LEGGE ZAN : NON SOLO CONTRO I REATI D’ODIO
Redazione- Quanta sofferenza nelle parole e nei racconti di testimoni e protagonisti che intervengono sui social e sui giornali della carta stampata sul tema della omofobia. Senza contare le notizie di cronaca che più o meno continuamente raccontano episodi di intolleranza proprio in tema di omofobia. Ma anche di accoglienza e di tolleranza oltre che di vigile ricerca e di corretta informazione. Un lungo elenco di pensieri, emozioni,opinioni, ricordi, sensazioni ,certezze e incertezze. Anche dentro silenzi che a volte coprono con un “grande frastuono” Storia e storie di vita che non riescono a mettersi a pari con la quotidianità, con il senso di “ normalità” che cercano, spesso disperatamente. Perché il peso delle cicatrici a volte si fa insopportabile e soprattutto ripropone fughe. Quelle che per decenni hanno costretto molti ad abbandonare il terreno della coerenza e quindi della lotta ad un fenomeno negativo qual è l’omofobia.
Ricucire le ferite potrebbe quindi essere il primo passo per restituire ad un tema come quello della omofobia,fortemente divisivo, suscitatore di infinite discussioni, fonte di disagio comunque , una diversa cittadinanza che comporta una legittimità di attenzioni. Dove per attenzione intendo non tanto la libera espressione del pensiero di tutti , che in democrazia ha bisogno sempre di sintesi,( ecco il compito di una legge giusta ad opera di un Parlamento in grado di scriverla obiettivamente ) ma soprattutto il rispetto della sofferenza degli altri.
Probabilmente, ma può essere solo una mia sensazione, è proprio questo tipo di attenzione che manca a questo tipo di dibattito che di tempo in tempo si riaccende ( anche nei toni) provocando ferite per poi eclissarsi nuovamente, per ributtare il tema in quella vaga palude che tutto cattura e imprigiona in un immobilismo , in un dejà vu , in un tempo sospeso . Una palude che è anche sempre pronta ad inghiottire non solo questo tema ma tanti altri temi che interessano la nostra vita e quella della società nella quale viviamo.
Sto parlando di omofobia, un tema divisivo nel nostro paese che comunque la pensiate ha arrecato e arreca dolore a quanti sono costretti a subire certi comportamenti ma arreca dolore anche a chi pensa per produrre solo odio .Perché anche odiare, alla fine, deve essere uno sforzo che produce malessere in chi lo fa . Omofobia dunque un termine “ coniato dallo psicologo George Weinberg, per definire la paura irrazionale, l’intolleranza e l’odio nei confronti delle persone omosessuali da parte della società etero sessista . Il termine “omofobia”, di etimologia greca, utilizza il suffisso “fobia”, sinonimo di paura, insieme al prefisso “omo”, che qui perde il suo significato originario di “stesso” per trasformarsi nell’abbreviazione di “omosessuale”.In genere il termine clinico “fobia” indica una paura, un’incapacità, un limite personale, che il singolo individuo si trova a vivere e che cerca di superare per condurre un’esistenza più piena. Nel caso dell’omofobia, invece, per citare ancora Weinberg, ci troviamo di fronte a una “fobia operante come un pregiudizio”. Tale caratteristica implica che gli effetti negativi siano avvertiti non solo (e in questo caso non tanto) da colui che ne è affetto, quanto da coloro verso cui questo pregiudizio è rivolto: le persone omosessuali, appunto. Noi all’Istituto Beck definiamo omofobia “quell’insieme di pensieri, idee, opinioni che provocano emozioni quali ansia, paura, disgusto, disagio, rabbia, ostilità nei confronti delle persone omosessuali”. (1)
E sto parlando di un fenomeno controverso perché in termini “culturali” ereditiamo da una cultura appunto omofoba il concetto di omosessualità come una tendenza assolutamente sbagliata e innaturale . Una opinione che dipende moltissimo dal punto di vista antropologico, dall’ambiente in cui viviamo , siamo nati e cresciuti .Ambiente in cui per esempio si fa fatica ad accettare ,perché non esiste riconoscimento ufficiale, le coppie gay. O dove la Chiesa cattolica apre all’accoglienza ma in modo sofferto, contrastato e spesso con una richiesta agli omosessuali di rinnegare se stessi, accettando la castità e la costrizione come elemento permanente dell’intera loro esistenza.
Una educazione e una cultura omofoba che produce anche la cosiddetta omofobia “ interiorizzata”, quella che produce il suicidio di alcuni gay ,tanto che l’incidenza statistica dei suicidi è elevata tra gli omosessuali adolescenti, soprattutto se credenti. Senza parlare della comunicazione sui media che trasmettono messaggi ambigui e omofobi, attraverso ,per esempio, la censura di scene di sesso omosessuale (anche senza nudo), o la tolleranza e lo spazio concesso a chi, promulga messaggi falsi e offensivi come l’equazione gay,uguale, pedofilo , senza contare che il 95% dei pedofili è eterosessuale.
Ma qui voglio parlare però , per esteso, del cammino parlamentare della legge contro l’omofobia che è testimonianza di quanta resistenza vi sia nel prendere atto e contrastare con efficacia un fenomeno reale e consistente di pregiudizio e discriminazione a danno delle persone omosessuali.
Tutto probabilmente nasce dal concetto di diverso , dalla considerazione del “ diverso “ e specificatamente dalla “paura del diverso” che come concetto ha sempre prodotto fenomeni di oppressione ( per il colore della pelle) , diffidenza e disprezzo ( emigrati ) ,rifiuto. Fenomeni che resistono e che si oppongono al cambiamento (maggiore integrazione razziale, maggiore visibilità degli omosessuali, legalizzazione dei matrimoni gay in larga parte del mondo occidentale)che sarebbe auspicabile . Un cambiamento che però dovrebbe appunto partire proprio dalla educazione e quindi da un percorso che nel giro di qualche generazioni cambi in sostanza proprio il cuore del problema . Ma questo è un lungo discorso che ha bisogno di approfondimenti e di riscontri storici e culturali che varrà la pena di fare appena possibile .
Anche perché qui il tema è quello,come dicevo, del percorso parlamentare di una legge sulla omofobia il cui testo è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed è stato in queste settimane incardinato nei lavori del Senato per la approvazione definitiva . Mi riferisco al testo della legge Zan contro l’omofobia che si propone di prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
In estrema sintesi possiamo dire che la proposta di legge Zan che è stata già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 ed è stata incardinata nei lavori del Senato e si avvia ad essere esaminata da una commissione di quel ramo del Parlamento prevede l’estensione dei cosiddetti reati d’odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604 bis del codice penale), a chi compia discriminazioni verso omosessuali, donne, disabili. Ovvero inasprisce le pene già comminabili a chi adotta determinati comportamenti equiparando la discriminazione verso omosessuali, donne e disabili alla discriminazione razziale ,etnica e religiosa. (2)
Se approvata la legge, la data del 17 maggio diverrà la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, e sarà dedicata a promuovere, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, il rispetto e l’inclusione e contrastare pregiudizi e discriminazioni. (3 )
In realtà dunque si tratta di un inasprimento delle pene per reati previsti e puniti già dall’art, 604 bis del C.P. . Il testo di legge De Zan approvato alla Camera introduce all’interno dell’art. 604 bis nuove fattispecie penali che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sulla’identità di genere. Sarà punito in particolare (A) con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett.a);(B) con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b);(C) con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma). Viene poi modificato l’art. 604 ter c.p. che prevede l’aggravante della pena fino alla metà per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso. La legge Zan poi estende le pene anche ai comportamenti contro le donne e i disabili .
La legge Zan non introduce un reato di opinione appunto in tema di omofobia perché rispetta le opinioni diverse in tema di omofobia in quanto l’articolo 3 della legge approvata alla Camera, introduce una clausola di salvaguardia dell’ art 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (4 )
La situazione è caratterizzata in tema di omofobia, secondo i dati di Arcigay, da abusi che ogni anno raggiungono più di 100 persone a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere (nel 2016 gli episodi riscontrati furono ben 196). Una situazione riferita sempre più spesso dai mass media ma che probabilmente non riflettono la realtà effettiva del problema, in quanto basati solo sulle denunce fatte e sugli avvenimenti segnalati che hanno raggiunto i mass media. Gli atti di intolleranza non riguardano solo violenze fisiche, ma anche aggressioni verbali, derisioni, minacce, atti di bullismo e diffamazione.
La legge Zan introduce dunque questo tipo di reato perché nella legislazione italiana, per quanti passi siano stati fatti in tema di unioni civili ,di stepchild adoption manca ancora una legge che contrasti chiaramente gli episodi di omotransfobia ( 5)che ancora portano alla discriminazione di centinaia di persone, in particolare i giovani
Va detto che il Parlamento italiano ha già da tempo varato altri provvedimento in tema di omofobia come la legge Mancino Reale (decreto legge 122/1993, convertito con modifiche nella legge 205/1993) che rappresenta un organico intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio Prendendo in esame, per brevità ,unicamente il “risultato finale” (ossia il testo coordinato del decreto e della legge di conversione), va detto che questa legge in realtà introduce modifiche significative la legge 13 ottobre 1975 n. 654 che ratifica la Convenzione di New York del 7 marzo 1966. Vengono infatti modificati i limiti edittali della disposizione di cui all’originario comma 1 e viene in qualche modo estesa alle discriminazioni religiose l’azione di repressione penale. (6) Nel quadro di una più complessa e articolata riforma dei reati di opinione, la legge 85/2006, all’art. 13, ha ulteriormente modificato l’art. 3 comma 1 della legge 654/1975.
La Commissione parlamentare Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio, istituita il 10 maggio 2016, nella sua relazione finale del 2017 evidenzia: “Esiste un nesso tra i discorsi d’odio e i crimini d’odio, così come tra discorso d’odio e discriminazione. Infatti, da una parte, il discorso d’odio è una forma estrema di intolleranza che se non contrastata può contribuire a creare un ambiente favorevole al verificarsi di crimini d’odio; dall’altra, esso segnala, il più delle volte, il radicamento di vere e proprie forme di discriminazione nei confronti dei soggetti colpiti”.
I discorsi e i crimini d’odio sulla base del genere affondano le radici in una cultura patriarcale che li legittima e giustifica. Il problema dunque è si un problema di normativa e leggi ma è soprattutto un problema culturale ,di cambiamento culturale dentro il quale si articolano questioni importantissime. Affidare ad una legge un cambiamento è una scommessa. Probabilmente un vero cambiamento passa attraverso una educazione ricca di conoscenze , dialogante, tollerante e allo stesso tempo costruttiva di quella umanità che serve a garantire l’incontro più che lo scontro e che realizza appieno la persona intesa come individuo unico e irripetibile che è la convinzione fondamentale alla base di ogni riflessione su questo ed altri temi che ci coinvolgono individualmente e come comunità .
Ho esaminato il percorso parlamentare della Legge Zan e i riferimenti legislativi in cui si inserisce attraverso le fonti del web , dei giornali della carta stampata, dei resoconti parlamentari, dei siti di approfondimento giuridico che in parte cito nelle note .Nel ringraziare e dichiarare un debito di conoscenza anche nei confronti di quelli che non ho avuto modo di citare, a loro rimando il lettore per una trattazione più ampia ed esaustiva .Come spesso faccio anche in altre riflessioni su queste pagine , in quanto la mia vuole essere solo una indicazione ,un servizio al lettore,un modo che è anche di questa rivista di esporre e riferire idee, opinioni e concetti, spesso mutuati da più fonti proprio per la ricchezza del confronto che molti temi offrono . Di questa ricchezza invito sempre il lettore a fare tesoro perché permette a noi della rivista di offrire una rassegna articolata e preziosa in favore della formazione appunto di una opinione.
Penso quindi in definitiva anche di fare cosa utile al lettore riportando di seguito il testo della legge Zan come strumento perché ognuno possa leggerlo e trarne una sua idea, che in generale questa rivista con i suoi approfondimenti ,come ripeto , vorrebbe promuove per questo ed altri argomenti , anche al di là delle cose che ho detto fin qui appunto sul tema in questione.
DISEGNO DI LEGGE n. 2005
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020(Testo unificato dei disegni di legge. nn. 107, 569, 868, 2171 e 2255)
Art. 1.
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge:
- a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)
- All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
- b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
- c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
- d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «
Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)
- All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,».
Art. 4.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
- Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Art. 5.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
- Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 1:
1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654
» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice»;
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:«1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non
si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;
3) al comma 1-quater:
3.1) le parole: «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «
, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;
5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
- b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
- Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 6.
(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
- All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o ll’identità di genere».
Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia
e la transfobia)
- La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
- La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
- In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo
compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)
- All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:«-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con
cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle
organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»
Art. 9.
(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamnto sessuale o dall’identità di genere)
- All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla
circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale».
Art. 10.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
- Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori
(OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.
( 1 )https://www.istitutobeck.com/omofobia-omofobia-interiorizzata
(2 ) Sul piano del diritto positivo italiano, le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo
1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654.
Nella sua formulazione originale, l’art. 3, comma 1, della legge, in attuazione della disposizione di cui all’art. 4 della Convenzione, puniva con la reclusione da uno a quattro anni (lett. a) “chi diffonde in qualsiasi modoide e fondate sulla superiorità o sull’odio razziale”, ovvero (lett. b) “chi incitain qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razziale”.La fattispecie
criminosa contiene peraltro una clausola di salvaguardia (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) Nel dettaglio, è prevista la reclusione fino 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette o istiga a commettere atti di discriminazione; c’è il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza, o per chi partecipa a organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza.Alle discriminazioni omofobe viene estesa un’aggravante che aumenta la pena fino alla metà. Il testo prevede una «clausola salva idee», che fa salve «la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte».
(4 ) La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che “non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali”. La formulazione finale del testo approvato alla Camera appare meno scrupolosa rispetto alla formulazione suggerita dalla Commissione affari costituzionali.
(5 ) La Gay Help Line, il servizio di contact center gestito dal Gay Center che offre aiuto immediato e supporto psicologico alle vittime di episodi di omofobia e transfobia, ha stilato una mappa della discriminazione. Da quando il servizio è nato nel 2006, più di 220 mila persone vi si sono rivolte in cerca di aiuto e sostegno psicologico.
Il maggior numero di chiamate arriva dal Centro Italia, con il 44,5% di richieste, segue il Nord con il 34,5% e il Sud con solo il 21 per cento. Molte persone, soprattutto transessuali, vengono discriminate sul posto di lavoro o non vengono assunte a causa della loro identità di genere.
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/05/17/omofobia-in-italia-legge-reato-vittime/
( 6) Infatti il nuovo testo dell’art. 3 comma 1 della legge 654/1975, novellato dalla legge Mancino, punisce:“a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Se ne ricava che, in un quadro di complessiva attenuazione delle conseguenze sanzionatorie (gli estremi edittali risultano infatti generalmente modificati verso il basso rispetto alla previsione del 1975), vengono distinte le condotte di mera“diffusione delle idee” e di mero “incitamento alla discriminazione”, punite con pena meno elevata, da quelle di incitamento alla violenza, o violenza, o provocazione alla violenza, punite più gravemente (ma sempre con pene meno elevate rispetto alla previsione originaria: infatti il minimo edittale scende comunque da un anno a sei mesi); a fronte di ciò, assume rilievo –in aggiunta alla discriminazione per motivi razziali, nazionali o etnici–quella per motivi religiosi.
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1412690237PAVICH-BONOMI_2014.pdf
