” NOZIONI DI DIRITTO COMPARATO ” – DOTT. MARCO CALZOLI
Il diritto islamico si fonda su questi punti:
- aqida: teologia che fissa i dogmi e ciò in cui un musulmano deve credere
- sharī’a (= “diritto islamico”): prescrive ai credenti cosa devono fare o non fare
- fiqh: modo per la “comprensione esatta” della sharī’a; esso comprende:
1. studio di usūl (“radici”) il nesso tra i principi e i procedimenti con i quali vengono trovate le singole soluzioni; 2. studio di furū’ (“rami”), le categorie e le regole accettate
- fuqahā: teologi-giuristi che hanno interpretato – per la loro applicazione nei rapporti fra musulmani – le norme indicate da:
1. il Corano (in cui si trovano molti “versetti legali”: 70 riguardanti lo statuto individuale; 70 il diritto penale; 30, il diritto civile; 25 il diritto internazionale; 13 la procedura; 10 la costituzione; 10 l’economia e le finanze); e 2. la Sunna (racconto dei modi di vita del Profeta, secondo le tradizioni, ahādīth).
- dhimma: “protezione tutelare”, sistema di regole al quale sono sottoposti gli appartenenti ad altre religioni che vivono in un paese islamico.
- igtihād: (seconda fonte del diritto): interpretazioni razionali di casi generali, sulla base del principio di analogia, qihās; le quali, tuttavia, non possono produrre regole nuove;
- igma’ (terza fonte del diritto, attualmente la più importante): insieme di regole giuridiche tratte da casi particolari su cui hanno trovano l’accordo i fuqāha
- taqlid: principio di autorità, sulla base del quale , tra il VII e il X sec., si è fissato il fiqh.
Il diritto hindu ha come caratteristica fondamentale l’assenza del diritto soggettivo: non esistono singoli individui, ma solo categorie di individui regolate ciascuna da una serie specifica di doveri. Il diritto hindu si fonda su:
- dharma: doveri particolari relativi a determinate condizioni sociali e temporali:
1. varnāśrama-dharma, doveri derivanti dalle quattro caste (brāhmana, kśatriya, vaiśya, śūdra), 2. aśrama dharma, doveri derivanti dai quattro stadi della vita (brahmacarya, grhasthya, vānaprasthya, samnyāsa).
- sâdhāraṇa dharma (“di pertinenza di tutti”) oppure samanya dharma (“comune a tutti”), l’unico tipo di diritti he si avvicina quello occidentale dei Diritti universali dell’uomo.
- Dharmaśāstra, testi in sanscrito, scritti tra il I e il II sec. a. C., che si basano principalmente sui Purana. Se ne contano un n. che va da 18 a 100, e contengono prescrizioni spesso tra loro contrastanti. Il più celebre è il Codice di Manu. Il senso di tali testi viene spiegato e interpretato da:
1. Nibandha: commentari scritti tra l’XI e il XVII sec.
2. Pancayat: assemblee di casta che risolvono casi specifici (giurisprudenza e legislazione non sono fonti del diritto).
Il diritto cinese ha come insegnamento di base quello di Confucio. Si fonda su:
- l’ordine cosmico regola l’interazione tra cielo, terra e uomini;
- i rapporti umani vanno regolati non con l’autorità e la forza, ma con l’educazione e la persuasione;
- dovere generale è quello di contribuire alla conciliazione. Perciò è più importante li (regola di condotta) che fa (legge).
- Le 5 virtù fondamentali (wǔcháng) sono:
1) rén, benevolenza, umanità, bontà;
2) yì, giustizia, rettitudine, equità;
3) lĭ, ordine, regole di condotta, ideale;
4) zhì, saggezza, intelligenza, ingegno;
5) xìn, verità, tener fede alla parola data, sincerità, coerenza.
Rén implica:
- senso della misura (zhōngyōng)
- mitezza reciproca (shù)
- la pratica delle 5 relazioni (wŭ lún) tra: padre/figlio; sovrano/suddito; fratello maggiore/fratello minore; marito/moglie; amici.
Il diritto giapponese si fonda su:
- giri (cfr. li cinese): regole di comportamento socialmente accettate. Il diritto è visto con sospetto. In particolare l’idea di diritto soggettivo, mettendo tutti gli uomini sullo stesso piano, spersonalizza i rapporti umani. Pertanto si preferisce ricorrere, piuttosto che alla legge, ad altri strumenti:
1. jidan: conciliazione pre-giudiziaria;
2. waka: transazione;
3. chotei: forma di conciliazione col ricorso ad una commissione formata da due conciliatori ed un giudice il quale, però, non partecipa alle sedute;
4. gonigumi gruppi di 5 persone incaricate di denunciare crimini e mantenere l’ordine pubblico; tale strumento si formò in epoca Tokugawa (1603-1868) ma il suo influsso durò anche dopo l’epoca Meiji (1868-1912).
- ritsu ryō: codice penale (ritsu) e amministrativo (ryō), in vigore dal 646, per influsso cinese.
- buke ho: diritto consuetudinario delle caste militari (buke, bushi e samurai) consistente in raccolte di usi e comportamenti militari plasmati sulla base di un codice d’onore: più che la legge, contano la fedeltà, l’abnegazione, la devozione e lo spirito di sacrificio.
- Durante l’epoca Meiji profonde riforme introdussero modelli giuridici europei, mentre dopo la II Guerra Mondiale il diritto giapponese si modellò su quello statunitense.
Il diritto africano si fonda su:
- fomba: consuetudini valide per ogni etnia [cfr. li in Cina e giri in Giappone]: 579 in Sudan; 200 nell’Africa orientale inglese; 1500 nell’Africa equatoriale francese e belga. Le diverse forme di fomba, trasmesse per lo più per via orale, presentano alcune caratteristiche comuni:
1. il fondamentale termine di riferimento non è l’individuo ma il gruppo: quindi, come in India, più che i diritti, sono importanti i doveri di ciascuno nei confronti del proprio gruppo; pertanto
2. ogni processo tende, più che ad individuare e a condannare un colpevole, a ristabilire l’armonia del gruppo;
3. assenza dell’idea di storia progressiva
4. la proprietà della terra è non solo dei vivi, ma anche dei morti e delle generazioni future.
Bibliografia
- M. Brutti, A. Somma (eds.), Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, Frankfurt am Main 2018;
- R. David, C. Jauffret-Spinozi, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova 1994;
- La costante pratica del giusto mezzo, Venezia 2010.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 45 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.