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LEGGE ZAN : NON SOLO CONTRO I REATI D’ODIO

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Redazione- Quanta sofferenza nelle parole e nei racconti  di testimoni e protagonisti  che intervengono sui social  e sui giornali della carta stampata sul tema della omofobia. Senza contare le notizie di cronaca che più o meno  continuamente raccontano episodi di intolleranza  proprio in tema di omofobia. Ma anche di accoglienza e di tolleranza oltre che di vigile ricerca  e di corretta informazione. Un lungo elenco di pensieri, emozioni,opinioni, ricordi, sensazioni ,certezze e incertezze.  Anche dentro silenzi che a volte coprono  con un “grande frastuono” Storia e storie di vita  che non riescono a mettersi a pari con la quotidianità, con il senso di “ normalità” che cercano, spesso disperatamente. Perché il peso delle cicatrici a volte si fa insopportabile  e soprattutto ripropone fughe. Quelle che per decenni hanno costretto  molti ad abbandonare il terreno  della coerenza e quindi della lotta  ad un fenomeno negativo  qual è l’omofobia.

Ricucire le ferite potrebbe quindi essere il primo passo  per restituire  ad un tema come quello della omofobia,fortemente divisivo,  suscitatore di  infinite discussioni, fonte di  disagio comunque ,  una diversa cittadinanza  che comporta una legittimità di attenzioni. Dove per attenzione intendo non tanto la libera espressione del pensiero  di tutti  , che in democrazia  ha bisogno sempre  di sintesi,( ecco il compito di una legge giusta ad opera di un Parlamento in grado di  scriverla obiettivamente ) ma soprattutto il rispetto della sofferenza  degli altri.

Probabilmente,  ma può essere solo una mia sensazione, è proprio questo tipo di attenzione  che manca a questo tipo di dibattito  che di tempo in tempo si riaccende ( anche nei toni) provocando ferite per poi eclissarsi nuovamente,   per ributtare il tema in quella vaga palude  che tutto cattura  e imprigiona in un immobilismo  , in un dejà vu , in un tempo sospeso . Una palude che è anche sempre pronta ad inghiottire  non solo questo tema ma tanti altri temi che interessano la nostra vita e quella della società nella quale viviamo.

Sto parlando di omofobia, un tema divisivo nel nostro paese  che comunque la pensiate  ha arrecato e arreca dolore a quanti sono costretti a subire  certi comportamenti  ma arreca dolore anche a chi  pensa per produrre solo odio  .Perché anche odiare,  alla fine,  deve essere uno sforzo che produce malessere in chi lo fa . Omofobia dunque   un termine “ coniato dallo psicologo George Weinberg, per definire la paura irrazionale, l’intolleranza e l’odio nei confronti delle persone omosessuali da parte della società etero sessista .  Il termine “omofobia”, di etimologia greca, utilizza il suffisso “fobia”, sinonimo di paura, insieme al prefisso “omo”, che qui perde il suo significato originario di “stesso” per trasformarsi nell’abbreviazione di “omosessuale”.In genere il termine clinico “fobia” indica una paura, un’incapacità, un limite personale, che il singolo individuo si trova a vivere e che cerca di superare per condurre un’esistenza più piena. Nel caso dell’omofobia, invece, per citare ancora Weinberg, ci troviamo di fronte a una “fobia operante come un pregiudizio”. Tale caratteristica implica che gli effetti negativi siano avvertiti non solo (e in questo caso non tanto) da colui che ne è affetto, quanto da coloro verso cui questo pregiudizio è rivolto: le persone omosessuali, appunto. Noi all’Istituto Beck definiamo omofobia “quell’insieme di pensieri, idee, opinioni che provocano emozioni quali ansia, paura, disgusto, disagio, rabbia, ostilità nei confronti delle persone omosessuali”. (1)

E sto parlando di un fenomeno controverso perché  in termini “culturali”  ereditiamo  da una cultura appunto  omofoba il concetto di omosessualità  come  una tendenza assolutamente sbagliata e innaturale . Una opinione che dipende moltissimo dal  punto di vista antropologico, dall’ambiente in cui viviamo , siamo nati e cresciuti .Ambiente in cui  per esempio si fa fatica ad accettare ,perché non esiste riconoscimento  ufficiale, le coppie gay. O dove la Chiesa cattolica apre all’accoglienza  ma  in modo  sofferto, contrastato e spesso  con una  richiesta agli omosessuali di rinnegare se stessi, accettando la castità e la costrizione come elemento permanente dell’intera loro esistenza.

Una educazione e  una cultura omofoba che produce anche la cosiddetta omofobia “ interiorizzata”, quella che produce il suicidio di alcuni gay ,tanto  che l’incidenza statistica dei suicidi è elevata tra gli omosessuali adolescenti, soprattutto se credenti. Senza parlare della comunicazione sui  media che  trasmettono messaggi ambigui e omofobi, attraverso ,per esempio, la censura di scene di sesso omosessuale (anche senza nudo), o la tolleranza e lo spazio concesso a chi,  promulga messaggi falsi e offensivi come l’equazione gay,uguale, pedofilo , senza contare che il 95% dei pedofili è eterosessuale.

Ma qui voglio parlare però , per esteso, del cammino  parlamentare della legge contro l’omofobia  che è testimonianza di quanta resistenza vi sia nel prendere atto e contrastare con efficacia un fenomeno reale e consistente di pregiudizio e discriminazione a danno delle persone omosessuali.

Tutto probabilmente nasce  dal concetto di diverso  , dalla  considerazione del “ diverso “ e specificatamente  dalla “paura del diverso”  che come concetto ha sempre prodotto fenomeni di oppressione ( per il colore della pelle) , diffidenza e disprezzo ( emigrati ) ,rifiuto.  Fenomeni che resistono e che si oppongono al cambiamento (maggiore integrazione razziale, maggiore visibilità degli omosessuali, legalizzazione dei matrimoni gay in larga parte del mondo occidentale)che sarebbe auspicabile . Un cambiamento che però dovrebbe appunto partire proprio dalla educazione e quindi da un percorso che nel giro di qualche generazioni cambi in sostanza  proprio il cuore del problema . Ma questo è un lungo discorso che ha bisogno di approfondimenti e di riscontri storici e culturali  che varrà la pena di fare appena possibile .

Anche perché  qui il tema è  quello,come dicevo,  del percorso parlamentare di una legge sulla omofobia  il cui testo  è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed è stato in queste settimane incardinato nei lavori del Senato per la approvazione definitiva . Mi riferisco al  testo della  legge  Zan  contro l’omofobia  che si propone di prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

In estrema sintesi  possiamo dire che la  proposta di legge Zan che è stata già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati  il 4 novembre  2020 ed  è stata incardinata nei lavori del Senato e si avvia ad essere esaminata da una commissione di quel ramo del Parlamento  prevede l’estensione dei cosiddetti reati d’odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604 bis del codice penale), a chi compia discriminazioni verso omosessuali, donne, disabili. Ovvero inasprisce le pene  già  comminabili a chi adotta determinati comportamenti equiparando  la discriminazione  verso omosessuali, donne e disabili  alla discriminazione  razziale ,etnica  e religiosa. (2)

Se approvata la legge,  la data del 17 maggio diverrà la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, e sarà dedicata a promuovere, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, il rispetto e l’inclusione e contrastare pregiudizi e discriminazioni.   (3 )

In realtà dunque si tratta  di  un inasprimento delle pene  per reati previsti e puniti già  dall’art, 604 bis  del  C.P. . Il testo di legge De Zan approvato alla Camera introduce all’interno dell’art. 604 bis nuove fattispecie penali che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sulla’identità di genere. Sarà punito in particolare  (A) con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett.a);(B)    con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b);(C)    con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma). Viene poi modificato l’art. 604 ter c.p. che prevede l’aggravante della pena fino alla metà per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso. La legge Zan poi  estende  le pene anche ai comportamenti  contro le donne e i disabili .

La legge  Zan non introduce un reato di opinione appunto in tema di omofobia  perché rispetta le opinioni diverse in tema di omofobia   in quanto l’articolo 3 della legge approvata alla Camera, introduce una clausola di salvaguardia dell’ art 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  (4 )

La situazione è caratterizzata  in tema di omofobia,  secondo  i dati di Arcigay, da abusi che ogni anno raggiungono  più di 100 persone  a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere (nel 2016 gli episodi riscontrati furono ben 196). Una  situazione riferita sempre più spesso dai mass media ma che probabilmente non riflettono la realtà effettiva del problema, in quanto basati  solo sulle denunce fatte e sugli avvenimenti segnalati che hanno raggiunto i mass media. Gli atti di intolleranza non riguardano solo violenze fisiche, ma anche aggressioni verbali, derisioni, minacce, atti di bullismo e diffamazione.

La legge Zan introduce dunque questo tipo di reato perché nella legislazione italiana, per quanti passi siano stati fatti in tema di unioni civili ,di stepchild adoption manca ancora una legge che contrasti chiaramente gli episodi di omotransfobia   ( 5)che ancora portano alla discriminazione di centinaia di persone, in particolare i giovani

Va detto che il Parlamento italiano ha già  da tempo varato  altri provvedimento in tema di omofobia come la legge Mancino Reale  (decreto legge  122/1993, convertito con modifiche nella legge 205/1993) che  rappresenta  un  organico intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio Prendendo in esame, per brevità ,unicamente il “risultato finale” (ossia il testo coordinato del decreto e della legge di conversione), va detto che questa legge in realtà  introduce modifiche significative  la legge  13 ottobre  1975 n. 654 che  ratifica la  Convenzione di New York del 7 marzo 1966. Vengono infatti modificati i limiti edittali della disposizione di cui all’originario  comma 1 e viene in qualche modo estesa alle discriminazioni religiose l’azione di repressione penale.   (6) Nel quadro di una più complessa e articolata riforma dei reati di opinione, la  legge 85/2006, all’art. 13, ha ulteriormente modificato l’art. 3 comma 1 della legge 654/1975.

La Commissione parlamentare Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio, istituita il 10 maggio 2016, nella sua relazione finale del 2017 evidenzia: “Esiste un nesso tra i discorsi d’odio e i crimini d’odio, così come tra discorso d’odio e discriminazione. Infatti, da una parte, il discorso d’odio è una forma estrema di intolleranza che se non contrastata può contribuire a creare un ambiente favorevole al verificarsi di crimini d’odio; dall’altra, esso segnala, il più delle volte, il radicamento di vere e proprie forme di discriminazione nei confronti dei soggetti colpiti”.

I discorsi e i crimini d’odio sulla base del genere affondano le radici in una cultura patriarcale che li legittima e giustifica. Il problema dunque è si un problema di normativa e leggi ma è soprattutto un problema culturale ,di cambiamento culturale  dentro il quale si articolano questioni  importantissime.  Affidare ad una legge un cambiamento  è una scommessa. Probabilmente  un vero cambiamento passa attraverso una educazione  ricca di  conoscenze , dialogante, tollerante e allo stesso tempo  costruttiva  di quella umanità  che serve a garantire l’incontro più che lo scontro e che realizza appieno  la persona intesa come individuo unico e irripetibile  che è  la convinzione fondamentale alla base di ogni  riflessione su questo ed altri temi  che ci coinvolgono  individualmente e  come  comunità .

Ho esaminato il percorso  parlamentare della Legge Zan e i riferimenti legislativi in cui si  inserisce attraverso le fonti del web , dei giornali  della carta stampata, dei resoconti parlamentari,  dei siti  di approfondimento  giuridico che in parte cito nelle note .Nel ringraziare  e dichiarare un debito  di conoscenza  anche nei confronti di quelli che non ho avuto modo di citare,  a loro rimando il lettore  per una trattazione più ampia ed esaustiva .Come spesso faccio anche in altre riflessioni su queste pagine , in quanto la mia vuole essere solo una indicazione ,un servizio al lettore,un modo  che è anche di questa rivista di  esporre e riferire  idee, opinioni e concetti,  spesso mutuati da più fonti  proprio per la ricchezza  del confronto  che  molti temi offrono . Di questa ricchezza invito sempre  il lettore a fare tesoro  perché permette a noi  della rivista di offrire una rassegna  articolata e  preziosa  in favore della formazione appunto di una opinione.

Penso quindi in definitiva anche di fare cosa utile al lettore riportando di seguito il testo della  legge Zan  come strumento perché ognuno possa leggerlo  e trarne una sua idea, che in generale questa rivista con i suoi approfondimenti ,come ripeto , vorrebbe promuove per questo ed altri argomenti  , anche al di là delle cose che ho detto fin qui appunto sul tema  in questione.

DISEGNO DI LEGGE n. 2005

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per  motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020(Testo unificato dei disegni di legge. nn. 107, 569, 868, 2171 e 2255)

Art. 1.

(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge:
  2. a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
  3. b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
  4. c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
  5. d) per identità  di  genere  si  intende  l’identificazione  percepita  e  manifestata  di  sé  in relazione  al  genere,  anche  se  non  corrispondente  al  sesso,  indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)

  1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo  comma,  lettera  a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «oppure fondati  sul  sesso,  sul  genere,  sull’orientamento  sessuale,  sull’identità  di  genere  o sulla disabilità»;
  3. b) al primo  comma,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «oppure fondati  sul  sesso,  sul  genere,  sull’orientamento  sessuale,  sull’identità  di  genere  o sulla disabilità»;
  4. c) al secondo  comma,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «oppure  fondati  sul  sesso,  sul  genere,  sull’orientamento  sessuale,  sull’identità  di genere o sulla disabilità»;
  5. d) la rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:  «

Propaganda  di  idee  fondate  sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti   per   motivi   razziali,   etnici,   religiosi   o   fondati   sul   sesso,   sul   genere,

sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

Art. 3.

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)

  1. All’articolo 604-ter,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le  parole:  «o religioso,»  sono  inserite  le  seguenti:  «oppure  per  motivi  fondati  sul  sesso,  sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,».

Art. 4.

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

  1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni  nonché  le  condotte  legittime  riconducibili  al  pluralismo  delle  idee  o  alla libertà  delle  scelte,  purché  non  idonee  a  determinare  il  concreto  pericolo  del compimento di atti discriminatori o violenti.

Art. 5.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1:

1)  al  comma  1-bis,  alinea,  le  parole:  «reati  previsti  dall’articolo  3  della  legge  13 ottobre 1975, n. 654

» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice»;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:«1-ter.  Nel  caso  di  condanna  per  uno  dei  delitti  indicati  al  comma  1-bis,  la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non

si  oppone,  alla  prestazione  di  un’attività  non  retribuita  a  favore  della  collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla  prova,  per  lavoro  di  pubblica  utilità  si  intende  quanto  previsto  dai  commi  1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;

3) al comma 1-quater:

3.1) le parole: «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;

4)  al  comma  1-quinquies,  le  parole:  «o  degli  extracomunitari»  sono  sostituite  dalle seguenti: «

, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;

5)  alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «religiosi»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  fondati  sul sesso,   sul   genere,   sull’orientamento   sessuale,   sull’identità   di   genere   o   sulla disabilità»;

  1. b) al titolo,  le  parole:  «e  religiosa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  religiosa  o fondata  sul  sesso,  sul  genere,  sull’orientamento  sessuale,  sull’identità  di  genere  o sulla disabilità».
  2. Dall’attuazione del  comma  1  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.
  3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  determinate,  nel  rispetto  di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore  della  collettività,  di  cui  all’articolo  1  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  giugno  1993,  n.  205,  come  modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)

  1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o ll’identità di genere».

Art. 7.

(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia

e la transfobia)

  1. La Repubblica  riconosce  il  giorno  17  maggio  quale  Giornata  nazionale  contro l’omofobia,  la  lesbofobia,  la  bifobia  e  la  transfobia,  al  fine  di  promuovere  la  cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze  motivati  dall’orientamento  sessuale  e  dall’identità  di  genere,  in  attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata  di  cui  al  comma  1  non  determina  riduzioni  dell’orario  di  lavoro  degli uffici  pubblici  né,  qualora  cada  in  un  giorno  feriale,  costituisce  giorno  di  vacanza  o comporta  la  riduzione  di  orario  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ai  sensi  degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono  organizzate  cerimonie,  incontri  e  ogni  altra  iniziativa  utile  per  la realizzazione  delle  finalità  di  cui  al  comma  1.  Le  scuole,  nel  rispetto  del  piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,   n.   107,   e   del   patto   educativo   di   corresponsabilità,   nonché   le   altre amministrazioni  pubbliche  provvedono  alle  attività  di  cui  al  precedente  periodo

compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

  1. All’articolo 7 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  dopo  il  comma  2  sono

inseriti i seguenti:«-bis.  Nell’ambito  delle  competenze  di  cui  al  comma  2,  l’ufficio  elabora  con

cadenza  triennale  una  strategia  nazionale  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia  reca  la  definizione  degli  obiettivi  e  l’individuazione  di  misure  relative all’educazione  e  all’istruzione,  al  lavoro,  alla  sicurezza,  anche  con  riferimento  alla situazione  carceraria,  alla  comunicazione  e  ai  media.  La  strategia  è  elaborata  nel quadro   di   una   consultazione   permanente   delle   amministrazioni   locali,   delle

organizzazioni  di  categoria  e  delle  associazioni  impegnate  nel  contrasto  delle discriminazioni   fondate   sull’orientamento   sessuale   e   sull’identità   di   genere   e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza   e   discriminazione   fondati   sull’orientamento   sessuale   e   sull’identità   di genere.

2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo   e   al   terzo   periodo   del   comma   2-bis,   le   amministrazioni   pubbliche competenti  provvedono  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Art. 9.

(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamnto sessuale o dall’identità di genere)

  1. All’articolo 105-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le  parole:  «di discriminazione  o  violenza  fondata  sull’orientamento  sessuale  o  sull’identità  di genere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  reati  previsti  dall’articolo  604-bis  del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla

circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale».

Art. 10.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

  1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi,  oppure  fondati  sull’orientamento sessuale  o  sull’identità  di  genere  e  del  monitoraggio  delle  politiche  di  prevenzione, l’Istituto  nazionale  di  statistica,  nell’ambito  delle  proprie  risorse  e  competenze istituzionali,  sentito  l’Osservatorio  per  la  sicurezza  contro  gli  atti  discriminatori

(OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale.  La  rilevazione  deve  misurare  anche  le  opinioni,  le  discriminazioni  e  la violenza  subite  e  le  caratteristiche  dei  soggetti  più  esposti  al  rischio,  secondo  i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

( 1 )https://www.istitutobeck.com/omofobia-omofobia-interiorizzata

(2  ) Sul  piano  del  diritto  positivo  italiano,  le  disposizioni  penali  che  puniscono  le  manifestazioni  di  discriminazione  razziale  prendono  le  mosse  dalla  ratifica  della Convenzione di New York del 7 marzo

1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Nella sua formulazione originale, l’art. 3, comma 1, della legge, in attuazione della disposizione di cui all’art. 4 della Convenzione, puniva con la reclusione da uno a quattro anni (lett. a) “chi diffonde  in  qualsiasi  modoide e  fondate  sulla  superiorità  o sull’odio razziale”, ovvero (lett. b) “chi incitain qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a  commettere  o  commette  atti  di  violenza  o  di  provocazione  alla  violenza,  nei  confronti  di persone perché  appartenenti  a  un  gruppo  nazionale,  etnico  o  razziale”.La   fattispecie

criminosa contiene peraltro una clausola di salvaguardia (“salvo  che  il  fatto  costituisca più grave reato”) Nel dettaglio, è prevista la reclusione fino 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette o istiga a commettere  atti di discriminazione; c’è il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza, o per chi partecipa a organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza.Alle discriminazioni omofobe viene estesa un’aggravante che aumenta la pena fino alla metà. Il testo prevede una «clausola salva idee», che fa salve «la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte».

( 3 ) cfr. https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/ddl-zan-ecco-che-cosa-prevede-la-legge-contro-l-omofobia-1.3575767

(4 )  La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che “non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali”. La formulazione finale del testo approvato alla Camera appare meno scrupolosa rispetto alla formulazione suggerita dalla Commissione affari costituzionali.

(5 ) La Gay Help Line, il servizio di contact center gestito dal Gay Center che offre aiuto immediato e supporto psicologico alle vittime di episodi di omofobia e transfobia, ha stilato una mappa della discriminazione. Da quando il servizio è nato nel 2006, più di 220 mila persone vi si sono rivolte in cerca di aiuto e sostegno psicologico.

Il maggior numero di chiamate arriva dal Centro Italia, con il 44,5% di richieste, segue il Nord con il 34,5% e il Sud con solo il 21 per cento. Molte persone, soprattutto transessuali, vengono discriminate sul posto di lavoro o non vengono assunte a causa della loro identità di genere.

 https://www.osservatoriodiritti.it/2018/05/17/omofobia-in-italia-legge-reato-vittime/

( 6)   Infatti il nuovo testo dell’art. 3 comma 1 della legge 654/1975, novellato dalla legge Mancino, punisce:“a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

  1. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Se ne ricava che, in un quadro di complessiva attenuazione delle conseguenze  sanzionatorie (gli estremi edittali risultano infatti generalmente modificati verso il basso rispetto alla previsione del 1975), vengono distinte le condotte di mera“diffusione delle idee” e di mero “incitamento alla discriminazione”, punite con pena meno elevata, da quelle di incitamento alla violenza, o violenza, o provocazione alla violenza, punite più gravemente (ma sempre con pene meno elevate rispetto alla previsione originaria: infatti il minimo edittale scende comunque da un anno a sei mesi); a fronte di ciò, assume rilievo –in aggiunta alla discriminazione per motivi razziali, nazionali o etnici–quella per motivi religiosi.

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1412690237PAVICH-BONOMI_2014.pdf

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