenze, non si dice mai esplicitamente, ma nemmeno esplicitamente si esclude, che le attività con le quali il colpevole raggiungerebbe il risultato espresso nell’art. 603, di totale assoggettamento della vittima e di annientamento della personalità e della volontà di questa, devono essere di natura psichica (In questo senso cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 96 del
1981, pt. 10 del Considerato in diritto) e non fisica.
A partire dagli anni ’60 la giurisprudenza inizia, invece, ad affermare che la realizzazione del plagio avviene non attraverso l’esplicazione di energia fisica, ma attraverso quella psichica ed a introdurre così il concetto di soggezione psicologica.
La Cassazione penale, nel 1961, affermava che «il delitto di plagio consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo» (cfr. sez. I, 26 maggio 1961).
Chiamata a pronunciarsi sul c.d. caso Braibanti1, che tanto risalto aveva avuto nella
cronaca, la Corte di assise d’appello di Roma, nel 1969, affermò che per la consumazione del plagio «non è richiesta una padronanza fisica sulla persona, ma un dominio psichico, al quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessariamente, una signoria in senso materiale e corporale […]. Nel plagio […] non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e l’anima, asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie». Nella sentenza si descrive l’azione psichica del plagiante, affermando che: «L’art. 603 c.p. tutela la libertà nella sua stessa originaria essenza, nei fattori dinamici, nel potere di influsso, nella facoltà di critica e di scelta, di ricerca e di decisione, di coscienza e di volontà. Tali facoltà, che ineriscono all’attività psichica, possono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determinino conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi
1 E’ la vicenda di un intellettuale che fu accusato nel 1967 di aver completamente soggiogato, annientandone la personalità, due più giovani amici. Chiamato a rispondere del delitto di plagio, l’imputato era stato condannato in primo grado della Corte di Assise di Roma (14 luglio 1968) a 9 anni di reclusione, successivamente ridotti a sei dalla Corte di Assise in appello (sentenza 28 novembre 1969) ed infine a quattro dalla Corte di cassazione (sentenza 30 settembre 1971).
psichici che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in certo modo alle neurosi e dipendenti da meccanismi meramente psichici, provocati da un’azione psichica esterna».
La sentenza di incostituzionalità del 1981
La questione di legittimità costituzionale del reato di plagio fu posta alla Corte costituzionale nel 1978 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma2, la quale con la citata sentenza n. 96 del 1981, si pronunciò per l’incostituzionalità del delitto.
La Corte ha, in primo luogo, ricostruito storicamente l’evoluzione del concetto e del reato di plagio, rilevando come, in passato la fattispecie fosse stata sempre concepita come
«un’azione fisica del colpevole e individuata attraverso elementi oggettivi»( Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 1981, pt. 5 del Considerato in diritto): il codice penale del
1889, ad esempio, rubricava “plagio” la fattispecie di “riduzione in schiavitù o in altra situazione analoga” che presupponeva pertanto un’azione umana esclusivamente fisica, il cui
risultato era quello di porre la vittima in una condizione materiale di dipendenza da altri. La
Corte ha rilevato quindi che il codice penale italiano del 1930 usava il termine plagio in un significato del tutto nuovo e diverso da quello dei precedenti codici.
Ripercorse le tappe compiute da dottrina e giurisprudenza e soprattutto sottolineato
l’indirizzo che si afferma a partire dal 1969, la Corte definisce la fattispecie come un «reato a
condotta libera…che potrebbe essere attuato con mezzi psichici, cioè attraverso un’attività psichica del plagiante esercitata direttamente sul plagiato. L’effetto dell’attività psichica del plagiante dovrebbe essere non già quello di ridurre un individuo in stato d’incapacità d’intendere o di volere (previsto espressamente nell’art. 613 del cod. pen.) bensì quello di ridurre la vittima da persona capace a persona in totale stato di soggezione. Questo totale stato di soggezione indicato dall’art. 603, annienterebbe il determinismo della vittima sostituendo il determinismo del plagiante a quello del plagiato in guisa da ridurre questo ultimo nello stato di cosa che pensa e agisce come pensa e agisce il plagiante. In altre parole sarebbe il plagiante a formare la volontà sua e del plagiato, questi essendo solo un mezzo fisico per compiere le attività volute dal plagiante».
Peraltro, la Corte rilevava che «non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l’azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato» ed aggiunge che «è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quella in esame – l’attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l’una e l’altra attività e per accertare l’esatto confine fra esse. L’affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell’altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell’intensità dell’attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa. Quanto all’intensità, dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che ogni
2 Nell’ambito del procedimento nei confronti di Emilio Grasso, sacerdote appartenente al Movimento carismatico, accusato da alcuni genitori di aver plagiato i figli minorenni.
individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l’attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà. Quanto alla qualità non è acquisito sino a qual punto l’attività del soggetto attivo non riguardi direttive e suggerimenti che il soggetto passivo sia già disposto ad accettare. Quanto alla valutazione dei risultati essa non potrà che essere sintomatica e concludere positivamente o negativamente a seconda che l’attività esercitata sul soggetto passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica. L’accertamento se l’attività psichica possa essere qualificata come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto incerto e affidato all’arbitrio del giudice. Infatti in applicazione dell’art. 603 qualunque normale rapporto sia amoroso, sia di professione religiosa, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto da un’aderenza “cieca e totale” di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio»( Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 1981, pt. 13 del Considerato in diritto).
La Corte conclude dunque per l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 603 c.p., per contrasto “con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’art. 25 Cost.” giungendo a sostenere che giustamente essa «è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità».
Le fattispecie penali astrattamente applicabili a condotte di manipolazione mentale o psicologica
A seguito dell’intervento della Corte costituzionale il delitto di plagio, delineato dall’art.
603 c.p., è stato espunto dal nostro ordinamento. Per sanzionare condotte in senso lato di “manipolazione mentale” è necessario dunque ricorrere a ulteriori disposizioni del codice penale che, come è noto, non si prestano a interpretazioni estensive3.
Fra questi reati, senza pretese di esaustività, si può annoverare, in primo luogo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 c.p., che ricorre quando «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi
3 Occorre rammentare che il Progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione di studio, istituita nel
1988 e presieduta dal professor Pagliaro, “ripristinava”, tra i delitti contro la integrità psichica, il plagio, “consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l’integrità psichica” (art. 61, n. 1). Nella Relazione del progetto si specificava che il reato era “ripristinato per rispondere alla esigenza, sottolineata anche dalle scienze psicologiche, di reprimere le crescenti forme di menticidio, e che, per cercare di evitare gli inco nvenienti della vecchia formulazione (genericità [per il suo contenuto vago e indeterminato] o, meglio, inapplicabilità, richiedendo il macroevento [pressoché impossibile] della “totale soggezione”)”, lo si era “incentrato sul mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio”. Così la fattispecie suggerita era costruita intorno al mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità del soggetto ed era arricchita dal dolo specifico della finalità di vantaggio.
effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065».
La Corte di cassazione, chiamata a interpretare il concetto di infermità o deficienza psichica ha affermato che questo reato «non esige, nel soggetto passivo, un’infermità mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma è sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica che, senza sconfinare nel caso patologico, importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione» (Sez. II, sent. n. 6904 del 16 luglio
1983). Ha specificato poi che per il ricorrere di questo delitto «è sufficiente uno stato di menomazione del potere di critica e d’indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile
l’altrui opera di suggestione o da agevolare l’induzione svolta dal soggetto attivo per
raggiungere il suo fine illecito» (cfr. Sez. II, sent. n. 6610 del 27 giugno 1985; ma anche Sez. II, sent. n. 3458 del 1° dicembre 2005). La stessa Corte ha sostenuto che per la consumazione del reato occorre che l’agente induca la vittima a compiere un atto avente conseguenze giuridiche dannose «attraverso un’attività di pressione morale, suggestione, spinta e di persuasione e quindi attraverso l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare o a rafforzare nel soggetto passivo il consenso al compimento dell’atto giuridico» (cfr. Sez. II, sent. n. 5348 del
28 maggio 1985). La giurisprudenza non richiede dunque l’uso di mezzi coattivi ma «un’attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica, che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere
un atto giuridico» (cfr. Sez. II, sent. n. 1195 del 28 gennaio 1994).
Questa fattispecie, che la giurisprudenza ha spesso utilizzato per sanzionare condotte di manipolazione mentale richiede però come presupposto il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Cfr. Corte di cassazione, Sez. III, sent. n. 48537 del 17 dicembre 2004) ed è perseguibile sono previa querela di parte, presentata dal soggetto passivo e quindi dalla stessa persona circonvenuta4.
Le condotte di manipolazione mentale appaiono poi astrattamente sussumibili nel delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all’art. 600 c.p., il quale sanziona con la reclusione da 8 a 20 anni chiunque (comma 1):
• esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
• riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
La disposizione precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ma anche approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
4 La Corte di cassazione ha affermato infatti che «In tema di circonvenzione di persona incapace, soggetto passivo, e quindi titolare del diritto di querela, è soltanto la persona circonvenuta, e non il terzo che eventualmente subisca un danno o il pericolo di un danno per effetto dell’atto posto in essere dall’incapace. Pertanto, esclusa la punibilità dell’imputato in relazione al fatto compiuto in danno di un congiunto, ai sensi dell’art. 649, primo comma, n. 2, cod. pen., l’imputato stesso non è perseguibile per il medesimo fatto, riguardato nel suo aspetto dannoso nei confronti di altro congiunto (nella specie, fratello non convivente) che, quale danneggiato dal reato, resta unicamente legittimato all’azione civile (cfr. Sez. II, sent. n.
9009 del 27 ottobre 1983; conforme: Sez. II, sent. n. 8034 del 2 settembre 1997).
necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (comma 2).
Occorre a tal proposito rammentare che secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. pen. Sez. III,
04 febbraio 2021, n. 13815) la “soggezione continuativa” di cui alla norma incriminatrice non richiede una limitazione della libertà personale o di movimento, bensì la realizzazione di una condizione stabile di sudditanza psichica verso l’agente, essendo sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona5. In questo senso, viene
valorizzato il vincolo di dipendenza verso l’agente, “desumibile dal potere decisionale
assegnato all’imputato di condizionare la vita degli adepti (anche nelle scelte relative ai rapporti personali, alle scelte di vita e lavorative), dai trasferimenti di beni e denaro in suo favore, dalle
prestazioni sessuali richieste […], dalla tendenza a limitare i contatti esterni, dal divieto di uscire
dal gruppo, che hanno determinato il suo dominio sulle vite degli individui, il condizionamento delle loro scelte, l’imposizione di prestazioni economiche o sessuali, ottenute sfruttando la condizione di particolare fragilità psichica delle vittime, attraverso la continuità del rapporto e la sistematicità della frequentazione”
Ancora potrebbero venire in rilievo per la punibilità delle condotte di manipolazione mentale, il delitto di sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p., ai sensi del quale è sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 8 anni chiunque priva taluno della libertà personale o la fattispecie di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. Tale ultima disposizione sanziona con la reclusione fino a 4 anni chiunque «con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa».
Altre fattispecie che è possibile menzionare sono quelle degli articoli 612 e 612-bis c.p. che sanzionano, rispettivamente, il reato di minaccia e di stalking.
L’art. 612 c.p. punisce, con la multa, chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno, prevedendo un innalzamento della pena, in caso di gravità della minaccia ovvero nel caso in cui sia impiegata una delle modalità di cui all’art. 339 c.p.
La manipolazione mentale può essere inoltre uno strumento attraverso cui si realizzano condotte persecutorie sussumibili nell’ambito dell’art. 612-bis c.p. che punisce, da un anno a sei anni e sei mesi, “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, con un aggravamento sanzionatorio in caso di fatto commesso dal coniuge, convivente e da altra persona legata affettivamente alla persona offesa, ovvero tramite strumenti informatici o telematici nonché, in caso di danno ad un minore, donna incinta, disabile oppure con armi o da persona travisata.
5 Nella sentenza viene valorizzato il vincolo di dipendenza verso l’agente, “desumibile dal potere decisionale assegnato all’imputato di condizionare la vita degli adepti (anche nelle scelte relative ai rapporti personali, alle scelte di vita e lavorative), dai trasferimenti di beni e denaro in suo favore, dalle prestazioni sessuali richieste […], dalla tendenza a limitare i contatti esterni, dal divieto di uscire dal gruppo, che hanno determinato il suo dominio sulle vite degli individui, il condizionamento delle loro scelte, l’imposizione di prestazioni economiche o sessuali, ottenute sfruttando la condizione di particolare fragilità psichica delle vittime, attraverso la continuità del rapporto e la sistematicità della frequentazione”.
Un’altra fattispecie che è possibile, da ultimo, menzionare è quella dell’art. 572 c.p., avente ad oggetto il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, che punisce chiunque “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”. Un aggravamento sanzionatorio è previsto laddove il fatto sia realizzato in presenza o in danno di minore, donna incinta, disabile, con armi, in caso di lesioni (gravi o gravissime) oppure nell’eventualità di morte della persona offesa dal reato.
Contenuto dei disegni di legge
L’Atto Senato 1496
Il disegno di legge n. 1496 (Minasi, Stefani e altri), che consta di due articoli, introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato: il delitto di manipolazione mentale (art. 613- quater).
Da un punto di vista sistematico la nuova disposizione è inserita nel Capo III (dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (dei delitti contro la persona) del libro II del codice penale (dei delitti in particolare).
1):
In particolare, l’articolo 1 conferisce al nuovo delitto le seguenti caratteristiche (comma
• soggetto attivo del reato può essere “chiunque” (reato comune), nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipamenti;
• la condotta consiste nell’indurre «taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere o, da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento»;
In proposito si sottolinea come la dizione che la condotta tipica consista nel fatto di chi “pone taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere o limitare … la libertà di autodeterminazione” sembrerebbe porre l’accento sulla incriminazione di fatto di “un pericolo”. Al fine di rendere maggiormente tipizzata la condotta si segnala l’opportunità di dare rilievo alla incriminazione di un fatto che sia già lesivo di un bene giuridico, punendo quindi chiunque pone taluno in un perdurante stato di soggezione che escluda o limiti in modo rilevante la libertà di autodeterminazione.
• la sanzione è quella della reclusione da 3 a 8 anni.
La pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione, se il fatto è commesso in danno di un minore (comma 2).
L’articolo 2 prevede che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’Atto Senato n. 1515
La proposta di legge A.S. 1515 (Rastrelli), che consta di un solo articolo, mira ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato: il reato di manipolazione emotiva e psicologica (art. 613-quater).
Come si evince dalla relazione di accompagnamento, l’intento del proponente è – similmente all’AS 1496- quello di contrastare, attraverso la sanzione penale, il fenomeno “sempre più diffuso e particolarmente detestabile” delle sette e delle psico-sette, le quali pongono in essere condotte manipolatorie ai danni degli adepti “per ottenere dei vantaggi che sfociano in richieste di denaro e schiavitù sessuale”.
A tal fine, il disegno di legge in esame, introduce nel codice penale l’art. 613-quater, rubricato “Reato di manipolazione emotiva e psicologica”.
Si segnala l’esigenza di espungere dalla rubrica del nuovo articolo le parole “Reato di”.
Al nuovo delitto sono conferite le seguenti caratteristiche (comma 1):
• soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, individualmente o in forma associativa (reato comune);
• la condotta consiste nell’alterare la volontà di una persona distorcendone e
modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei
comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all’interno di comunità o
gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Tale effetto deve realizzarsi con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica;
• la sanzione è quella della reclusione da 5 a 15 anni e della multa da 5.000 a
20.000.
Il reato è aggravato (comma 2), e la pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso:
• nei confronti di persona minore di età o con ridotta capacità di intendere e volere, o
• quando circostanze di tempo o di luogo siano tali da ridurne la capacità di intendere o volere.
La pena è aumentata fino a un terzo (comma 3) quando le condotte sono poste in essere da persona che esercita abusivamente la professione medica o di psicologo o qualsiasi altra
professione senza averne conseguito il relativo titolo e la successiva abilitazione. Il reato è perseguibile d’ufficio.
Si segnala l’esigenza di meglio chiarire la procedibilità del reato. A ben vedere la specificazione “il reato è perseguibile d’ufficio” non risulterebbe pleonastica solo nel caso in cui si ritenesse di circoscrivere la procedibilità d’ufficio alle sole ipotesi di cui al terzo coma del nuovo articolo 613-quater. In tal caso andrebbe però esplicitata per tutte le altre ipotesi la eventuale procedibilità a querela.
Fonte: Senato della Repubblica
