LA GIUSTIZIA RIPARATIVA| DI VALTER MARCONE
Redazione- Che cos’è la giustizia ripartiva ? E’ sicuramente il punto di arrivo di un percorso che considera il reato principalmente in termini di danno alle persone e di “fratture” relazionali che avvengono all’interno di una comunità. Una giustizia che rivede e riconsidera decenni di cultura giuridica e arriva ad affermare il bisogno di un procedimento diverso rispetto a quello tradizionale dove la vittima assume un ruolo marginale e ad essere messo al centro dell’attenzione è l’autore del reato.. Diverso per la partecipazione attiva della vittima, del reo e della stessa comunità civile. In sostanza, anziché delegare allo Stato, sono gli stessi attori del reato a occuparsi di ovviare alle conseguenze del conflitto occupandosi della riparazione, della ricostruzione e della riconciliazione, con l’obiettivo non di punire ma di rimuovere le conseguenze del reato attraverso l’incontro tra le parti e con l’assistenza di un mediatore terzo e imparziale.
In ambito comunitario, tuttavia, è la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che mira a fornirne una fecondo riferimento a: “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.”
E poi la legge n. 134/2021 (di riforma del processo penale) a tracciare le linee guida dell’importante percorso lungo il quale si muoverà la giustizia riparativa nei prossimi anni in Italia. Il provvedimento, tra l’altro, delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa, una disciplina organica sulla giustizia riparativa, dettando criteri e principi direttivi a cui l’esecutivo dovrà attenersi.(1)
Di giustizia ripartiva hanno parlato il Presidente del Tribunale per i minorenni d’Abruzzo dott. Cecilia Angrisano e il dott. David Mancini, procuratore c/o Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nei loro interventi al convegno : “ Donare e/è amare “ che si è tenuto Venerdì 19 novembre2021 , presso l’Auditorium C.Irti, sede ANCE – L’Aquila .L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio Servizio sociale minorenni dipendente dal Dipartimento Giustizia minorile del Ministero della giustizia in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile del Lazio Abruzzo e Molise, l’Istituto Italiano della Donazione, l’ESE-CPT e ANCE L’Aquila, l’Istituto Cinematografico La Lanterna Magica di L’Aquila.
Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, firmato a febbraio 2021, tra il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e l’Istituto Italiano della Donazione, l’Ufficio Servizio sociale Minorenni il convegno ha proposto un incontro sulla cultura del dono prendendo lo spunto da un contesto definito : “RoadShow del Dono e premiazione Contest LiberiDiDonare 2021 “ scaturito dal lavoro svolto nell’ambito Protocollo d’intesa sopra richiamato che, grazie alla fattiva opera degli operatori dell’Ufficio di Servizio sociale minorenni di L’Aquila e della sede distaccata di Teramo , ha coinvolto gli studenti di alcuni istituti che hanno prodotto testimonianze proprio sul tema del dono. Infatti durante l’incontro sono stati premiati i/le giovani delle classi 3A – 3B del Liceo Artistico “Guido Montauti” di Teramo, affiancati dal professor Vincenzo D’Onofrio che collegato in video conferenza ha illustrato il lavoro svolto e Maria Taraschi dell’USSM, sede distaccata Teramo per il Progetto “PittuRE” nell’ambito del percorso “Giustizia riparativa tra i banchi di scuola” 2020/21/22 .Insieme agli studenti I/le giovani del Convitto “Domenico Cotugno” di L’Aquila: classe 3A Liceo Economico Sociale, affiancati dalla professoressa Elena Mataldi, e classe 3B Liceo Scienze Umane, affiancati dalla professoressa Rita Bontempo
A testimonianza del lavoro svolto è stato proiettato proiettato “Il dono del talento” collage visivo della partecipazione al Contest LiberDiDonare 2021 curato dal videomaker Andrea Ranieri, produzione “La Lanterna Magica”.
E’ intervenuta da remoto Cinzia Di Stasio, segretario generale dell’Istituto Italiano della Donazione che ha illustrato il tema: “Perché fare animazione socio-culturale sul Dono in Italia “
Tutti gli interventi anche degli ospiti in sala ,compreso quello del Direttore dell’Ance che ha collaborato all’iniziativa e nella cui sala appunto la manifestazione si è svolta, hanno evidenziato il carattere ripartivo della giustizia..Un percorso e un aiuto ai ragazzi entrati in qualche modo nel circuito penale perché riescano a riappropriarsi del sé proprio attraverso quell’impegno di partecipazione attiva. La giustizia minorile e quindi il percorso del processo minorile diventa uno spazio di accoglienza per favorire cambiamento e trasformazione,apprendere regole, restituire vissuti ,imparare.
Un percorso che è dunque un tentativo di ricucire strappi sociali che hanno determinato ferite profonde nel vissuto non solo delle vittime ma anche degli autori di reato. Un percorso aiutato spesso dalla stessa comunità educante che attraverso le sue istanze più vive, quelle del mondo del lavoro, dell’assistenza, del volontariato, dell’associazionismo collabora alla rigenerazione di capacità, disposizioni, aspettative sopite ,nascoste e anche oscurate da comportamenti che hanno bisogno di accoglienza, di ascolto e comprensione.
Tutto per adempiere alla disposizione del legislatore che ha posto un obiettivo al nuovo processo penale minorile che non è quello di punire ma di accompagnare l’autore di reato a “ riconoscere” la vittima di quel reato e riparare al danno anche e soprattutto con l’aiuto della comunità che a tal proposito viene coinvolta attivamente. Invertendo e modificando un processo che sembrava inattaccabile nella sua fondatezza dogmatica : ad un reato consegue una pena che deve avere peso retributivo, ignorando ogni altra cosa. Nel tempo però si è costruita una inversione di tendenza e si sono aperte nuove strade da sperimentare.
Parlo per esempio della messa alla prova in cui la retribuzione assume un valore relativo perché fa spazio all’aspetto ripartivo di un impegno che, formulato secondo una gradazione , porta l’autore del reato a incontrare la vittima di quel reato attraverso un confronto. A volte anche con la richiesta del perdono..Una messa alla prova che è anche prevenzione in quanto l’autore del reato comprende il peso del suo comportamento che ha determinato la commissione del reato e quindi cresce . Una messa alla prova che evita la recidiva.
Chi scrive ha svolto per alcuni anni nel Tribunale Minorenni, quale componente del collegio del Gip, un lavoro di sostegno e aiuto ai minori ammessi alla prova a lui affidati appunto a seguito del pronunciamento da parte di quel collegio di ammissione a quel beneficio . Un lavoro di accompagnamento unitamente all’assistente sociale di riferimento e ai protagonisti di quella rete di comunità che in definitiva, con l’inserimento del minore nelle loro strutture, permettevano appunto l’espletamento di un impegno . Che veniva modulato in orari, presenze quotidiane , settimanali, per aiutare per esempio altre persone, partecipare ad iniziative, esprimere le proprie capacità, offrire disponibilità Insomma un progetto programma che al termine del percorso risolvendo le criticità e favorendo le capacità costruiva , con un senso diverso, appunto non solo il cambiamento, la trasformazione del sé ma molte volte anche l’incontro con la vittima.,
Parlavamo di perdono che è una misura unica esistente solo nel processo penale minorile. Scrive Graziella Ortu in “ La messa alla prova: sue applicazioni nel tribunale di Firenze” (2) : “Il perdono giudiziale è disciplinato all’art. 169 del codice penale del 1930, nel capo dedicato all’estinzione del reato). L’articolo prevede che in favore del minore di diciotto anni che abbia commesso un reato punibile con una condanna a pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, il giudice possa astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati. Allo stesso modo è data facoltà di astenersi dal pronunciare condanna al giudice del dibattimento. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta…. ( ….) La concessione del perdono giudiziale è vincolata alla presenza di due presupposti, il primo oggettivo, individuato in base alla pena applicabile per il reato commesso, il secondo presupposto ha invece natura soggettiva, ed è legato alla personalità del minore. In primo luogo, esso può essere applicato esclusivamente nei confronti di minori che abbiano commesso reati punibili con pena detentiva non superiore a due anni o con pena pecuniaria non superiore a tre milioni di lire, convertita in euro dal gennaio 2002, anche se congiunta alla pena restrittiva della libertà). Per il calcolo della pena, in presenza di eventuali circostanze, si dovrà operare il relativo bilanciamento, potendosi aggiungere il calcolo della diminuente prevista per la minore età.Il giudice, inoltre, per concedere il perdono, deve presumere che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. La presunzione dovrà fondarsi sulla base delle circostanze indicate nell’art. 133 del codice penale.
Ma soprattutto Graziella Ortu in questa sua lunga trattazione mette l’accento sul giudizio di responsabilità . Infatti dice : “ Il perdono giudiziale, così come la sospensione del processo ex art. 28 c.p.p.m. presuppone un giudizio di responsabilità, cioè che un certo fatto sia stato effettivamente commesso, che esso integri una figura di reato perfetta in tutti i suoi elementi e che il minore sia imputabile. Diversamente perderebbe significato la stessa previsione del perdono. Si può essere perdonati soltanto per un reato di cui si è realmente responsabili). Per tale ragione in dibattimento sarebbe applicabile il perdono solo se fosse rimasta provata la prospettiva accusatoria; lo stesso vale per fase dell’udienza preliminare, per la quale l’art. 32 c.p.p.m subordina l’applicazione dell’istituto alla possibilità di “decidere allo stato degli atti”, in virtù del quale l’accertamento giudiziale, fondato sugli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ha efficacia di cognizione piena.
La sentenza di perdono giudiziale, contrariamente a quanto avviene per la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e di non luogo a procedere/doversi procedere per irrilevanza del fatto, da luogo all’iscrizione nel casellario giudiziale. Iscrizione che viene conservata fino al compimento del ventunesimo anno di età del minore, dopodiché viene eliminata.”
Il processo penale minorile è caratterizzato dunque da aspetti qualificanti tra cui i più importanti sono : gli accertamenti sulla personalità, la forte valenza educativa, l’assistenza affettiva e psicologica, il trattamento sanzionatorio mite. E’ proprio quest’ultimo aspetto che ha dato la possibilità di costruire una giustizia ripartiva .
Tralasciando i primi tre aspetti per economia di questa esposizione sembra interessante soffermarsi per la nostra riflessione sul trattamento sanzionatorio mite che può essere sintetizzato in tre punti:una speciale riabilitazione sia d’ufficio che su richiesta del pubblico ministero o dello stesso minore che abbia compiuto 18 anni con la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna anche se può essere revocata se il soggetto compie un grave reato entro cinque anni; una speciale riduzione o annullamento della pena che viene ridotta di un terzo con la rinuncia spesso dello Stato alla sua potestà punitiva attraverso gli istituti giuridici del perdono giudiziale, del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e della messa alla prova; infine la scarsa applicazione delle misure di sicurezza ( limitazione del riformatorio ai reati per cui la legge prevede pena non inferiore al massimo di nove anni sostituendolo con il collocamento in comunità; esecuzione della libertà vigilata con le prescrizioni o con l’ordine di permanenza in casa).
Tra questi strumenti il perdono giudiziale ha dunque lo scopo di evitare che “… le brevi pene, specialmente per i minori costituiscano un male anzicchè un bene nell’opera di rieducazione,perché esse senza avere una vera e propria efficacia intimidativa, si possono risolvere per tutti, ma specialmente per i minori ,in una inutile diminuzione morale ed in un sensibile peggioramento delle qualità sociali dell’individuo…” (Relazione al D.L. 20 Luglio 1934 n.1404).
Contenuto del perdono è il proscioglimento definitivo ed incondizionato mentre la sospensione condizionale della pena comporta che accertata la colpevolezza dell’imputato sia anche inflitta la pena la cui esecuzione può essere sospesa a condizione che il condanna non commetta altro reato
C’è poi anche un altro strumento che nel tempo è stato promosso e utilizzato. Quello della mediazione penale. Sempre in termine di perdono è il caso di esaminare un aspetto della mediazione penale che instaura un percorso per arrivare almeno alla riconciliazione se non al perdono.
Anche in questo caso si può parlare di una specificità della giustizia minorile essendo questa nuova “ strategia giudiziaria” adottata quasi esclusivamente nel sistema della giustizia minorile. La mediazione è in questo senso un “ incontro” tra la vittima e l’autore del reato.In estrema sintesi l’obiettivo della mediazione penale è obiettivo di una strategia molto antica che tende a realizzare la “ pacificazione tra le parti e/o la riparazione diretta di eventuali danni subiti dalle vittime”
Se la mediazione penale può apparire marginale in quanto viene adottata prevalentemente nell’ambito della giustizia minorile è ad onore di quest’ultima che va detto che essa ha sempre rappresentato nella storia del nostro paese un laboratorio di sperimentazioni per nuove strategie giudiziarie e nuovi istituti giuridici. Sperimentare la pacificazione tra le parti (perché la mediazione è occasione unica in cui il reo può essere messo a confronto con la vittima) è una straordinaria “creazione di spazio” nell’iter penale del minore per realizzare opportunità rieducative e di “diversion”. Uno spazio prevalentemente ancora “ informale” e “ sperimentale” anche se “ una ricerca sull’applicazione dell’istituto della messa alla prova nell’ambito del processo penale minorile ( art. 28 D.P.R. 448/88) aveva mostrato che a Bari la stragrande maggioranza dei progetti includeva strategie e modalità riparative di mediazione indiretta ed iniziava ad essere applicata anche la mediazione diretta ( Mestitz : Mediazione penale , chi, dove , come e quando ,Carocci ,2004 , pag. 14)
Per completare questo che non è proprio un resoconto dell’incontro del 19 novembre va ricordato il pregevole video che in quell’incontro i partecipanti hanno potuto vedere. Un video curato da Andrea Ranieri per le riprese e il montaggio che mette assieme emozioni e sentimenti che scaturiscono dalle sensibilità di quei ragazzi che le hanno “ sentite” insieme ai loro insegnanti e quindi alla capacità di restituirle negli elebaorati che il video illustra. Esperienze che hanno aiutato i protagonisti a crescere nella cultura del dono da loro interpretato sotto diverse forme di espressione .Una crescita realizzata non da soli ma con un aiuto che ha permesso a quelle esperienze di trasformarsi in “ fondamentali”. Un viaggio dentro se stessi ma anche una incursione nel mondo che ci circonda per interpretarne la vita. Un video prodotto dalla “Lanterna magica” che come ha ricordato ilo suo presidente onorario Paola Cipriani, ha dimostrato come la “settima arte” lavori anche a supporto dell’educazione di comunità per la prevenzione sociale .La Cipriani nel suo intervento ha illustrato come l’istituzione culturale possa concorrere ad evitare proprio l’esclusione culturale attraverso l’inclusione e combattere quindi differenze e polarizzazioni. Una politica culturale deve creare strumenti e occasioni per accogliere tutti , anche chi vive ai margini . Ma per fare questo un istituto culturake dev avere radici ben piantate nella comunità come dimostra di averle appunto la Lanterna Magica che è espressione della storia dell’Istituto Cinematografico
Nel condividere queste riflessioni, scaturite dalla cronaca di un convegno vorrei parlare anche di un argomento che mi sta molto a cuore che è quello della esecuzione penale in generale degli adulti e in particolare dei minori e delle alternative alla carcerazione come per esempio affidamenti in prova; detenzioni domiciliari, semilibertà
Ma soprattutto vorrei parlare della necessità di eliminare l’esecuzione penale in carcere. Come sembra auspicare anche l’Europa anche se si tenta di residualizzare al massimo la detenzione minorile e quando non vi si riesce non è solo, né principalmente, a causa della gravità del reato bensì a causa della mancanza di reti di sostegno. Sono 148 i ragazzi che hanno una sentenza definitiva, il 52,7% del totale, mentre 58 tra i rimanenti, pari al 20,6% del totale delle presenze in carcere, sono in attesa di primo giudizio. I 119 minorenni e i 162 giovani adulti pesano su queste percentuali in maniera estremamente diseguale: se tra i primi solo il 23,% ha una sentenza definitiva e il 40,3% è in attesa di primo giudizio, tra i secondi il 74,1% ha una sentenza definitiva mentre il 6,2% è in attesa di primo giudizio. Indice della capacità del sistema di trovare percorsi di esecuzione della pena alternativi al carcere per i ragazzi più giovani.
L’istituto con il più alto numero di presenze è Nisida (33). Ci sono poi 6 Ipm con presenze tra le 20 e le 30 (Torino 27, Milano 26, Roma 25, Airola 22, Bologna e Catania 20), altri 6 con presenze tra le 10 e le 20 (Firenze 16, Bari 15, Palermo 14, Acireale 13, Treviso 11 e Catanzaro 10) e 4 con presenze inferiori alle 10 (Cagliari 9, Pontremoli 8, Potenza 7 e Caltanissetta 5).
Alla metà del gennaio 2021, erano 281 i ragazzi detenuti nei 17 Istituti penali per minorenni presenti sul territorio nazionale. Un numero sostanzialmente identico a quello del 15 maggio 2020, quando erano 280. Tre mesi prima, alla metà di febbraio, erano invece oltre il 33% in più, vale a dire 374. Un numero pari al 24,7% dei 1.513 ragazzi presenti nelle varie strutture residenziali della giustizia minorile (principalmente comunità) e al 3% dei 12.421 ragazzi in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni. Tre mesi dopo, troviamo che i ragazzi in Ipm sono il 20,9% dei 1.340 ragazzi ospitati in strutture residenziali e il 2,13% dei 13.151 ragazzi in carico ai servizi.
Al 15 gennaio 2021, i 281 ragazzi detenuti in Ipm costituiscono il 22% dei 1.276 che vivono in strutture residenziali e il 2,11% dei 13.282 in carico ai servizi della giustizia minorile (tra questi ultimi, 2.149 sono in messa alla prova). Un sostanziale calo delle presenze in Ipm si è avuto dunque durante il primo semestre del 2020, nei primi mesi della pandemia. Come accaduto nelle carceri per adulti, anche qui gli ingressi ridotti e le misure adottate per far fronte al virus hanno comportato una riduzione dei numeri. Vale dunque la pena di analizzare nel dettaglio i dati di flusso relativi ai primi sei mesi del 2020, paragonandoli con i dati analoghi relativi al primo semestre dell’anno precedente per capire in che modo la crisi sanitaria li abbia influenzati.
Il primo semestre del 2020 ha visto entrare nelle carceri minorili italiane 362 ragazzi (236 minorenni e 126 giovani adulti), contro i 521 dello stesso periodo dell’anno precedente (311 minorenni e 210 giovani adulti). Le uscite dagli istituti (432) sono state il 119,3% delle entrate nel primo semestre 2020, contro il 104,4% dello stesso periodo del 2019 (544).
In generale, l’intero anno 2020 ha visto un calo notevole nel numero annuale consueto degli ingressi in Ipm, (3)
Un calo notevole .Ma anche un sostanziale incremento delle pene alternative e sostitutive della carcerazione che si sono potute attuare anche grazie al decisivo contributo da parte della Magistratura minorile.
Dunque 281 ragazzi detenuti negli Istituti Penali minorenni a fronte dei 1.337 del 2007, con una distribuzione per fasce di età e provenienza che contano 15 infrasedicenni, 104 minorenni nella fascia di età 16-17 anni, 118 giovani adulti nella fascia 18-20 e 44 in quella 21-24. I detenuti italiani sono 158 e gli stranieri 123. L’istituto con il più alto numero di presenze è Nisida (33). Ci sono poi 6 Ipm con presenze tra le 20 e le 30 (Torino 27, Milano 26, Roma 25, Airola 22, Bologna e Catania 20), altri 6 con presenze tra le 10 e le 20 (Firenze 16, Bari 15, Palermo 14, Acireale 13, Treviso 11 e Catanzaro 10) e 4 con presenze inferiori alle 10 (Cagliari 9, Pontremoli 8, Potenza 7 e Caltanissetta 5).
A fronte dunque dei 281 ragazzi ancora in carcere 1.276 vivono in strutture residenziali e 13.282 sono in carico ai servizi della giustizia minorile (tra questi ultimi, 2.149 sono in messa alla prova. (4)
L’alternativa alla pena in carcere anche nel settore degli adulti rappresenta una modalità di esecuzione che guarda appunto non solo al reato . La legge 94 del 9 agosto 2013 ha rimosso alcuni ostacoli nell’accesso alla detenzione domiciliare e alla semi-libertà per i recidivi (introdotti dalla ex-Cirielli nel 2005) e ha ridotto la possibilità di applicare la custodia cautelare, mentre la legge 67 del 28 aprile 2014 ha istituito la messa alla prova, ossia la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento penale per reati considerati di minore gravità. L’Ordinamento Penitenziario individua tre tipi di misure alternative: l’affidamento in prova al servizio sociale, la semi-libertà, la detenzione domiciliare.
L’esecuzione penale anche per gli adulti è dunque oggi caratterizzata da due realtà complementari : da una parte decine di migliaia di uomini e donne vivono all’interno degli istituti penali, dall’altra decine di migliaia di uomini e donne espiano la pena fuori del carcere.
E’ questo il punto di arrivo di un percorso durato trent’anni in tema di esecuzione penale. Esecuzione penale in cui la funzione sanzionatoria della pena è immediatamente resa visibile dalle mura del carcere a differenza delle misure alternative che, pur dando altrettanta realtà alla pena sono una rete invisibile di relazioni umane e istituzionali, di rapporti giuridici e professionali.
Domandarsi invece se questa storia dell’esecuzione penale sia nel settore minorile che in quello degli adulti , così come delineatasi, può aiutarci ad affermare la necessità che la commutazione delle pene in misure alternative prenda il sopravvento è sicuramente la strada maestra per capire alcuni aspetti importanti del perdono. Quello che abbiamo messo in evidenza specialmente nel settore minorile ma soprattutto quello che il reo chiede alla vittima per esempio con la mediazione penale o con la messa alla prova. (5)
Se il perdono è l’ultimo momento di un percorso che chiede ammissione di colpa, assunzione di responsabilità, denuncia dei comportamenti, emendamento ; se il perdono è chiedere perdono, perdonare , riconciliarsi con se stessi e con gli altri, perdonarsi, esso non può che essere l’ultimo momento di un percorso. E quindi possiamo anche domandarci : “Il percorso delle misure sostitutive può essere finalizzato a questo?”
E’ legittimo e utile chiedersi, riflettendo sulla storia dell’esecuzione penale, come avevamo iniziato a fare , che le misure alternative e sostitutive sono un percorso che danno sostanza al perdono ?
E’ possibile leggere il contenuto del comportamento comunemente chiamato “programma di trattamento” come un percorso per approdare al perdono da parte della vittima anche all’interno delle mura carcerarie ?
E’ possibile allora estendere le misure alternative in modo che gradualmente guadagnino un peso numerico rispetto alle esecuzioni in carcere e tali appunto da rappresentare un nuovo modo di esecuzione della pena?
E’ possibile pensare alla capacità della nostra società, attraverso l’esercizio del perdono, di accogliere e riaccogliere con una circolarità che oggi si individua forse solo nell’indulto?
Sono queste le domande che restano in sospeso ma sono anche queste le domande a cui bisogna dare una risposta proprio per rendere concreto quella giustizia ripartiva e quel dono che è percorso di crescita e di assunzione di responsabilità nella riappropriazione del sé. Un tema questo che il convegno del 19 novembre ha messo in evidenza e ha rilanciato con forza perché probabilmente tutto parte o riparte dal dono che sostanzialmente è anche accoglienza del negativo.
(1)Fonte: La giustizia riparativa https://www.studiocataldi.it/articoli/31602-la-giustizia-riparativa.asp#ixzz7DMMLo4dS
(www.StudioCataldi.it)
(2)L’altro diritto .Centro documentazione su carcere,devianza e marginalità” (http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/Minori/ortu/index.htm)
(4) Antigone, associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, è nata alla fine degli anni Ottanta.
E’ un’associazione politico-culturale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.
In particolare Antigone promuove elaborazioni e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese e sulla sua evoluzione; raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, sia come lettura costante del rapporto tra norma e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale al problema del carcere anche attraverso l’Osservatorio nazionale sull’esecuzione penale e le condizioni di detenzione; cura la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione; promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione su temi o aspetti particolari, comunque attinenti all’innalzamento del modello di civiltà giuridica del nostro Paese, anche attraverso la pubblicazione del quadrimestrale Antigone. L’Osservatorio di Antigone sulle carceri minorili si è imposto sempre più in questi anni quale punto di riferimento per i media, per l’opinione pubblica e per le stesse istituzioni nella conoscenza e nella elaborazione sulla detenzione minorile. Dal 2016 siamo autorizzati a entrare negli istituti di pena per minori anche con le telecamere. Far vedere non è la stessa cosa che raccontare a parole e siamo certi che il nostro contributo alla comprensione del mondo penitenziario minorile sarà da ciò fortemente accresciuto. Guardiamo Oltre è il nostro quarto rapporto. Prima erano usciti Ragazzi fuori nel 2015, Ragazzi dentro nel 2013 e Non è una giustizia minore. Oggi, in tempo di riforme e nuove prospettive per il sistema penitenziario, è tempo di guardare ai ragazzi inseriti nella società e non più dentro un muro di cinta.
L’Osservatorio sulle carceri minorili è coordinato da Susanna Marietti e vive grazie all’impegno volontario dei nostri osservatori
(5)Luigi Manconi, Stefano Anastasia,Valentina Calderone, Federica Resta “Abolire il carcere” Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini .Postfazione di Gust