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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E CREAZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA : SALVAGUARDARE L’EREDITA’ DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

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Redazione- A metà settembre è arrivata in aula al Senato   la legge delega  al governo  per la giustizia civile. Dopo i passaggi in  commissione Giustizia, il via libera della  commissione Bilancio e il parere del Ministero  dell’Economia,il decreto legge è arrivato in aula  all’attenzione dei senatori  che dunque si  sono occupati per primi di questa delicata materia  . Il decreto in sostanza è un pacchetto  di norme procedurali e un progetto di riforma organizzativa che hanno l’obiettivo soprattutto di velocizzare i tempi della giustizia civile che proprio per le lungaggini non solo non “ garantisce” giustizia, ma rappresenta anche un ostacolo agli investimenti  economici da parte anche di imprenditori stranieri che  esprimono remore  nei confronti, per esempio , dei tempi della giustizia civile.

Perché l’Italia risulta ultima nell’Unione europea nei tempi di giudizio , in particolare per l’ultimo grado . Lo dice  il rapporto della Commissione europea sulla Giustizia  relativo all’anno  2019. Per il terzo grado di giudizio in un processo civile  in Italia ci vogliono in media 1302 giorni, 791 per il secondo e 531 per il primo. Per rendersi conto delle differenze, basti pensare che Malta, la seconda più lenta, ci mette 875 giorni per l’ultimo giudizio.

Con 201 voti favorevoli e 30 contrari, il 21 settembre 2021, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo dando il via libera all’emendamento completamente sostitutivo del ddl n. 1662, di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il testo ora passa all’esame della Camera.

La  riforma  contenuta negli articoli del decreto   offre una novità in tema di diritto di famiglia perché attua una vera e propria riforma di questa materia.  Attualmente tutto quello che attiene a questa materia  è divisa per competenza tra il Tribunale per i minorenni  e il Tribunale ordinario  che, per le questioni sulla famiglia, ha delle sezioni specializzate. L’unica discriminante è  quella dell’età. Il Tribunale per i minorenni si occupa  in sede penale, amministrativa e civile  dei  soggetti appunto   minori degli anni diciotto .Con la maggiore età la competenza passa al Tribunale ordinario.

Le nuove norme  tendono ad eliminare questo dualismo  avviando una cambiamento  sostanziale di cui si parla  ormai da decenni  e che  solo nel 1975  con la  riforma del diritto di famiglia  ha avviato un  percorso per inserire questa materia  in una prospettiva ampia di revisione degli strumenti normativi della nuova realtà sociale .Grandi passi in tema di diritto di famiglia erano già fatti  prima de 1975 a cominciare dalle innovazioni costituzionali  e via via con le sentenze  della Corte di Cassazione  e con la legge 1 dicembre 1970 N° 898 che disciplina il divorzio. (1 )

Di volta in volta  negli anni sono stati presentati  progetti di riforma  che tendenzialmente  avevano  l’obiettivo di raggruppare le competenze  in  tema di diritto della famiglia.  Il decreto legge  in questione ,oggi in esame al Senato , in realtà riunendo e sintetizzando una serie di proposte contenuti in altri disegni di legge giacenti in Parlamento ,  riesce  a contemperare una serie di esigenze tra le quali la più importante:  la creazione di un ufficio specializzato   per le questioni relative alla famiglia  affidando  tali questioni  ad un solo tribunale  ordinario  attraverso l’accorpamento  delle sezioni specializzate già funzionanti  nei Tribunali ordinari  con  i Tribunali per i minorenni oggi operanti  in ogni  distretto di Corte d’appello.

Un progetto che ha sicuramente aspetti positivi  o  quantomeno  problematici  se non proprio negativi,quest’ultimi ,sicuramente da scongiurare .

Maria Giovanna Ruo  ricorda delle criticità  del progetto di riforma in un lungo articolo dal titolo: “Proposta di riforma del processo in area famiglia, relazioni familiari e minorenni: un passo avanti condivisibile in the long, long way to il giusto processo minorile “pubblicato su Giustizia insieme.it  e in sostanza dice    :” La Proposta di Riforma della Commissione Luiso e il maxiemendamento governativo al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (che dalla stessa trae le norme non senza qualche incomprensibile modifica) intervengono opportunamente nel processo di famiglia per emendarlo da alcune più macroscopiche criticità, aporie, lacune e contraddizioni.”(….) riconoscendo che  comunque stanzialmente  mira : “ad eliminare nell’attuale sistema processuale  una serie di gravi criticità -non emendabili se non con un profondo intervento strutturale- che si possono così sintetizzare: polverizzazione dei riti; inattuazione nei processi minorili del principio costituzionale del giusto processo per assenza delle piene garanzie costituzionali del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti che alimenta prassi distorsive; frantumazione delle competenze.    “L’articolo poi esamina una per una queste criticità . (2)

Tra gli effetti positivi dunque  la creazione di un ufficio  specializzato sembra essere una strada percorribile  per semplificare l’intervento per la soluzione di  una serie di problematiche. Il punto prioritario   è che  nel procedere a questo possibile cambiamento  si tenga conto della  specificità dell’azione  del Tribunale per i minorenni. Tanto più che  si parla di un  intervento , così come ipotizzato nell’articolato di legge ,  che persegue  anche l’obiettivo di  recuperare la distanza oggi esistente  tra il giudizio ordinario  e quello che nel tempo è diventato un rito diverso  dagli altri, attuato nei Tribunali per i minorenni  e condizionato,  per di più,  dalla presenza nei collegi  di esperti non  togati.

Parlando  ancora di “pro e contro” la riforma  va detto  per esempio che  gli avvocati civilisti,  in riferimento al supposto accorpamento tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario,  esprimono    perplessità, pur riconoscendo l’immancabile utilità  della concentrazione di  competenze in un unico ufficio ,  ritenendo  assolutamente necessaria che  la tutela  dei minori resti “preferenziale e rafforzata”.

Come pure va detto che  in tema di procedure, il nuovo organismo ( così sembra)  possa garantire la strada  verso il giusto processo minorile. Tema  in favore del quale, dobbiamo ricordarlo,  ci sono stati dei richiami da parte  della Corte europea  dei diritti dell’uomo .

Come pure è sicuramente un passo avanti  eliminare le differenze di riti spesso contemporanei  con spreco di risorse  e dilatazione dei tempi .

Dunque questioni che si intrecciano tra di loro  e che in verità hanno un peso  di non poco conto  in questa riforma. Perché toccano appunto il cuore di un intervento nei confronti di soggetti minori degli anni diciotto  che consiste appunto nella specificità che si esprime  in un  intervento  caratterizzato proprio  da quel rito e da quelle presenze di esperti non togati . Caratteristiche  che però non sono le sole considerando   decenni di attività  che hanno permesso  di accumulare sapere giuridico, di affinare procedure e soprattutto costruire strumenti il cui dna  è proprio espresso da quel decreto del 1934 che istituiva i Tribunali  per i minorenni e i Centri per la giustizia minorile.  Quel decreto  riconosceva sostanzialmente  la particolarità  dei soggetti di cui si doveva occupare il Tribunale per i minorenni, ovvero i minori degli anni diciotto. E tracciava attraverso  l’introduzione dell’apporto  nei collegi di esperti  non togati  un modo di  avvicinarsi alle problematiche giovanili veramente innovativo . A riprova dell’intenzione di plasmare un’istituzione a misura dei minori, vi è la composizione del Tribunale: oltre ai giudici togati ciascun procedimento vede anche due giudici onorari, scelti non tra magistrati di carriera ma tra soggetti con particolari competenze in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche.

 Specificità e  contributo specialistico diventano due questioni cruciali perché  rischiano di perdere, nella riforma proposta, il loro peso e valore .Anche se in tema di riforma  degli organi giurisdizionali  in materia di famiglia e di tutela  dei minori degli anni diciotto  va  assolutamente salvaguardata e valorizzata l’eredità del Tribunale per i minorenni .

A lungo potremmo parlare  di questo organo  e intere biblioteche ne   illustrano  compiti, funzioni, attività, procedure.  Basta  digitare  poi sui motori  di ricerca  nel web   parole chiave come appunto Tribunale per i minorenni che si possono leggere  136 mila pagine.

Qui basti ricordare in tema di tutela operata dal Tribunale per i minorenni  che “L’istituzione del Tribunale per i minorenni nacque dall’esigenza di garantire a bambini ed adolescenti un’adeguata tutela cucita loro addosso su misura, non solo da parte del nucleo familiare nei confronti del mondo estero ma da parte dello Stato nei confronti di qualsiasi ente o individuo che potesse anche solo potenzialmente nuocere ai minori stessi. Parallelamente, esso risponde all’esigenza di controllare e sanzionare la devianza minorile con modalità che possano avere sì funzioni punitive ma anche portare ad un re-inserimento sociale dei giovani.”

Il Regio Decreto  1404 del 1934 istituisce giudici minorili specializzati, idonei ad indirizzare la funzione punitiva verso finalità del riadattamento del minorenne e ad organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile basato sulla rieducazione (ambito penale e amministrativo) nonché a scopo di attribuire un’esclusiva competenza ad emettere provvedimenti limitativi della c.d. patria potestà (oggi “responsabilità genitoriale”) in ambito civile.

Numerosissime sono state, negli anni, le riforme che hanno toccato la competenza del Tribunale per i minorenni modificandola, ampliandola o restringendola. A titolo di esempio, il DPR 616/1977 relativo alla de-carcerizzazione minorile oppure – in ambito civile – la L. 219/2012 prima ed il D.lgs. 154/2013 poi, che hanno eliminato le differenze tra filiazione legittima e filiazione naturale, determinando lo spostamento della competenza dei procedimenti tra genitori per la regolamentazione dei rapporti tra figli nati fuori dal matrimonio dal Tribunale minorile al Tribunale Ordinario. ( 3)

Il disegno di legge prevede l’istituzione di un rito unitario per la materia della famiglia, implementando la mediazione familiare e il ruolo del curatore speciale a tutela del soggetto minore di età, nelle fattispecie che presentano il rischio di un pregiudizio per lo stesso.

Il testo condiviso  esaminato dall’aula  del  Senato stabilisce dunque che il “nuovo tribunale”, che viene appunto istituito dalla riforma, sia diviso in sezioni distrettuali  ( una per ognuna dei 25 distretti di Corte d’appello ) e in sezioni  circondariali  nelle 165 sedi di Tribunale ordinario. (4)

Inoltre “La nuova disciplina intende velocizzare l’iter deputato all’emanazione dei provvedimenti posti a tutela della donna vittima di violenza e del minore. Previsti strumenti di raccordo tra giustizia civile e penale, sulla tematica in parola. Inoltre, ove un minore rifiuti di incontrare un genitore, il giudice sentito lo stesso e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto e assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore. Viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano accompagnati dai servizi sociali, se necessario, e non compromettano la sicurezza della vittima.”

Il progetto per così dire di Tribunale della famiglia   in discussione da molti anni  sembra ora , dopo la convergenza politica  bipartisan ( perché il resto è frutto dell’accorpamento  di emendamenti e di proposte di legge presentati  da tutti i gruppi e di quelli  giacenti in Parlamento  ) trovare una via di  definizione nell’intento di  soddisfare alcune esigenze .

Tra queste  sicuramente , rispetto al soggetto minorile  e alla sua fragilità , vi è l’esigenza fondamentale di mettere un punto fermo  per la tutela dei diritti  personalissimi  di rango costituzionale  del minore stesso. Perché per esempio  nella situazione attuale  non esiste un regolamento  dei procedimenti di allontanamento  del minore  dalle famiglia di origine quando  è  in condizione di pericolo. Una questione controversa e dolorosa perché  mette in gioco tutto il lavoro degli assistenti sociali  e crea continuamente controversie. Questa procedura se non regolamentata  guardando ad una tutela rafforzata  del minore rischia  di violare i diritti  della persona di minore età e dei suoi genitori.

Tra le altre questioni poi vi è quella  , sempre in tema di tutela , della differenziazione ancora esistente tra  i figli nati  dentro e fuori il matrimonio. Con la possibilità, per esempio, in caso di violenze domestiche  che coinvolgano anche i figli minori , i problemi  siano risolti  in modo diverso a secondo  se la vittima che sporge querela è sposata  o meno. Nel caso sia sposata può richiedere la separazione giudiziale  dall’autore delle violenze  che produce  le tutele per i diritti dei figli  presenti  come genitorialità,residenza stabile mantenimento  dei figli anche dopo la maggiore età  se in particolari condizioni . Nel caso la vittima  non sia sposata  dovrà invece ricorrere alla volontaria giurisdizione e al relativo procedimento di rito camerale  per tutelare i medesimi  diritti della vittima sposata.

Un procedimento  ad hoc ed un rito unico  in materia di famiglia e dei minori degli anni diciotto  è l’obiettivo  della riforma in discussione.  Un obiettivo che però non può disconoscere e salvaguardare l’eredità del Tribunale  per i minorenni mettendo a frutto esperienze, capacità e risultati  per far fronte alle esigenze di un cambiamento  che tenga sempre presente  la tutela dei soggetti  tra i quali appunto i minori degli anni  diciotto.

( 1 ) La riforma del 1975 era già una riforma  che  si una riforma che si adegua ai principi costituzionali, all’evoluzione della società ed a quel modo di intendere la famiglia come società naturale fondata, oltre che sull’eguaglianza, anche sull’autonomia, sul rispetto degli individui e sulla loro comune solidarietà.Le innovazioni più importanti che, hanno permesso di applicare praticamente i principi costituzionali, sono le seguenti:

.        La tutela della libertà matrimoniale. Occorre che il consenso sia prestato consapevolmente da entrambi i coniugi.

 .      L’instaurazione di un rapporto paritario tra coniugi nella direzione della famiglia, sia in relazione ai rapporti personali, che patrimoniali e con i figli.

.        L’introduzione del regime di comunione legale dei beni.

.        Il riconoscimento dei figli adulterini. Uguali diritti e doveri per i figli legittimi e naturali.

 .      Il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, o comunque in una famiglia nella quale poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità.

  .      L’ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale.

  .    Il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali.

     .   La previsione dell’intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella direzione della vita familiare.

https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/54-l-151-1975-la-riforma-del-diritto-di-famiglia

 (2) https://www.giustiziainsieme.it/it/news/129-main/minori-e-famiglia/1896-proposta-di-riforma-del-processo-in-area-famiglia-relazioni-familiari-e-minorenni-un-passo-avanti-condivisibile-in-the-long-long-way-to-il-giusto-processo-minorile?hitcount=0

(3) https://www.dirittoconsenso.it/2020/05/28/tribunale-per-minorenni-e-funzioni-tutela/ Giulia Gava  Il Tribunale per i minorenni e le sue funzioni di tutela

Il processo penale minorile, linee guida-informative del Ministero della Giustizia, in giustizia.it, 1.03.2019

  1. FALLETTI, Il principio di concentrazione delle tutele durante fase intermedia tra la separazione ed il divorzio, in Famiglia e Successioni, quotidianogiuridico.it, Wolters Kluwer, 11.08.2017
  2. MURGOLO, La riforma della giustizia minorile e la soppressione del Tribunale per i Minorenni, diritto.it, 31.03.2017
  3. RUGI, La decarcerazione minorile, 2000, in La rivista, ISSN 1827-0565, Pacini Giuridica Editore.

Relazione al Progetto Ferri, in Rivista di diritto penitenziario, 1934

Tribunale per i Minorenni di Palermo, prot. n. 608/2020 dell’11.03.2020

Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta del 23.03.2020.

Tribunale per i Minorenni di Roma, prot. n. 364 del 17.03.2020.

Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta: Disposizioni d’urgenza del 23.03.2020; ODS del 7.04.2020, ODS 13/20 del 17.04.2020, ODS n. 17/2020 del 24.04.2020, ODS 15/20, 16/20 e 18/20 dell’8.05.2020, ODS 21/20 del 15.05.2020.

Tribunale per i Minorenni di Palermo, prot. n. 608/2020 dell’11.03.2020.

Cass. Civ. Sez. VI-1, ordinanza n. 17190 del 12,07,2017.

(4) Il decreto ha come titolo “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/22/riforma-processo-civile

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