NON SI TROVA UN ACCORDO PER LA LEGGE SUL FINE VITA – DI VALTER MARCONE
Redazione- Non si trova in Parlamento un accordo per lalegge sul fine vita. A differenza della legge che ha introdotto nel codice penale il reato di femminicidio come fattispecie a sé , quindi non più omicidio, votato all’unanimità dal Senato ,la legge sul fine vita non trova consensi tali da arrivare ad una sua formulazione condivisa.
Per violazione degli artt. 2,3, 13, 32, 117 Cost. in riferimento agli art 8 e 14 Cedu ( Convenzione europea dei diritti dell’uomo ), il GIP del Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 580 c.p.. Questo articolo prevede e punisce “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per la parte che prevede “la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio, nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito” veniva supposta l’incostituzionalità..
Con la sentenza n. 66/2025, conseguente al quesito sollevato e sopra riferito la Consulta ha dichiarato le questioni non fondata.
La sentenza prevede che si possa accedere al suicidio assistito se vengono rispettati quattro requisiti. Ovvero: si deve essere in presenza di una patologia irreversibile; presenza intollerabile di sofferenze fisiche o psicologiche; dipendenza del paziente da trattamenti di sostegni vitali ; capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli che devono essere certificate dal servizio sanitario nazionale.
Come si legge nel comunicato stampa del 20 maggio 2025 della Corte medesima nella sentenza La Corte ha rammentato quanto già precisato nella sentenza numero 135 del 2024,pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione: il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato già quando vi sia l’indicazione medica della necessità di un tale trattamento allo scopo di assicurare l’espletamento delle sue funzioni vitali, in particolare ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, e sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza numero 242 del 2019. Non è dunque necessario che il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire. In assenza di una simile condizione, la Corte – reiterando considerazioni già svolte nella sentenza numero 135 del 2024 – ha ritenuto che non è discriminatorio limitare a questi pazienti la possibilità di accedere al suicidio assistito, e che tale limitazione non viola il diritto all’autodeterminazione del paziente. Pur non essendo, in ipotesi, precluso al legislatore compiere scelte diverse, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato, al legislatore stesso deve infatti riconoscersi un «significativo margine di discrezionalità […] nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Co st., e il principio dell’autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona». La Corte ha poi sottolineato il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio cui ha fatto riferimento la giurisprudenza costituzionale, in quanto funzionali sia a prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, sia a «contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso». La Corte ha rammentato che costituisce preciso dovere della Repubblica garantire «adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte». In proposito, ha osservato con preoccupazione che ancor oggi, nel nostro Paese, non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; vi sono spesso lunghe liste di attesa; si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricata; e la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente. Infine, la sentenza ha «ribadito con forza l’auspicio […] che il legislatore e il Serviziosanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».
La recente sentenza in realtà non fa altro che confermare quella del 2019 della stessa Corte Costituzionale che era intervenuta su questo tema con la sentenza n 242 introducendo una cornice di riferimento per il fine vita e il suicidio , stabilendo che, in determinate circostanze, l’aiuto al suicidio non sia punibile penalmente.Naturalmente in un vuoto normativo qual’è quello che caratterizza appunto la scelta individuale del fine vita la Corte in alcune occasioni i ha sollecitato l’organo legislativo a disciplinare con una norma il fine vita.
Era il 2013 quando l’Associazione Coscioni ha depositato alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere la legalizzazione dell’eutanasia. Non è mai stata discussa.
Sollecitazioni e indicazioni non hanno avuto alcun seguito concreto così che la mancanza di una legge nazionale che lascia un vuoto normativo, è stata fino ad oggi regolata principalmente dalle decisioni della Consulta. Ma anche da alcune regioni che in funzione di supplenza hanno presentato proposte di legge, che in molti casi non sono state ancora discusse dai Consigli regionali tranne che per quella della Toscana che ha approvato una legge su questo tema.
Infatti la Toscana è la prima regione in Italia ad aver approvato una legge sul suicidio assistito,l’ 11 febbraio. 2025. Una legge che il governo,il 9 maggio 2025 , ha impugnato rilevando profili di incostituzionalità, anche se finché la Consulta non si esprime la norma è in pieno vigore.
Invece martedì 3 giugno 2025 si è riunito il Comitato ristretto istituito al Senato della Repubblica per redigere un testo condiviso sul fine vita. Ne fanno parte Senatori e Senatrici delle Commissioni Giustizia e Affari sociali di Palazzo Madama.Ad oggi, però, il Comitato non ha ancora raggiunto un accordo su un testo unitario.
Il testo proposto dalla maggioranza e adottato come testo base prevede una accessibilità generalizzata e preventiva alle cure palliative, l’esclusione delle strutture pubbliche e del Servizio sanitario nazionale da queste pratiche, su cui dovrà vigilare un Comitato nazionale composto da 7 esperti nominati con decreto della Presidenza del Consiglio. Tutti punti sui quali le opposizioni hanno promesso battaglia e annunciato emendamenti.
Nell’iter dunque dell’iter parlamentare di questo disegno di legge ,secondo il calendario ufficiale dei lavori dell’Assemblea del Senato è stata prevista per Martedì 15 Luglio (16,30) – Mercoledì 16 Luglio (10) – Giovedì 17 Luglio (10) la discussione del disegno n. 104 (ed altri) recante Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita. Fino ad allora , come detto , l’esame dei progetti si era svolo presso il Comitato ristretto delle Commissioni Giustizia e Affari sociali del Senato, con difficoltà sulla convergenza su un testo unificato in cui appare difficile appunto un’intesa con le opposizioni che hanno evidenziato i punti critici della norma. Al riguardo, oltre ai requisiti fissati dalla Corte costituzionale per regolare il fine vita, la maggioranza ne ha previsti altri, che stanno già facendo discutere. Il primo è il Comitato etico, nominato con decreto del presidente del Consiglio, a cui dovrebbe spettare l’approvazione delle singole richieste.
Sul tema si è espresso il Sen. Francesco Zaffini, Presidente della Commissione Sanità del Senato, dichiarando che i primi due articoli del disegno di legge già formulati non sono mai stati messi in dubbio.
I primi due articoli infatti fissano il “diritto inviolabile e indisponibile” alla vita e ripercorrono i quattro paletti fissati dalla Corte Costituzionale: patologia irreversibile; sofferenza percepita come intollerabile; sostegno da trattamenti vitali e capacità di prendere decisioni autonome. Lo schema del disegno di legge mira infatti a conformarsi al dettato delle sentenze della Corte Costituzionale n.242/2019 e n.135/2024, cercando di sviluppare un testo completo che raccolga le diverse finalità dei vari disegni di legge presentati sul tema.
Purtroppo fino ad oggi su questo tema non si è riusciti a trovare un accordo condiviso perchè le posizioni sono a volte troppo distanti ;.perchè comunque il tema del fine vita solleva complesse e rilevanti questioni etiche che mettono l’attenzione sul diritto all’autodeterminazione, la dignità della persona e la tutela della vita L’unico punto fermo per il momento è la sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale che ha di fatto depenalizzato il suicidio medicalmente assistito in determinate circostanze e che sembra dunque aver ispirato i primi due articoli , condivisi ,del disegno di legge in discussione al Senato .
Si parla di fine vita che in altri termini viene anche indicata con il termine “eutanasia” . Entrambi in sostanza indica no interventi medici che prevedono la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne fa richiesta. Questa pratica ma soprattutto il comportamento di chi somministra il farmaco e quindi agevola la morte , è stato ritenuto illegale fino alla sentenza della Corte Costituzionale che con quel suo provvedimento lo ha depenalizzato .
Nella storia di questo dibattito occorre ricordare sicuramente l’Associazione Luca Coscioni, che fin dalla sua fondazione si batte per ottenere una legge sulla legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio medicalmente assistito in Italia con il fine di riconoscere la piena libertà di autodeterminazione anche alla persona malata. L’ Associazione punta a smascherare il fenomeno dell’eutanasia clandestina e stimola un dibattito parlamentare sul tema.
Ma anche le diverse posizioni della politica che vedono in sintesi da una parte chi promuove il potenziamento delle cure palliative e chi ppropende per una legge che regolamenti l’eutanasia o il suicidio assistito .
Nel discorso ai parlamentari in occasione del Giubileo dei Governanti del 21 giugno 2025 Papa Leone XIV ha posto la legge naturale come punto di riferimento per legiferare anche sui temi etici: “La legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile, costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell’agire, in particolare su delicate questioni etiche che oggi si pongono in maniera molto più cogente che in passato, toccando la sfera dell’intimità personale”.
Le linee guida del Comitato Nazionale Bioetica della Presidenza del Consiglio già dal febbraio 2015 all’art. 13, in merito al regolamento per la stesura dei pareri affermava che questi dovevano essere “ costituiti anzitutto da una parte descrittiva dello status quaestionis. Nella parte valutativa, quando emergono orientamenti divergenti, dovrà essere dato conto, in forma aperta e compatibile con l’economia del documento, della pluralità degli argomenti e delle posizioni emerse”.
Il documento del Comitato continuava : “La diversità di opinioni ha la possibilità, d’altronde, di fornire elementi di riflessione a servizio delle scelte di una società che intenda affrontare una questione, come quella dell’aiuto al suicidio, che presenta una serie di problemi e di interrogativi a cui non è possibile dare una risposta univoca. Una tematica che va annoverata fra le più controverse del dibattito bioetico attuale nel nostro Paese. Va considerato anche che l’elemento personale e le specifiche situazioni giocano un ruolo rilevante nel momento in cui ci si interroga in cosa consista il diritto alla vita, se esista il diritto alla morte e quali siano i valori etici a cui ispirarsi e in quale dimensione si collochi l’intervento del terzo, in particolare del medico, chiamato a dare risposta alla richiesta del paziente.
Il dibattito pubblico concernente il suicidio assistito illustra la grande difficoltà di riuscire a conciliare i due principi, così rilevanti bioeticamente, della salvaguardia della vita da un lato e dell’autodeterminazione del soggetto dall’altro.
Il parere ha voluto richiamare l’attenzione della società e del mondo politico, che dovrà discutere questo tema a seguito dell’invito della Corte costituzionale, su quelli che ha ritenuto essere le chiarificazioni concettuali e i temi etici più rilevanti e delicati che emergono a fronte di tali richieste: la differenza tra assistenza medica al suicidio ed eutanasia; l’espressione di volontà della persona; i valori professionali del medico e degli operatori sanitari; l’argomento del pendio scivoloso; le cure palliative.
All’interno del presente Comitato si riscontrano differenti opinioni.
Alcuni membri del CNB sono contrari alla legittimazione, sia etica che giuridica, del suicidio medicalmente assistito, e convergono nel ritenere che la difesa della vita umana debba essere affermata come un principio essenziale in bioetica, quale che sia la fondazione filosofica e/o religiosa di tale valore, che il compito inderogabile del medico sia l’assoluto rispetto della vita dei pazienti e che l’“agevolare la morte” segni una trasformazione inaccettabile del paradigma del “curare e prendersi cura”.
Altri membri del CNB sono favorevoli sul piano morale e giuridico alla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito sul presupposto che il valore della tutela della vita vada bilanciato con altri beni costituzionalmente rilevanti, quali l’autodeterminazione del paziente e la dignità della persona. Un bilanciamento che deve tenere in particolare conto di condizioni e procedure che siano di reale garanzia per la persona malata e per il medico.
Altri ancora sottolineano come non si dia una immediata traducibilità dall’ambito morale a quello giuridico. Inoltre, evidenziano i concreti rischi di un pendio scivoloso a cui condurrebbe, nell’attuale realtà sanitaria italiana, una scelta di depenalizzazione o di legalizzazione del c.d. suicidio medicalmente assistito modellata sulla falsariga di quelle effettuate da alcuni Paesi europei.
Malgrado queste divergenti posizioni, il Comitato è pervenuto alla formulazione di alcune raccomandazioni condivise, auspicando innanzi tutto che in qualunque sede avvenga – ivi compresa quella parlamentare – il dibattito sull’aiuto medicalizzato al suicidio si sviluppi nel pieno rispetto di tutte le opinioni al riguardo, ma anche con la dovuta attenzione alle problematiche morali, deontologiche e giuridiche costituzionali che esso solleva e col dovuto approfondimento che esige una tematica così lacerante per la coscienza umana.
Il Comitato raccomanda, inoltre, l’impegno di fornire cure adeguate ai malati inguaribili in condizione di sofferenza; chiede che sia documentata all’interno del rapporto di cura un’adeguata informazione data al paziente in merito alle possibilità di cure e palliazione; ritiene indispensabile che sia fatto ogni sforzo per implementare l’informazione ai cittadini e ai professionisti della sanità delle disposizioni normative riguardanti l’accesso alle cure palliative; auspica che venga promossa un’ampia partecipazione dei cittadini alla discussione etica e giuridica sul tema e che vengano promosse la ricerca scientifica biomedica e psicosociale e la formazione bioetica degli operatori sanitari in questo campo.
Sono state redatte tre postille, pubblicate contestualmente al parere. La prima del Prof. Francesco D’Agostino a conferma del voto negativo dato al parere; le altre due della Prof. Assunta Morresi e del Prof. Maurizio Mori, che pur avendo approvato il documento, hanno voluto precisare le proprie ragioni di dissenso su alcuni temi trattati.”
Dunque per una regolamentazione del fine vita le questioni aperte che l’iter parlamentare dovrà chiarire e quindi riportare in un testo condiviso sono : l’esclusione delle prestazioni legate al fine vita dal Servizio sanitario nazionale, oltre a quello se il paziente dovesse già trovarsi in ospedale ma anche altre che attengono appunto alle posizioni dei partiti .
Intanto va anche detto a proposito di questo argomento che nella seduta del 19 giugno scorso il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha respinto il progetto di legge sul fine vita. La norma è stata bocciata con i voti della maggioranza di centrodestra, che ritiene si tratti di un tema di competenza nazionale, mentre il centrosinistra ha votato sì. Il progetto di legge d’iniziativa popolare è nato dalla campagna ‘Liberi Subito” dell’associazione Luca Coscioni. Non è stato votato nella Commissione competente ma iscritto all’ordine del giorno con “procedura d’urgenza”, secondo quanto previsto dalla legge regionale che detta, per la Regione Abruzzo, le regole sul referendum abrogativo, consultivo e l’iniziativa legislativa. Il testo, infatti, era arrivato in Consiglio per la prima volta il 26 giugno 2024, ma in quell’occasione non si giunse al voto. Da quella data sono scattati i 12 mesi concessi dalla normativa regionale per la pronuncia definitiva dell’Aula sul progetto di legge.
