“ SUL FINE VITA “ – PROF.SSA GABRIELLA TORITTO
Redazione- Non avrei mai pensato di affrontare un simile argomento. Me lo hanno chiesto e dopo qualche esitazione ho riflettuto che poteva farmi bene. Avrei dovuto documentarmi, come sempre del resto, quando scrivo su qualsiasi tematica. Avrei dovuto assimilare i contenuti e riflettere. Avrei infine dovuto rielaborare tutto quanto appreso al fine di maturare una personale idea, convinzione.
Non avrei mai pensato di affrontare un simile argomento poiché lo ritengo estremamente delicato e complesso. Né posseggo strumenti culturali scientifici e teologici così specifici da poter esprimermi.
Eppure mi cimento. Mi documento e scrivo. Servirà anche a me, comune cittadina, maturare un’opinione in proposito. Il fine vita coinvolge tutti i cittadini con diritto di voto, poiché i legislatori stanno decidendo in merito e abbiamo il diritto ma anche il dovere di capire.
Scorrendo le fonti mi sembra che finora le Istituzioni, che si sono pronunciate sul fine vita, abbiano avuto equilibrio e discernimento.
A che cosa mi riferisco?
La legislazione sul fine vita riguarda i casi in cui, per malattia oppure per gravi incidenti, le condizioni di salute delle persone sono radicalmente compromesse.
A proposito di fine vita occorre innanzi tutto sottolineare che giuridicamente esiste una differenza fra eutanasia attiva e suicidio medicalmente assistito.
L’eutanasia attiva implica l’intervento di un medico per la somministrazione di farmaci che provocano la morte. In Italia è considerata reato alla stregua dell’omicidio del consenziente o dell’istigazione o aiuto al suicidio.
Il suicidio medicalmente assistito prevede l’aiuto di un medico nella preparazione dei farmaci che il paziente assume autonomamente per porre fine alle proprie sofferenze e alla propria vita; è contemplato da una sentenza della Corte Costituzionale che lo rende possibile solo in presenza di determinate condizioni.
La differenza non è solo giuridica; riguarda anche le modalità di esecuzione e di coinvolgimento altrui: nel caso del suicidio medicalmente assistito è il paziente ad auto-somministrarsi il farmaco letale. Nell’eutanasia invece è previsto l’intervento di un medico per la somministrazione.
Le due pratiche tuttavia hanno in comune la volontà, libera e consapevole, della persona che ne fa richiesta e l’esito finale. La persona deve essere chiaramente cosciente e in grado di capire le conseguenze delle proprie scelte ed azioni e dell’esito finale.
In Italia l’eutanasia attiva è illegale, mentre il suicidio medicalmente assistito è regolamentato in virtù della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale. La sentenza ha aperto la strada all’accesso al fine vita solo in determinate condizioni ma non ha legalizzato l’eutanasia in sé.
La sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale ha stabilito che il paziente può accedere al suicidio medicalmente assistito se:
- è affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili
- è pienamente capace di intendere e volere
- è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale
- ha espresso in modo libero e consapevole la sua volontà di porre fine alla propria vita.
La sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale è stata emanata in seguito alla disobbedienza civile di Marco Cappato per l’aiuto fornito a Fabiano Antoniani, il “DJ Fabo”. In merito ha dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del Codice penale (Istigazione o aiuto al suicidio 1. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni) e la non punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona malata reputa intollerabili, essendo pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato Etico territorialmente competente.
Successivamente al dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Firenze riguardo al procedimento a carico di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese per l’aiuto fornito, la Corte Costituzionale è stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale del requisito del “trattamento di sostegno vitale” e con la sentenza n. 135 del 18 luglio 2024, pur affermando la legittimità del requisito di “trattamento di sostegno vitale”, ne ha dato una più ampia interpretazione.
La Corte ha infatti affermato che “il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente. Nella misura in cui tali procedure – quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l’udienza pubblica, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell’applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019. Tutte queste procedure – proprio come l’idratazione, l’alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione – possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare” (cfr, punto 8 del Considerato in diritto, sentenza n. 135/2024).
Pertanto la Corte Costituzionale ha confermato che i “trattamenti di sostegno vitale” non devono essere interpretati in modo restrittivo e che questo requisito può dirsi soddisfatto anche quando il trattamento non sia in esecuzione perché, legittimamente, rifiutato dalla persona malata.
Dal 28 novembre 2019, le persone malate, in possesso delle condizioni indicate dalla sentenza 242/2019 della Consulta, possono accedere in Italia al suicidio medicalmente assistito. Questo perché le sentenze della Corte sono direttamente applicabili dal giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, come previsto dalla Costituzione italiana.
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, il 16 giugno 2022, Federico Carboni, conosciuto prima della sua morte con il nome di fantasia “Mario”, è stato il primo italiano ad ottenere il suicidio medicalmente assistito legalmente in Italia. Dopo di lui anche “Gloria” e “Anna”, anche essi nomi di fantasia scelti a tutela della privacy, hanno avuto la stessa possibilità.
Quanto esposto sarebbe stato impossibile senza il coraggio delle tante persone malate che hanno lottato pubblicamente per veder rispettate le proprie volontà: Welby, Trentini, Englaro, Franchini, Nuvoli, Ravasin, Velati, Fanelli, Piludu, Antoniani, Ridolfi e tanti altri.
Anche la Regione Toscana ha di recente approvato una legge per regolamentare il suicidio medicalmente assistito, definendo procedure e requisiti di accesso, ma la sua legge è stata impugnata dal governo italiano davanti alla Corte Costituzionale.
Frattanto in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge sulla regolamentazione del fine vita, mentre ad oggi non è stata approvata nessuna legge specifica sull’eutanasia. Sicché l’eutanasia attiva rimane illegale.
La vita è un dono di incommensurabile valore. E’ più certa la morte che la vita. Pertanto essa è un dono prezioso. Ne consegue che scelte di fine vita acquisiscono grande delicatezza ed importanza e sono personali e, in quanto tali, devono essere operate dalla persona, in piena autonomia e per se stessa, con la più grande libertà.
In Italia la Costituzione riconosce che nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la propria volontà e sancisce che “la libertà personale è inviolabile” (art. 13). La sospensione e il rifiuto delle cure sono previsti dall’articolo 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Così il 14 dicembre 2017 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 219 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il giorno 31 gennaio 2018.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente chiamate “biotestamento“, sono documenti in cui una persona, maggiorenne e capace di capire, esprime le proprie volontà riguardo ai futuri trattamenti sanitari, nel caso in cui non fosse più in grado di intendere e volere. Il biotestamento permette di accettare o rifiutare specifici accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti, fornendo una guida per il personale sanitario.
In Italia in materia di fine vita ai sensi della legge 219/17 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), un malato può scegliere il rifiuto delle terapie o l’interruzione previa sedazione profonda, oppure, se versa nelle condizioni previste dalla sentenza 242/19, può accedere all’aiuto alla morte volontaria.
La recente legge 219 del 2017 ribadisce inoltre i seguenti diritti: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Tra i trattamenti previsti dalla legge rientrano la nutrizione e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione di nutrienti attraverso dispositivi medici. La rinuncia a questi, così come agli altri trattamenti, come la giurisprudenza afferma (farmaci e/o assistenza), può avere come conseguenza diretta o indiretta la morte della persona che revoca il proprio consenso.
Nonostante i ripetuti solleciti della Corte Costituzionale con cui è stato chiesto al legislatore di intervenire in materia di fine vita, il Parlamento italiano non ha ancora emanato una legge che preveda per le persone malate il diritto di autodeterminarsi sul proprio fine vita, inclusa la possibilità di accedere all’eutanasia.
Attualmente l’Associazione Luca Coscioni sta proponendo mobilitazioni popolari, iniziative istituzionali e disobbedienze civili al fine di ottenere una normativa rispettosa della volontà di persone, che, capaci di intendere e di volere, se in determinate condizioni, vogliono porre fine alle proprie sofferenze.
Attraverso la campagna Liberi Subito, attraverso le proposte di iniziativa popolare e le iniziative dei Comuni, si stanno depositando nelle Regioni italiane disegni di legge volti a garantire tempi e procedure certi per chi, in presenza delle condizioni stabilite dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, chiede verifiche sulle proprie condizioni di salute al fine di potere accedere al cosiddetto “suicidio medicalmente assistito” in Italia.
Che cosa comporta la richiesta di accesso al “suicidio medicalmente assistito”? La persona malata, che vuole chiedere il suicidio assistito in Italia, deve rivolgersi ad una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, direttamente o tramite il proprio medico curante al fine di verificare la presenza dei requisiti indispensabili, previsti dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Da un punto di vista medico-sanitario, occorre accertare la presenza dei requisiti e indicare le modalità di auto somministrazione. Occorre altresì appurare che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco e che il paziente sia stato adeguatamente informato sia sulle sue condizioni, sia sulle possibili soluzioni alternative, come l’accesso alle cure palliative o alla sedazione profonda continua. Al completamento di questa procedura, il fascicolo sarà inviato al Comitato Etico, soggetto terzo, che ha il compito di verificare la conformità del caso con la procedura prevista dalla sentenza della Corte.
Ma che cos’è la sedazione profonda e continua (o palliativa)? La sedazione profonda è una pratica che consente la riduzione del dolore intrattabile. Al contempo riduce anche la coscienza della persona fino al suo annullamento. Possono farvi ricorso persone affette da malattie in stadio avanzato e i cui sintomi sono altrimenti intrattabili.
La presenza dei “trattamenti di sostegno vitale” costituisce uno dei requisiti previsti dalla Corte Costituzionale per poter accedere al cosiddetto “suicidio medicalmente assistito” attraverso il Sistema Sanitario Nazionale in Italia.
Che cosa sono i trattamenti di sostegno vitale? In che cosa consistono? Secondo il dott. Davide Mazzon, già Direttore UOC Anestesia e Rianimazione di Belluno, membro del Comitato Etico per la pratica clinica ULSS 1 Regione Veneto e Vicepresidente OMCeO Belluno essi consistono “nel l’uso simultaneo ed integrato di apparecchi, presidi, farmaci, di atti sanitari di competenza medica e infermieristica, che si concretizza in un piano il quale, applicato secondo le specifiche necessità di ciascun caso, consente la ottimizzazione di cure estremamente complesse in persone con malattie gravi, progressive ed a prognosi infausta in tempi più o meno lunghi.”
Nei giorni scorsi tuttavia anestesisti e medici delle cure palliative hanno scritto al Senato contro il testo sul fine vita in discussione in Parlamento poiché la legge “rischia di privatizzare e lasciare le persone sole”.
Sono due i documenti inviati ai presidenti delle commissioni Giustizia e Affari sociali di Palazzo Madama da parte di Siaarti e Sicp mentre la Sardegna ha dato un primo via libera alla legge sui tempi certi, promossa dall’Associazione Coscioni.
La posizione degli anestesisti e palliativisti, quotidianamente impegnati nell’assistenza alle persone in condizioni di estrema fragilità, ribadisce che una legge su un tema così delicato “non può prescindere dalla prossimità, dalla trasparenza e dalla tutela della dignità e dell’autodeterminazione della persona malata” e che il testo attualmente in esame “si allontana dalle esperienze maturate nei contesti di cura e va nella direzione opposta rispetto a quanto richiesto dai sanitari”. In particolare ad allarmare è “l’esclusione del Servizio Sanitario Nazionale dalla concreta presa in carico della persona e dall’attuazione della procedura. Una simile scelta rischia di privatizzare un momento così critico, lasciando la persona sola, priva di garanzie cliniche ed economiche, e consegnando a logiche esterne alla Sanità Pubblica un atto di estrema delicatezza”. L’altro aspetto, già fortemente criticato dalle opposizioni e dall’Associazione Coscioni, è l’affidamento della decisione a un organo di nomina politica: “Decisione altrettanto critica”. Si tratterebbe continua la nota di “un organismo centrale, distante, nominato politicamente e privo di qualunque relazione diretta con il paziente, in contrasto con il principio di sussidiarietà e con l’approccio relazionale indicato dalla legge 219/2017.″
Intanto è slittato al 17 luglio l’arrivo in Senato del disegno di legge promosso dalla maggioranza e tanto contestato. Di contro i medici, che lavorano ogni giorno con la gestione del dolore dei pazienti, stanno facendo sentire le proprie preoccupazioni e sperano in un provvedimento legislativo più giusto, chiaro e rispettoso della complessità umana delle prossime scelte.
F.to Gabriella Toritto
