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I. M.O.C.A. (MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI): IL CASO PARTICOLARE DI CERAMICHE/PORCELLANE CONTAMINATE DA PIOMBO E CADMIO E CONTROLLI UFFICIALI-LUCIANA SGOLASTRA

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Università degli Studi dell’Aquila

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

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I M.O.C.A. (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti): il caso particolare di ceramiche/porcellane contaminate da piombo e cadmio e controlli ufficiali

Relatore Studente
Prof.ssa Gabriella Fontecchio Luciana Sgolastra
Matricola

250036

A.A.2017/2018

Dedicato alla mia mamma

E a tutti coloro che mia hanno sostenuto

Sommario

Introduzione e obiettivi finali 2

1. Capitolo 4

1.1. Che cosa sono i M.O.C.A. 4

1.2. Da che cosa sono costituiti i M.O.C.A 6

2. Capitolo 11

2.1. La normativa 11

2.2.La normativa Europea 11

2.3. L’etichettatura 13

2.4. La dichiarazione di conformità 15

2.5. La rintracciabilità 19

2.6. Le Buone Pratiche di Produzione 19

2.7. La Normativa Italiana 20

2.8. La disciplina sanzionatoria D.l.gs. n. 29 del 10/02/2017 23

3. CAPITOLO 25

3.1. La Ceramica un po’ di storia 25

3.2. Caratteristiche fisiche e chimiche della ceramica 28

3.3. Perché la ceramica può diventare tossica? 29

4. TOSSICOLOGIA 31

4.1. Il piombo (Pb) 31

4.1.1. Proprietà chimiche, usi 31

4.1.2. Effetti tossici di Pb e suoi composti 35

4.1.3. Mutagenicità e cancerogenicità 38

4.1.4. Distribuzione nell’ambiente, esposizione 39

4.1.5. Regolamentazione 42

4.2. Il cadmio 47

4.2.1. Proprietà chimiche, usi 47

4.2.2. Distribuzione nell’ambiente, esposizione 48

5. CAPITOLO I DATI SPERIMENTALI il Controllo Ufficiale 52

5.1. La normativa specifica 52

5.2 Il controllo Ufficiale 53

5.2.1 Il controllo presso i produttori prevede: 54

5.2.2. Il controllo presso i depositi all’ingrosso e/o importatori prevede: 55

5.2.3. Il controllo presso gli utilizzatori prevede: 56

5.2.4. Il Campionamento 56

5.2.5. Il Campionamento contenitori in ceramica 57

5.3. I dati raccolti e conclusioni 59

Bibliografia 63

Sitografia 64

Allegati 66

Check List Controllo Ufficiale 66

Rapporti di prova 66

Ringraziamenti 66

Introduzione e obiettivi finali

Fin dalla sua costituzione, l’Unione Europea ha attribuito molta importanza all’attività legislativa diretta a normare la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, con l’obiettivo primario di tutelare la salute dei consumatori e garantire la produzione e la commercializzazione di alimenti “sicuri”, ossia privi di contaminanti di natura fisica, chimica o biologica che potessero essere nocivi per la salute umana. Parlare di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (M.O.C.A.) significa parlare di sicurezza alimentare, e più nello specifico di tutti quei materiali che tutti i giorni entrano in contatto con gli alimenti che portiamo in tavola. Sono definiti M.O.C.A. quei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio ecc.). La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera… from the farm to the fork[1](dai campi alla tavola). Tali materiali prima di essere utilizzati per venire a contatto con gli alimenti, devono essere certificati “food contact” mediante test di cessione (definiti anche con il termine di “migrazione”) per verificare che non rilascino sostanze nocive per la salute umana.

Precisiamo che con il termine M.O.C.A. non si intende far riferimento unicamente agli oggetti da cucina o di “packaging”, ma altresì ai materiali che costituiscono le macchine o impianti impiegate per la lavorazione degli alimenti.

I M.O.C.A. sono alquanto numerosi; si parte dagli imballaggi per la distribuzione e si arriva ai contenitori e utensili di casa. Pressochè tutti i materiali sono potenzialmente in grado di cedere ai prodotti alimentari sostanze indesiderate; spesse volte dai risvolti tossici, oltre ad andare ad alterare la qualità, il gusto e la sicurezza. Per questo motivo solo alcuni tipi di materiale sono ammessi per il contatto con gli alimenti ed esclusivamente dopo aver superato dei test di migrazione che ne assicurano la sicurezza (il che equivale a dire nessun rischio per consumatori).

La contaminazione da M.O.C.A. avviene perché nessun materiale è completamente inerte o insolubili, dipendentemente dalle proprie caratteristiche chimiche. Le sostanze chimiche

Sappiamo essere costituenti essenziali di tutto ciò che esiste sul pianeta. Tutta la materia vivente, compresi persone, animali e piante, è formata da sostanze chimiche. Tutti gli alimenti sono fatti di sostanze chimiche. Ad esempio le sostanze nutritive (come i carboidrati, le proteine, i grassi e le fibre) sono costituite da composti chimici. Le sostanze chimiche, tuttavia, possono presentare una serie di proprietà tossicologiche, alcune delle quali suscettibili di provocare effetti su tutti gli organismi viventi appartenenti a svariati ecosistemi (biosfera nell’insieme) dunque su flora e fauna, non escluso l’uomo, posto all’apice della catena alimentare.

Il grado di migrazione[2]delle sostanze dall’oggetto o dal contenitore dipende da diversi fattori:

  • natura del materiale e dei suoi
  • componenti, mezzo di contatto (alimento),
  • tempo e
  • temperatura del contatto: all’aumentare della temperatura si associa, infatti, un incremento della velocità di trasferimento di un eventuale contaminante al prodotto alimentare, il quale ne conterrà in maggior quantitativi.

La normativa Italiana, prima tra tutti i Paesi Europei, ha previsto, fin dal 1962, la verifica di conformità dei M.O.C.A. Successivamente sia a livello nazionale che comunitario, sono stati sviluppati regolamenti e direttive (oltre 350 atti legislativi e decreti) che riportano indicazioni generali e specifiche per molte tipologie di materiale.

Lo scopo del lavoro è quello di valutare, attraverso i dati ricavati dal Controllo Ufficiale effettuato dai Tecnici della Prevenzione della Regione Marche la rispondenza alla normativa dei materiali in ceramica.

Capitolo

    1. Che cosa sono i M.O.C.A.

Piatti, pentole, stoviglie ed altri oggetti rientrano tra quelli che, in tema di sicurezza, sono definiti Materiali e Oggetti destinati a venire Contatto con gli Alimenti (abbreviato con l’acronimo M.O.C.A. ) per i quali vi sono norme e regole precise a cui attenersi per evitare che possano essere “inadatti” o rappresentare un rischio per la salute pubblica. Fanno parte di questa categoria i materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti (art.1 Reg.1935/2004):

a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;

b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; o

c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

Per materiali attivi ed intelligenti si intendono tutti gli imballaggi con caratteristiche particolari, che permettono un prolungamento della vita commerciale (shelf life) degli alimenti.

Gli imballaggi attivi hanno la caratteristica di interagire con il prodotto o con l’ambiente, rilasciando sostanze utili o assorbendo sostanze indesiderate allo scopo di aumentare la durata e la sicurezza dell’alimento e agiscono direttamente sulla causa principale del deterioramento dell’alimento eliminando dalla confezione stessa le potenziali sostanze indesiderate o rilasciando quelle utili, al fine di prolungare la shelf life degli alimenti confezionati. Alcuni esempi sono rappresentati dagli assorbitori di ossigeno, di anidre carbonica e di umidità presenti in alcune confezioni di alimenti posti in vendita.

Gli imballaggi intelligenti invece permettono, attraversi indicatori posizionati direttamente sulla confezione, di monitorare l’evoluzione della qualità del prodotto, ad esempio in funzione della temperatura di conservazione, durante le fasi di distribuzione e conservazioni. Alcuni esempi possono essere gli indicatori colorimetrici di abuso termico o di difetti di confezionamento.

Con il Regolamento della Commissione del 29 Maggio 2009 n. 450/2009 concernente i materiali attivi ed intelligenti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, nella

parte in cui estende il campo di tale norma anche ai materiali attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il Regolamento prevede la realizzazione di un elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi e intelligenti, e in particolare l’identità e la funzione delle sostanze utilizzate, le condizioni di utilizzazione e le restrizioni da applicare.

Sono invece esclusi gli impianti fissi di approvvigionamento idrico e i materiali di ricopertura o di rivestimento degli alimenti (come ad esempio i materiali che rivestono le

croste dei formaggi)[3], le preparazioni di carni o frutta. Nella quotidianità i MOCA sono presenti ogni volta che ci dedichiamo alla preparazione di una pietanza, si pensi alla pentola in acciaio o in ceramica, alle scodelle in plastica e vetro, alla pellicola con cui copriamo gli alimenti. La carta con cui vengono avvolti affettati e formaggi ai biberon. Si pensi anche ai materiali ed oggetti usati dall’industria alimentare, quindi alle confezioni e agli imballaggi degli alimenti, nei vari formati e materiali, dal big bag plastico [1a] (capace di contenere oltre 750 Kg di prodotto) alle bustine (sacchetti) [1b] per alimenti progettate per contenere 5 gr di prodotto, ma anche al silos per alimenti di origine animale [1c] alle cisterne nei vari formati o ai pirottini in carta per pasticceria per pasticceria [1d]. I MOCA dovranno avere caratteristiche diverse in funzione delle peculiarità dell’alimento con cui andranno a contatto e delle diverse tecniche e tempistiche di conservazione previste. Alcuni di essi necessitano di traspirabilità, altri di resistenza all’umidità, altri ancora devono resistere alla base acida o salina di alcuni alimenti ed altri

ancora sono strutturati e progettati per sopportate shock termici. Da qui la necessità di garantire l’adeguatezza del materiale e dell’oggetto per l’utilizzo al quale è destinato.

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Figura 1a Figura 1b Figura 1c Figura 1d

    1. Da che cosa sono costituiti i M.O.C.A

I materiali che concorrono nella produzione dei M.O.C.A. sono molteplici, ma possiamo definire quattro grandi categorie (da soli o anche in combinazione):

  • POLIMERI SINTETICI: materie plastiche e gomme
  • MATERIALI CELLULOSICI: carta, cartoni, legno, sughero, cellulosa rigenerata
  • MATERIALI METALLICI: metalli e leghe, banda stagnata e cromata
  • MATERIALE A BASE SILICEA: ceramica, vetro cristallo
      1. I Polimeri sintetici

Non dobbiamo dimenticare di essere nell’era della materie plastiche, dove gran parte dei contenitori sono costituiti da materiali di questo tipo, ossia da polimeri con grado di polimerizzazione[4] normalmente elevata (costituiti cioè da molecole molto grandi), che hanno la caratteristica di essere poco solubili. Il primo oggetto che ci viene in mente, e che

si trova in ognuna delle nostra case è la bottiglia di acqua naturale o gassata. Il materiale con cui è costituita la bottiglia è il PET (PoliEtilene Tereftalato) il cui potenziale rischio è

quello di rilasciare la Formaldeide (classificata dalla IARC nel gruppo 1 ossia sicuramente cancerogena per l’uomo) o all’Acetaldeide (classificata nel gruppo 2B, possibile cancerogeno), in alcuni casi responsabili di quel caratteristico “sapore di plastica” che occasionalmente possiamo riscontrare, oppure al rilascio di alcuni ftalati (utilizzati per rendere la plastica più flessibile) conosciuti ormai da molti anni perché essendo catalogati

come interferenti endocrini, sono capaci di provocare una serie di alterazioni a livello endocrino, metabolico e riproduttivo. Ciò che potrebbe rendere quindi il PET potenzialmente rischioso è che tutte queste sostanze in caso di esposizioni a forti fonti di calore e radiazione solare diretta per tempi prolungati, potrebbero migrare dalla bottiglia plastificata nella bevanda. Volendo dare allora qualche raccomandazione si può consigliare di evitare di usare le bottigliette che oggi molti di noi hanno l’abitudine di portare in giro

riutilizzandole per più e più volte.

Si sottolinea che sarebbe buona norma da parte dei consumatori, non solo non lasciare mai le bottigliette di acqua in macchina immaginando di poter consumare la bevanda tempo dopo senza problemi, ma evitando anche una conservazione delle confezioni di acqua e bibite contenute in materiali plastici nei balconi di casa, dove potrebbero subire forti stress termici. Stesso stress termico che verrebbe amplificato nel caso in cui le stesse accortezze indicate per i consumatori non venissero applicate a monte della filiera, sia dalle piccole attività di distribuzione che dalle GDO

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Risultati immagini per foto bottiglie di plastica

Figura 2 Esempi di Bottiglie in plastica Figura 3 Esempi di MOCA in plastica

(Grande Distribuzione Organizzata), i cui stoccaggi in alcuni casi avvengono in magazzini all’aperto.

      1. Materiali cellulosici

La maggior parte dei prodotti che acquisiamo sono racchiusi in un involucro chiamato imballaggio costituito da materiale cellulosico e inchiostro. Esso è diventato un elemento indispensabile nel processo di produzione degli alimenti: crea cibi più convenienti facilitando il flusso dei prodotti alimentari, aumenta la shelf life[5] dell’alimento assicurando la protezione da alterazioni fisiche, chimiche e microbiologiche ed esalta e promuove il prodotto favorendone l’acquisto. Negli ultimi decenni, per andare incontro alla domanda dell’industria alimentare si è verificato un notevole sviluppo nell’imballaggio con l’utilizzo di differenti tipi di additivi, per migliorarne le prestazioni.

Gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) presentano bassi costi di produzione, possibilità di riciclaggio, leggerezza e flessibilità. I punti deboli sono, invece, la permeabilità ai gas, la scarsa resistenza all’umidità e la debolezza meccanica. Circa il 34% dei prodotti alimentari è confezionato in imballaggi cellulosici, soprattutto astucci pieghevoli, sacchi e cassette. In più la carta molto spesso è accoppiata con fogli di materia plastica (ad esempio polietilene) e d’alluminio per assicurare permeabilità e rigidità ed ottenere i cosiddetti contenitori rigidi poliaccoppiati (es. Tetrapak). In Italia questa tipologia di imballaggi è destinata per 85%[6] circa al settore delle bevande, in particolare dal 2000 ad oggi ha perso partecipazione nel settore del latte, a seguito dell’avanzata delle bottiglie in PET ma ha aumentato la sua presenza nel settore dei succhi di frutta e del vino. Dal punto di vista della sicurezza dell’alimento gli imballaggi cellulosici, come il vetro, sono composti di materiali provenienti da fonti naturali (pasta di legno) e non dovrebbero dare problemi. Tuttavia gli additivi aggiunti come agenti sbiancanti o di collaggio, o i polimeri e le cere utilizzati per il rivestimento, per non parlare degli inchiostri usati per le etichette e scritte pubblicitarie apposte sul prodotto, possono migrare verso il prodotto alimentare e contaminarlo. Nota a tutti la vicenda di una nota ditta produttrice di latte utilizzato per l’alimentazione dei lattanti contenente ITX, un tipo d’inchiostro utilizzato nella fabbricazione degli imballaggi.

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Figura 4 Esempi di contenitori in cellulosa per alimenti Figura 5 Esempi di MOCA in cellulosa

      1. I materiali metallici

I MOCA metallici sono leggeri, robusti, facilmente riciclabili, presentano un’elevata conducibilità termica e resistono alle basse temperature. Nel settore degli imballaggi alimentari rappresentano circa il 5% degli imballaggi utilizzati e trovano largo impiego nelle conserve vegetali, ittiche e di carne. I prodotti comunemente impiegati sono la banda stagnata o “latta” (acciaio rivestito da uno strato di stagno), la banda cromata (acciaio rivestito da uno strato di cromo) e l’alluminio: i prodotti dal supporto in acciaio sono utilizzati soprattutto per l’imballaggio leggero (tappi corona, capsule e coperchi), mentre l’alluminio è utilizzato prevalentemente come scatolame o barattolame (bibite, carni, birra, latte, ecc.) e in fogli o tubetti rigidi e flessibili. Per quanto riguarda la sicurezza dell’alimento la maggior parte delle lattine è internamente ricoperta con un o strato polimerico (di solito resine fenoliche) e, di conseguenza, lo strato a contatto con l’alimento non è il metallo ma la plastica. Dunque le sostanze di preoccupazione non sono solo i metalli (stagno, cromo, piombo), ma anche le sostanze migranti dallo strato delle lattine, quali additivi, monomeri e altri componenti non classificati.

migliore-acciaio-inox-alimenti-ristorazione-industria-conserviera conservazione-degli-alimenti Figura 6 Esempi di MOCA in metallo Figura 7 Esempi di MOCA in metallo friggitrice

      1. I materiali a base silicea

Il vetro è il materiale principalmente utilizzato per la conservazione dei prodotti alimentari. I principali fattori del suo successo sono l’impermeabilità, l’inerzia chimica, le garanzie

igieniche, nonché la grande versatilità e la totale riciclabilità (100%). I punti deboli sono, invece, la fragilità e i costi per la produzione e il trasporto. Nel settore MOCA sono utilizzati vetri cavi, cioè i vetri sagomati in forma di contenitori rigidi; di questi le forme più usate sono fiaschi, damigiane e bottiglie. Per quanto concerne la sicurezza dell’alimento il vetro è costituito da componenti naturali, quali silice e ossidi di sodio e calcio, che non hanno effetti negativi sulla salute; tuttavia, le sostanze di preoccupazione, come piombo e cadmio, si possono originare dalle vernici e dagli inchiostri di stampa.

La ceramica è uno dei materiali più popolari e di antica tradizione ottenuto cuocendo in forno un impasto di argille ed altre terre naturali, che contiene diversi minerali. Essa è stata, ed è tuttora utilizzata nella produzione di oggetti da cucina (pentole, piatti, mestoli ecc). Il problema principale per gli oggetti in ceramica, è rappresentato dal pericolo di cessione di piombo e cadmio agli alimenti. Per decorare, tazze, piatti, boccalini, caraffe, ecc. vengono spesso utilizzati dei sali di piombo e cadmio. Questi metalli pesanti, tossici se ingeriti anche a basse dosi ma continuative nel tempo, possono essere ceduti alle derrate alimentari acidule (aceto, vino, succhi di frutta) se la ceramica che li contiene è stata prodotta con tecniche di cottura non adeguate.

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Figura 8 Esempi di MOCA in vetro Figura 9 Esempi di MOCA in ceramica

Capitolo

    1. La normativa

La produzione e l’utilizzo dei MOCA sono soggetti a precisa regolamentazione per far fronte ai rischi relativi al loro utilizzo riconducibili sia a migrazioni di componenti, sia a presenza irregolare di metalli, sia a contaminazioni da inchiostri. La responsabilità dell’idoneità e della sicurezza fa capo all’ «operatore economico» (art.2 comma d Reg.1935/2004) ovvero: “s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo”. Quindi non unicamente il produttore, ma anche gli operatori economici coinvolti nelle diverse fasi di produzione dei MOCA (lavorazione, trasformazione e distribuzione), come ad esempio l’importatore. All’Autorità Competente è demandato, sulla base delle norme vigenti, il Controllo Ufficiale[7] in tutte le sue fasi, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme, con un attento controllo documentale in primis, come ribadito da varie note ministeriali e dai report del FVO[8] in tutta Europa. Lo spirito della normativa sia Comunitaria che Italiana si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.

    1. La normativa Europea

A livello europeo, le disposizioni generali per i materiali a contatto con gli alimenti hanno avuto origine con la Direttiva 76/893/CEE, successivamente sostituita dalla Direttiva 89/109/CEE, al fine di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relative

all’argomento. Attualmente, la norma di riferimento è il Regolamento quadro (CE) n°1935 del 27 ottobre 2004 che, a differenza delle direttive, non deve essere recepito dalle

legislazioni nazionali, ma viene applicato direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore stabilita. Esso detta i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali specifiche che contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali: materie plastiche, ceramiche, sughero, legno. In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Il regolamento quadro si rivolge sia ai materiali destinati a contenere gli alimenti, compresi quelli attivi e intelligenti[9], sia a quelli che possono essere ragionevolmente messi a contatto con l’alimento (ad esempio gli shopper del supermercato) o che possono trasferire i loro componenti nelle normali condizioni d’impiego (ad esempio le mensole del frigorifero). Sia a livello Comunitario che Nazionale, l’obiettivo primario del legislatore è quello di:

  • disciplinare l’uso e l’impiego di sostanze mediante valutazione a livello tossicologico
  • definire l’approccio metodologico per la valutazione dell’idoneità al contatto

A questo proposito, è doveroso sottolineare come sia ampiamente riconosciuto che in Europa gli attuali principi su cui le Autorità si basano per valutare l’esposizione dei consumatori alle sostanze migranti sono largamente cautelativi, in ossequio al principio di

precauzione[10] che sta alla base della legislazione. In considerazione degli obiettivi di

questo documento, vanno anche ulteriormente ricordati alcuni altri articoli del Regolamento 1935/2004/CE. «L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori» (Requisiti Generali – Art. 3, par. 2) Il tema della etichettatura e della modalità per fornire le informazioni ai consumatori è ripreso nel dettaglio al successivo articolo 15. « … i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono devono avere una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.» (Art. 16 – Dichiarazione di conformità). Questa conformità deve essere dimostrata da una documentazione appropriata che deve essere disponibile su richiesta delle Autorità competenti. In aggiunta, sempre il medesimo articolo recita : «… il presente Regolamento non impedisce agli Stati Membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle Dichiarazioni di conformità …». «La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione delle responsabilità.» (Art. 17 Rintracciabilità). In linea di massima, in concreto, il requisito di rintracciabilità presuppone almeno quanto segue :

  • la presenza di dispositivi in grado di individuare i prodotti
  • il potenziamento dei sistemi di gestione della qualità ( tipo ISO 9000, ISO 22000, GMP, etc …)
  • il potenziamento dei sistemi di controllo su base documentale.
    1. L’etichettatura

Ai sensi del Reg.1935/2004 (art. 15 – Etichettatura) i materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di:

    1. dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un’indicazione specifica per il loro impiego o simbolo;
    2. e se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego adeguato;
    3. Il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della comunità;
    4. Un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto.

simbolo

Figura 10 Simbolo Reg. 1935/2004 All.to II

Le informazioni relative all’etichettatura non sono obbligatorie per gli oggetti che, per loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

coltello e forchetta

Figura 11 Esempio di MOCA etichettatura non obbligatoria

    1. La dichiarazione di conformità

Il D.M. 21/03/1973 – Art. 6 e 7 recita “le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle normativi vigenti. L’utilizzatore, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’accertamento della conformità alle norme vigenti nonché all’idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L’impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all’Art. precedente, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato”. All’art. 16 del Regolamento 1935/2004, è previsto che i materiali e gli oggetti siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle normative vigenti. Una Documentazione appropriata deve essere disponibile per dimostrare tale conformità e deve essere resa disponibile alle Autorità Competenti e agli Organi di Controllo che la richiedono. In Italia l’Autorità Competente è individuata dal D.Lgs 193 del 2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti del medesimo settore) Art. 2 “Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004, e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la sicurezza alimentare , le Autorità Competenti sono:

  • Il Ministero della Salute;
  • Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • Le Aziende Unità Sanitarie Locali

Ognuno nell’ambito delle proprie competenze”

L’Organo di Controllo è individuato invece in qualsiasi Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria. La dichiarazione di conformità non è altro che un’assunzione di

responsabilità da parte del produttore che con il rilascio di tale documento attesta l’idoneità del MOCA nei confronti del prodotto alimentare in esso contenuto, secondo le norme vigenti, nelle condizioni e con le eventuali limitazioni indicate. Ivi compresi gli utilizzi previsti e, ove applicabile, le informazioni fornite dal cliente che lo andrà ad utilizzare.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • Un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa vigente orizzontale (generale Regolamento CE 1935/2004) e alla normativa verticale (specifica);
  • Indicazione sull’identità del produttore (ragione sociale dell’emittente della dichiarazione e dati di riferimento per contattare lo stesso);
  • Indicazioni sull’identità dell’importatore (azienda destinataria del documento);
  • Indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso (denominazione commerciale, norme o altre informazioni di identificazione);
  • Presenza del codice identificativo o numero della dichiarazione che consente di stabilire in modo univoco la relazione tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;
  • Lingua del documento comprensibile per il cliente utilizzatore (in italiano per l’italia);
  • Informazioni pertinenti all’uso, ivi comprese le eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto, sostanze e ambienti ecc.) le sostanze di composizione e soggette a restrizioni o agli additivi a doppio uso;
  • Tipologia di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è adeguato per essere destinato a venire in contatto;
  • Informazioni sull’impiego di biocidi di superficie;
  • Data di compilazione della dichiarazione;
  • Firma del responsabile della dichiarazione e la posizione che ricopre all’interno dell’azienda.

Figura 12 Fac Simile dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di Conformità ha l’obbligo di accompagnare il materiale e l’oggetto in tutte le fasi, esclusa quella di vendita al consumatore finale. Il rilascio della dichiarazione di conformità da parte del produttore non esclude a priori che il cliente utilizzatore (viene inteso dal Reg. 1935/2004 come: l’industria alimentare, il dettagliante, venditori di alimenti quali catering, ristoranti ecc.) possa eseguire le dovute verifiche a conferma della completa idoneità anche tecnologica del materiale, segnalando, tempestivamente eventuali discordanze rispetto alle indicazioni fornite dal produttore. La dichiarazione di conformità si basa sui risultati delle attività di valutazione della conformità ovvero misurazioni, prove audit, ispezioni o esami eseguiti da una o più prime, seconde o terze parti. Tale documentazione deve essere disponibile a supportare e dimostrare quanto presente nella dichiarazione di conformità. Indicazioni puntuali sui contenuti della Dichiarazione di conformità sono state fornite per alcuni materiali disciplinati da norme specifiche, e sono di seguito riportate:

Materiale Norma specifica comunitaria Norma specifica Nazionale
Plastiche Reg. (UE) n.10/2011
Plastiche riciclate Reg. (UE) n. 282/2008
Utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammide Reg. (UE) n. 284/2011
Materiali attivi ed intelligenti Reg. (UE) n.450/2009
Ceramiche Direttiva 1984/500

Direttiva 2005/31

D.M 21/03/1973

D.M 04/04/1985

DM 01/02/2007

Banda stagnata e cromata DD.MM. 18/02/1984, n. 405 del 13/07/1995

DM 1/06/88 n.243

Sono state fornite indicazioni

puntuali con la nota n.12174 del 23/04/2010

    1. La rintracciabilità

È definita dal Regolamento Europeo 178/02[11] come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare (i M.O.C.A. rientrano quindi a pieno titolo) conservi traccia della propria storia, seguendo il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale. La rintracciabilità consiste nell’utilizzare le “impronte”, ovvero la documentazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare il lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare al cittadino, di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime: documentazione di origine e di destinazione ecc.)

    1. Le Buone Pratiche di Produzione

Il Regolamento (CE) 1935/04 prevede che i M.O.C.A. siano prodotti in conformità alla Good Manufacturing Practice (GMP), ossia alle buone pratiche di fabbricazione. Le GMP devono essere svolte in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2023/2006 il quale prevede l’obbligo di istituire un sistema di assicurazione e controllo della qualità efficiente ed efficace che deve essere applicato a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasforma zio

ne e distribuzione di materiali e oggetti. Il sistema di

assicurazione della qualità deve permettere di accertare che i materiali e gli oggetti siano controllati in modo tale da assicurare la loro conformità alle norme ad essi applicabili da un lato, e garantire che essi possiedano certi standard qualitativi, senza che questo possa costituire un rischio per la salute umana, o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare, come ad esempio provocando un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche[12], gli esempi più comuni sono le acqua minerali in bottiglie di plastica, che hanno quel cattivo sapore di “plastica”, o il cibo appena estratto dal contenitore di cartone “che sa di cartone”. Le aziende devono quindi elaborare e conservare un’adeguata documentazione riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione. Il sistema di qualità deve essere documentato con procedure o istruzioni, e deve inoltre essere integrato anche da aspetti riguardanti l’igiene.

Art. 1 : le GMP si applicano in tutti i settori e tutte le fasi produttive, con esclusione sostanze partenza;

Art. 4: gli operatori devono garantire che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme GMP (conformità);

Art.5: gli operatori devono istituire un sistema di assicurazione della qualità (SAQ)[13] efficace e documentato;

Art.6: istituzione sistema di controllo qualità (SCQ)[14] efficace;

Art.7: gli operatori devono elaborare e conservare adeguata documentazione (registrazione operazioni fabbricazione, risultati controllo qualità)

    1. La Normativa Italiana

L’Italia è stato uno dei Paesi più garantisti per quanto riguarda la sicurezza alimentare, e la normativa sui M.O.C.A nasce con la Legge 283 del 30 Aprile 1962 dove i M.O.C.A sono trattati all’articolo 11 di seguito riportato:

“E’ vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l’acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell’1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all’1% di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. Per le sostanze che possono essere cedute dall’imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonchè ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d’uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire 100.000 a lire 500.000”[15]. Fa seguito a esso il Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973 dal Decreto del Presidente della Repubblica n°777 del 23 agosto 1982 e dal Decreto Legislativo n° 108 del 25 gennaio 1992 Il DPR 777 e il D.Lgs 108 recepiscono la normativa europea, attuando rispettivamente la Direttiva CEE 76/893 e la Direttiva CEE 89/109, e fissano le norme di base sull’idoneità alimentare di un materiale d’imballaggio. Il

DM 21/03/73, invece, stabilisce le norme relative all’autorizzazione e al controllo dell’idoneità dei materiali e contiene sia disposizioni generali che disposizioni specifiche. Il

DM 21/03/73 negli anni ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche (più di 40), procedendo di pari passo con l’evoluzione delle disposizioni comunitarie. Ad esempio il DM n°220 del 26/04/1993 e il DM n° 123 del 28/03/2003 sono aggiornamenti che recepiscono le direttive comunitarie relative ai materiali d’imballaggio alimentare di materia plastica. Il decreto 21/03/73, stabilisce per ogni materiale le sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione con le relative condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego e le modalità di esecuzione delle prove di migrazione. Per la carta, ad esempio, sono elencate le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie e i coadiuvanti tecnologici di lavorazione con le connesse percentuali di presenza (ad esempio 75% di materie fibrose), i limiti di migrazione specifica e le metodologie analitiche per il controllo del contenuto e della migrazione (ad esempio la procedura per la determinazione dei policlorobifenili (PCB) o della migrazione del piombo). Come detto in precedenza la normativa Nazionale va ad integrare quella Europea nella regolamentazione specifica dei M.O.C.A. In Italia nello specifico regolamenta:

  • Acciai inossidabili DM 21/03/1973 art. 36-37; DM 27/102009 n. 176 – Regolamento recante aggiornamento DM 21/03/1973 limitatamente agli acciai inossidabili; DM 21/12/2010 n. 258 – Regolamento recante aggiornamento del DM 21/03/1973, limitatamente agli acciai inossidabili. Nel DM 258/2010, oltre all’inserimento di quattro nuovi acciai, si è proceduto a sostituire l’allegato II, sezione 6 del DM 21/03/1973 sopraindicato, in modo da disporre di un unico elenco degli acciai inossidabili autorizzati e nel contempo è stata inserita anche la ricerca del manganese, fissandone il relativo limite di migrazione(0,1ppm).
  • Alluminio D.M. 18/04/2007, n. 76 – Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
  • Banda cromata verniciata D.M. 01/06/1988, n. 243 – Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti.
  • Banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi D.M. 18/02/1984 – Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi, come modificato D.M. 13/07/1995 n. 405; D.M. 04/03/2005 –
  • Recepimento della direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo
  • ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo.
  • Carta e cartone D.M. 21/03/1973, artt. 27 – 33.
  • Cellulosa rigenerata D.M. 21/03/1973, artt. 20 – 25.
  • Ceramica D.M. 04/04/1985, Aggiornamento del D.M. 21/03/1973, come modificato dal D.M.01/02/2007 Recepimento della direttiva 2005/31/CE della Commissione del 29/04/2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità ed i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
  • Gomme D.M. 21/03/1973, artt. 15 – 19.
  • Vetro D.M. 21/03/1973, artt. 34-35.
    1. La disciplina sanzionatoria D.l.gs. n. 29 del 10/02/2017

Il nuovo Decreto Legislativo stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Nello specifico vengono interessati i seguenti regolamenti:

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Prima del suddetto decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, le sanzioni facevano

riferimento alla sola legislazione nazionale per altro risalente al secolo scorso. Parliamo delle norme attualmente in vigore:

  • DPR 777/82, che stabiliva violazioni in merito al mancato rispetto dei requisiti previsti in materia di MOCA come fatti specie penali di natura contravvenzionale;
  • D.Lgs 108/92, che modificava il DPR 777/82, recepiva la stessa Direttiva 89/109/CEE, successivamente abrogata dal Regolamento CE 1935/2004.

Nell’articolo 25 del Regolamento 1935/2004 si legge: “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. Questa di fatto rappresenta la base giuridica sulla quale è stato necessario promuovere un regime sanzionatorio comunitario e che di fatto ha portato alla nascita del Decreto Legislativo 29/2017. In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni. All’art. 6 in nuovo Decreto introduce l’obbligo: “ gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento 2023/2006; tale obbligo, valido anche per gli operatori già registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. ce 852/04 e 853/04. Il Decreto 29/2017 colma un vuoto normativo importante in quanto per la prima volta introduce sanzioni specifiche verso regolamenti comunitari in materia di MOCA e quindi applicabili su tutti gli stati membri.

  1. CAPITOLO
    1. La Ceramica: un po’ di storia

La parola “ceramica” deriva dal greco “kéramos” che significa “terra da vasaio”. Si tratta di un materiale composto inorganico, non metallico, molto duttile allo stato naturale e rigido dopo la fase di cottura. Grazie alla sua versatilità, con la ceramica si possono produrre una enorme varietà di oggetti quali stoviglie, oggetti decorativi, materiali edili, protesi mediche, rivestimenti ad alta resistenza al calore e molto altro. Il colore del materiale ceramico varia, a seconda degli ossidi cromofori contenuti nelle argille (ossidi di ferro, da giallo, arancio, rosso a bruno; ossidi di titanio, da bianco a giallo), può venire smaltata e decorata. Si suppone che la sua invenzione sia avvenuta in due luoghi diversi in maniera indipendente tra le popolazioni sahariane e quelle giapponesi, diffondendosi successivamente in tutto il mondo. E’ un materiale antichissimo la cui origine si perde nella notte dei tempi. Infatti la produzione di manufatti e vasi di argilla cruda risale alla preistoria. In seguito, con la cottura, la ceramica acquistò più durevolezza e nei secoli divenne un prodotto sempre più raffinato.

La ceramica si prepara con argilla, acqua e fuoco. L’argilla, roccia sedimentaria, può essere di vari tipi a seconda del tipo di sabbia e di impurezze presenti. Possono essere inoltre aggiunti additivi come quarzo, calcare per ridurre il ritiro e la deformazione conseguenti alla cottura ed aumentarne la fusibilità. In Italia centrale si sono sviluppati i maggiori centri di produzione della penisola: Orvieto, Siena, Faenza, Deruta e Castelli. Agli inizi del Settecento ci sarà un sostanziale salto di qualità grazie al lavoro dell’alchimista tedesco Böttger di Meissen, che introducendo nel processo di lavorazione il caolino riuscì a produrre una ceramica dura come la porcellana cinese.

pentola_terracotta_vetrificata

Figura 13 Pentola terracotta vetrificata Figura 14 Pirofila ? in porcellana

Le pentole in ceramica sono eleganti e resistenti, ma sono “sicure” solo quando sono 100% ceramica. Spesso le stoviglie che si spacciano in ceramica hanno solo un rivestimento ceramico che con l’utilizzo inizia a scheggiarsi.

Il Piombo e il Cadmio del rivestimento penetrano nel cibo. Il problema, superato dalle attuali tecniche di lavorazione, attraverso la vetrificazione, si ripresenta per i prodotti importati da Paesi non comunitari che non hanno norme adeguate o effettuano scarsi controlli. A volte un piatto decorato, che deve essere solo esposto, viene usato come contenitore di cibi caldi che hanno l’effetto di favorire l’emigrazione del piombo nei cibi. Il piombo è in grado di danneggiare pressoché tutti i tessuti umani, in particolare i reni e il sistema immunitario ed altera la normale omeostasi cardiovascolare, come discusso nel Capitolo 4. La manifestazione più subdola e pericolosa dell’avvelenamento da piombo è quella a carico del sistema nervoso. Una delle caratteristiche principali nella distinzione delle ceramiche concerne l’uso che di esse viene fatto da fuoco o non da fuoco. Con la definizione ceramica da fuoco si intende una ceramica che può essere utilizzata per la cottura degli alimenti; ceramiche non da fuoco sono invece quelle escluse da questo uso, non tanto per la forma del recipiente, quanto per le caratteristiche particolari dell’impasto; durante la cottura degli alimenti tali caratteristiche consentono infatti al recipiente di resistere senza rompersi, nonostante le differenti temperature che si stabiliscono tra la parte interna e la parte esterna del vaso, esposta alle fiamme. La differenza di temperatura si accompagna infatti ad una dilatazione differente della parete esterna e di quella interna, generando delle tensioni. importanti nelle pareti della ceramica che possono causare anche la rottura del recipiente (tale fenomeno viene definito schok termico). Le ceramiche che

presentano una debole resistenza agli schok termici non sono dunque utilizzabili per la cottura. Le ceramiche che resistono male agli schok termici sono quelle che si dilatano di più, quelle che possiedono un forte coefficiente di dilatazione. Al contrario, le ceramiche il cui coefficiente di dilatazione a è più debole sono le più adatte alla cottura. La debole resistenza di una ceramica agli schok termici diventa ancor più debole se il suo impasto ha una struttura rigida, che mal sopporta le deformazioni dovute alle differenti dilatazioni tra la parte esterna e la parte interna. Viceversa, un impasto dalla struttura poco rigida, che permetta un certo gioco tra le differenti parti del recipiente ceramico, favorisce la resistenza agli schok termici.

Si può ottenere una ceramica dalla struttura poco rigida in due modi differenti, che sovente si completano tra loro. Uno di essi consiste nell’aggiunta (o nella presenza naturale) di un degrassante; l’altro modo consiste nella cottura di una ceramica a bassa temperatura, poiché la rigidità dell’impasto aumenta con l’innalzamento della temperatura di cottura. Poiché si riscontra che generalmente il coefficiente di dilatazione a aumenta quando si incrementa la temperatura di cottura della ceramica, si comprende facilmente come sia difficile ottenere ceramiche da fuoco di qualità cuocendole ad alta temperatura. Dunque, il vantaggio delle ceramiche da cucina che siano di qualità è quello di poter offrire una buona resistenza agli schok termici, ma anche una buona resistenza agli schok meccanici (caratteristica che non posseggono le ceramiche cotte a bassa temperatura). È però raro riuscire ad ottenere entrambi i vantaggi fabbricando ceramiche da fuoco: ciò che si guadagna in resistenza meccanica – risultante da una cottura a temperatura elevata- va di solito a detrimento della resistenza agli schok termici, e viceversa. I dati tecnologici precedentemente esposti permettono di proporre una classificazione delle ceramiche che contempla le tre caratteristiche seguenti:

  • la temperatura di cottura
  • il carattere calcareo o non calcareo dell’impasto
  • la possibilità di utilizzare o meno le ceramiche come recipienti da fuoco.

La distinzione tra ceramiche calcaree e ceramiche non calcaree è familiare ai vasai, anche se essi ignorano che questa distinzione è legata alla presenza più o meno abbondante di calcite nell’argilla. È il cambiamento di colore delle ceramiche, in funzione della

temperatura di cottura, che consente loro di distinguere queste due categorie di impasti; il colore delle ceramiche calcaree si schiarisce infatti quando la temperatura di cottura aumenta, mentre quella delle ceramiche non calcaree, con le stesse condizioni di cottura, si scurisce.

La Legge 188/90 tutela la Ceramica Artistica e Tradizionale e la Ceramica di Qualità mediante l’istituzione dei marche ?? CAT[16] e CQ[17]. Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche produttive. La legge tutela i decori, le forme e la qualità della ceramica attraverso:

  • il Consiglio Nazionale Ceramico, i Comitati di Disciplinare, le Regioni e gli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze;
  • i Consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi della legge.

Le produzioni ceramiche tutelate sono le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione. Sono comprese anche altre produzioni purché effettuate in conformità all’apposito Disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) ha il compito di tutelare sia la ceramica artistica sia quella tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale, nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità.

    1. Caratteristiche fisiche e chimiche della ceramica

Le ceramiche vengono definite come materiali solidi inorganici non metallici duttili allo stato naturale e rigide dopo la fase di cottura. Hanno caratteristiche quali durezza, resistenza, bassa conducibilità elettrica, fragilità, resistenza alla alte temperature più dei metalli e dei polimeri. Le specie costituenti le ceramiche presentano sia legami ionici che

covalenti in varie proporzioni a seconda della ceramica. I composti ionici sono prevalentemente costituiti da cationi degli elementi del I e del II gruppo della tavola periodica degli elementi e da anioni quali ossigeno e alogeni. Le ceramiche possono essere suddivise in ceramiche tradizionali con le quali si realizzano piatti, vasi, tegole ecc. e ceramiche avanzate in cui sono contenuti carburo di silicio SiC, ossido di alluminio Al2O3 e nitruri quali il nitruro di silicio Si3N4 oltre a varie specie come ossidi misti che vengono utilizzati per la realizzazione di superconduttori.

Le ceramiche tradizionali sono realizzate con materiali naturali tra i quali l’argilla che risulta malleabile quando è idratata e quindi facilmente lavorabile. Quando il manufatto realizzato viene sottoposto a un intenso riscaldamento subisce una trasformazione irreversibile diventando solida e compatta. Le più antiche ceramiche risalgono a circa 27000 anni fa stante il ritrovamento nella ex Cecoslovacchia di statuine realizzate con argilla, ossa animali, grasso animale, terra e cenere.

La fabbricazione di ceramiche avanzate prevede tecniche più raffinate: la polvere finemente suddivisa viene miscelata con un legante organico quale è ??? per consolidare la polvere. Una volta modellato, il manufatto viene dapprima riscaldato a bassa temperatura per decomporre o ossidare il legante. Successivamente, viene portato a temperatura elevata che consente alle singole particelle che costituiscono la polvere di fondere e formare legami chimici tra loro. I prodotti ceramici sono dunque inerti, cioè insolubili e inalterabili a contatto con l’acqua e con la maggior parte delle sostanze chimiche. Anche le fiamme di un incendio non possono modificarne la composizione.

    1. Perché la ceramica può diventare tossica?

Come detto, nella fabbricazione di ceramiche decorate vengono talvolta impiegati per la smaltatura o vetrificazione prodotti contenenti piombo, mentre per la loro colorazione vengono utilizzati dei pigmenti, in particolare il giallo ed il rosso contenenti cadmio. Il rischio delle cessioni minerali è reale nel caso di articoli di ceramica cotti a temperature troppo basse. In questi casi la smaltatura non è sufficientemente stagna da immobilizzare piombo e cadmio. La cessione agli alimenti di questi elementi rappresenta una delle maggiori cause da intossicazioni rilevata in passato. Nel corso degli anni si è potuto osservare che la categoria di prodotti più a rischio è rappresentata dagli oggetti in ceramica di fabbricazione artigianale di provenienza extra europea come ad esempio piatti, tazze, caraffe decorate acquistate quale ricordo di indimenticabili vacanze in paesi lontani. USAV[18] mette fermamente in guardia la popolazione contro l’uso per bere o mangiare di stoviglie in ceramica acquistate come souvenir. Fa eccezione il loro impiego per la conservazione di alimenti secchi come zucchero, noci, fagioli o frutta e verdure??Ma le verdure non sono secche, forse piante disseccate ad uso erboristico?. Per vetrificare e decorare tazze, piatti, boccalini, caraffe, ecc. vengono spesso utilizzati dei sali di piombo e cadmio. Questi metalli pesanti possono essere ceduti alle derrate alimentari a causa dell’acidità (aceto, vino, succhi di frutta) se la ceramica che li contiene è stata prodotta con tecniche di cottura non adeguate. Solo una cottura della ceramica ad alte temperature permette infatti di immobilizzare i metalli in modo definitivo. Questi oggetti possono rappresentare quindi un pericolo per la salute se impiegati ad uso alimentare. Per la maggior parte dei casi (comunque rari) di intossicazione da Pb, chiamata saturnismo[19], si tratta di una classica esposizione cronica, dovuta all’assunzione ripetuta, abituale, giornaliera, di alimenti stoccati e conservati in oggetti in ceramica soggetti a forte cessione e quindi contaminati da piombo.

TOSSICOLOGIA

    1. Il piombo (Pb)
      1. Proprietà chimiche, usi

Trattasi di un elemento metallico appartenente al IV gruppo del sistema periodico, dal colore argento-bluastro, tenero, malleabile, pesante (z = 82), solido; a TA è altamente resistente alla corrosione. Presente raramente in natura allo stato elementare, Pb viene ricavato da svariati materiali fra cui, in primo luogo, la galena (PbS: solfuro di Pb, contenuto pari a ca. l’87%), ma anche dalla cerussite (PbCO3: carbonato di Pb) e, in minor misura, da anglesite (Pb(SO4)2: solfato di Pb), crocoite, e wulfenite.

Figura 14 Galena Figura 15 Solfato di Piombo di Anglesite

Tale metallo, comportandosi da catione bi- e tetravalente (simboli rispettivi Pb2+ o II e Pb4+ o IV) dà luogo a composti, rispettivamente, piombosi e piombici. Le caratteristiche chimiche di Pb(II) e Pb(IV) sono alquanto differenti: Il primo possiede caratteristiche acide, il secondo basiche; se i sali di Pb(II) sono assai poco idrolizzati quando posti in soluzione acquosa, quelli di Pb(IV) vanno facilmente incontro a idrolisi generando un precipitato di diossido di Pb (PbO2). Il Pb in forma Pb(II) è quello più facilmente assimilabile dagli animali e dall’uomo, la forma più pericolosa in termini tossicologici e generantesi dalla reazione con l’O2 presente in ambienti acidi, secondo la seguente reazione:

2(Pb)s + O2 +4H+ 2Pb2+ (aq) + 2H2O

Pb forma numerosi ossidi: il subossido (Pb2O), il superossido (PbO2) e il tetrossido (Pb3O4) noto anche come minio o piombo rosso, dotato di proprietà antiruggine e il protossido (PbO, detto anche litargirio). PbO2, il cui aspetto è quello di polvere dal colore bruno scuro, rientra come componente base nella produzione di accumulatori (o batterie) al Pb, il cui anodo consiste in Pb elementare immerso in acido solforico (H2SO4) concentrato ed il catodo da PbO2, sempre immerso in H2SO4. Il minio, sovente miscelato con olio di lino, viene attualmente addizionato a vernici o smalti per conferire ai materiali in ferro (ad esempio: cancelli, ringhiere, ecc.) resistenza alla corrosione. Una vasta gamma di prodotti al minio di Pb colore arancio si ritrovano ad oggi in commercio come protezione attiva del ferro (quale mano di fondo per cicli di verniciatura di pregio su manufatti di ferro) e per la preparazione, come prima mano, delle carene di imbarcazioni, sia in legno che in ferro. A notevoli quantitativi di Pb si è ricorso in passato per la fabbricazione di tubazioni (ormai sostituite da materiale in PVC), e lo si ritrova quale stabilizzatore della plastica nonché componente di diverse leghe, soprattutto con antimonio (Sb) e stagno (Sn) per la copertura delle parti elettriche, per proteggere dall’umidità i cavi per energia elettrica (guaine), fili fusibili, ecc., per i caratteri da stampa, nei cuscinetti antifrizione portanti dei carri merci e cuscinetti a manicotto. Il Pb usato per saldare le giunture di condutture idriche comunali e, come detto, per costruire i tubi stessi presenti ancora oggi in numerosi edifici ad uso abitativo e in tutti gli impianti di distribuzione più vecchi, può dissolversi nell’acqua potabile, soprattutto se l’acqua ha proprietà acide o è particolarmente “leggera” (poco calcarea). Paradossalmente, in presenza di acque calcaree (ricche in ioni carbonato (CO32-), Pb di tubi e saldature reagisce con detti ioni formando il composto PbCO3, il quale si deposita sulla superficie delle tubature stesse formando una pellicola che impedisce al metallo di dissolversi nell’acqua. Infatti, in località ancora munite di vecchie tubazioni in Pb e con approvvigionamento di acque leggere si è soliti addizionare fosfati all’acqua destinata ad uso potabile, in modo da consentire la formazione di detta pellicola protettiva.

Come lega con Sn (stagno), il Pb esibisce funzione schermante in opposizione alle radiazioni ad alta frequenza. Sempre leghe con Sn contenenti un’alta percentuale di piombo sono utilizzate nella saldatura ovvero per connettere metalli solidi quali i barattoli per la conservazione degli alimenti. A tal proposito, Pb impiegato per saldare lo scatolame tende a disciogliersi nell’acido diluito di succhi di frutta o polpa di pomodoro (e tutti gli altri alimenti acidi) al contatto con l’aria, vale a dire una volta che il barattolo è stato aperto e il suo contenuto va facilmente incontro ad ossidazione. Anche i pallini ad uso venatorio e le munizioni da guerra altro non sono che

leghe di Pb ed arsenico (As). Ancora, come emerge dalla tabella proposta, ci rendiamo conto di quanto siano numerosi gli articoli in ottone (lega in rame e zinco contenente Pb), a dimostrazione del fatto che a tutt’oggi il Pb può definirsi un elemento alquanto diffuso.

LEGA

CuZn20Pb

CuZn35Pb2

APPLICAZIONE

Meccanica: Particolari tranciati a freddo, chiavi .

Edilizia: Accessori idrosanitari, rubinetteria.

CuZn36Pb3 Meccanica: Ingranaggi, pignoni e tutti i particolari a forme complesse che richiedono una impegnativa lavorazione alle macchine utensili ad asportazione di truciolo ad altissima velocità.
CuZn36Pb2As Edilizia: Rubinetteria e raccorderia a contatto con acque potenzialmente atte a determinare il fenomeno della dezincificazione negli ottoni al piombo comuni.
CuZn37Pb2 Meccanica: Bilancieri e casse per orologi, parti per orologeria, ingranaggi, ruotismi.
CuZn37Pb2Sn Meccanica: Steli di valvole, viti, dadi e bulloni, particolari per impieghi marini.
CuZn38Pb2 Meccanica: Spine, bulloneria, viteria, spilli, occhielli, gancetti, articoli per uso domestico, minuteria metallica, lucchetti, serrature.

Edilizia: Rubinetteria cromata, miscelatori termostatici, valvole a sfera, a farfalla, a saracinesca, termostatiche, a quattro vie,  valvole per gas.

CuZn38Pb4 Meccanica: Piastre, e parti metalliche in genere per orologeria.
CuZn39Pb1 Meccanica: Viteria e bulloneria ottenute su macchine utensili ad alta velocità.
CuZn39Pb2 Edilizia: Accessori per impianti idrosanitari, maniglie per porte e finestre, rubinetti, valvol e loro parti.

Meccanica: Lucchetti, serrature, viti, dadi e bulloni.

CuZn39Pb3

CuZn40Pb

Meccanica: Piastre tubiere per scambiatori di calore e condensatori.
CuZn40Pb2 Edilizia: Valvole, rubinetteria, detentori, organi di intercettazione, regolazione e controllo. accessori per impianti idrosanitari, manigliame.

Meccanica: Viti, dadi e bulloni.

CuZn40Pb2Al Edilizia: Profilati estrusi, serramenti ed infissi per vetrine, salvaporte, serramenti in genere, riloghe.

L’aggiunta di Pb (anche al 2-3%) all’ottone binario Cu-Zn (composto dotata di eccessiva plasticità) ne facilita la lavorazione alle macchine utensili nonché tutte le operazioni

meccaniche di finitura con asportazione di sbavatura, foratura[20], ecc. Tale elemento è tuttora impiegato come materiale di copertura e come insonorizzante nell’industria edile; infatti, accanto a pannelli e feltri acustici da usare come materiale isolante, esistono in commercio pannelli fonoassorbenti polimerici, in fibre minerali, in legno, in materiali sintetici, ma anche in lamine di piombo.[21] Nello specifico, i pigmenti a base di molibdeno possiedono colori varianti tra il giallo intenso e l’arancione vivo e vengono usati nelle vernici e negli inchiostri: l’arancio di molibdeno è costituito da cromato, solfato e molibdato di piombo, è dotato di ottimo potere coprente e viene impiegato, oltre che nella produzione di vernici e inchiostri, anche i quelle di tempere e dei colori a olio. A titolo di curiosità, il termine “molibdeno” deriva etimologicamente dal greco molybdaina, che si traduce “massa di piombo”, pertanto il più comune minerale del molibdeno, la molibdenite, è stato a lungo erroneamente confuso col solfuro di piombo naturale, per l’appunto la galena. Comunque, in base alle nuove normative per la tutela della salute dei consumatori, la produzione di una vasta gamma di vernici e colori al Pb sono stati sostituiti da altri materiali di gran lunga meno tossici; è il caso del piombo bianco (sostituito dal pigmento biossido di Titanio TiO2), o del giallo di Napoli rimpiazzato da una miscela di giallo hansa e bianco di titanio.

Secondo il Regolamento 552/2009/CE, recante modifica all’All. XVII della direttiva 1907/2006/CE, alle voci 16 (carbonati di Pb) e 17 (solfati di Pb), colonna 2, si specifica per entrambi i composti: “Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. Tuttavia gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.13 sull’uso della biacca di Pb e dei solfati di Pb nelle vernici, consentire sul loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni”.

Altri Sali di Pb (l’oleato, lo stearato e il naftenato) sono usati come stabilizzanti per oli e vernici. Composti metallorganici quali Pb tetraetile (Pb-TE) e tetrametile (Pb-TM), sono stati a lungo aggiunti alle benzine grazie alla loro proprietà di aumentarne il numero di ottano (potere antidetonante). Nello specifico, risale al 1924 la sua commercializzazione ad opera della Ethyl Gasoline Corporation, società facente capo a DuPont e General Motors. A partire dagli anni Settanta si susseguirono le iniziative per bandirlo dalla benzina, fino alla definitiva eliminazione nel 1986 negli USA e in seguito in Europa Occidentale. La messa al bando della cosiddetta “benzina super”, venne decretata dalla direttiva europea 98/70/CE (13/10/98), meglio nota come “Auto Oil”. Questa delibera ha previsto il divieto di commercializzazione, nei Paesi membri, delle benzine contenenti piombo a partire dal 1 gennaio 2000, con l’eccezione che “… ad uno Stato membro può essere consentito, dietro richiesta da presentare alla Commissione entro il 31 agosto 1999, continuare a permettere la commercializzazione di benzina contenente piombo, e comunque non oltre il 1° gennaio 2005, qualora possa provare che l’introduzione di un divieto provocherebbe gravi difficoltà socioeconomiche…..” . La stessa direttiva stabilisce che “Il tenore di piombo della benzina non può essere superiore a 0,15 g/L”.

Per sintetizzare, molti degli utilizzi descritti (ad esempio l’uso del piombo nella benzina, nelle vernici o in smalti e vernici) sono oggi sottoposti a restrizioni rispetto al passato, almeno in Europa e nel Nord America, ma il piombo può ancora essere trovato in molti prodotti, soprattutto in quelli importati da Paesi extraeuropei in cui è ancora particolarmente utilizzato nella produzione di bigiotteria, giocattoli, ceramiche e in coloranti usati nell’industria cosmetica.

      1. Effetti tossici di Pb e suoi composti

Casi di avvelenamento da Pb, noto anche con il termine saturnismo, hanno antiche origini che vanno fatte risalire ad epoche remote per l’ampio uso che se ne faceva nella produzione di monili, stoviglie ed altri utensili, ma si fa risalire agli antichi romani un suo massiccio impiego, non solo per la produzione dei suddetti materiali, ma in particolar modo per l’usanza di adulterare deliberatamente il vino acido con Sali di Pb

Figura 16 Acqua vegeto minerale

per ottenerne uno dal sapore più dolciastro, quindi allo scopo di migliorarne il sapore. Addirittura, stando a quanto supposto da taluni storici, la caduta dell’Impero Romano potrebbe anche essere riconducibile, almeno in parte, agli elevati quantitativi di Pb assunto

nel corso della vita e ciò in virtù di due sue spiccate proprietà dannose a carico del sistema neurologico e, soprattutto, riproduttivo.

Il Pb fu contaminante diffuso anche nelle epoche successive come nel Medioevo e oltre; come nota storica ricordiamo anche l’acqua vegeto-minerale, detta anche acqua saturnica, una sospensione al 2,3% di acetato basico di Pb

[Pb(CH3COO)2∙Pb(OH)2] in acqua, ormai in disuso (vi si riscorse fino a circa il 1950): trattavasi di un popolarissimo presidio terapeutico cui si ricorreva frequentemente come rimedio antidolorifico, risolvente per contusioni, usato esternamente come astringente e per confezionare impacchi freddi atti a combattere processi infiammatori.

https://i.ebayimg.com/images/g/AnMAAOSwwpdW6YOW/s-l1600.jpg

L’immagine a fianco rappresenta un canonico foglio etichetta da farmacia di acqua vegeto minerale risalente agli anni 50.

Le vie di assunzione del Pb sono molteplici: ingestiva, inalatoria e transcutanea. In particolare, l’intossicazione da composti del Pb conseguente all’ingestione di cibi e acqua contaminata è tipica di una esposizione extraprofessionale, mentre la via respiratoria e transcutanea riguarda prevalentemente soggetti occupazionalmente esposti. Una volta penetrato nell’organismo, il piombo si concentra dapprima nelle emazie dove si lega all’emoglobina e causa effetti avversi inclusi, come emerso da un recente studio condotto su 484 bambini in età prescolare[22] , modifiche nella morfologia dei globuli rossi, valori alterati di ematocrito con ridotta sintesi di emoglobina e riduzione nell’espressione del erythrocyte complement receptor 1 (CD1, un recettore eritrocitario) comportante una importante riduzione delle difese immunitarie, Quindi viene distribuito vari organo e tessuti quali fegato e rene, provocando lesioni di tipo degenerativo, sia in caso di avvelenamento acuto che cronico. In particolare il Pb manifesta un elevato tropismo per il tessuto osseo e nervoso. Infatti, ben il 95% di Pb organismico si ritrova depositato in ossa e dentina, con un tempo di dimezzamento (t1/2) variabile tra i 20 ed i 30 anni, e in queste sedi può raggiungere concentrazioni ben 50 volte superiori a quelle del sangue circolante, per cui non sorprendono gli effetti negativi del metallo sul processo ematopoietico. In aggiunta, tende a

sostituirsi al Ca2+, tanto nei cristalli di idrossiapatite quanto nei numerosi processi fisiologici in cui quest’ultimo ione è implicato, fra cui inibizione della mobilizzazione di Ca2+ dalle cellule epiteliali renali, stimolo del rilascio di catecolamine (adrenalina, noradrenalina) per induzione di esocitosi modulata da calcio-calmodulina (CAM)-chinasi

II, blocco di canali ionici per il Ca2+ voltaggio-dipendenti, inibizione di molecole cosiddette di adesione (come caderine e immunoglobuline Ca-dipendenti) coinvolte in una varietà di processi fisiologici quali mantenimento dell’integrità delle barriere epiteliali, sviluppo tissutale, risposta immunitaria, apprendimento e memoria. Si comprende pertanto quanto sia imponente il danno neurologico a carico dei bambini che usano portare spesso oggetti in bocca: in via di esempio non è inusuale che nelle vecchie abitazioni, soprattutto fatiscenti, i bambini, una volta assaggiato un pezzo di vernice al Pb, ne continuino volontariamente ad ingerire grazie al sapore dolciastro del metallo (come fosse una caramella); ciò è vero per tutti gli articoli contenenti Pb (v. Par. 4.1.5 Regolamentazione).

Il Pb presenta un comportamento dinamico, nel senso di essere continuamente ridistribuito tra i vari tessuti attraverso il sangue, motivo per cui i dosaggi della piombemia sono assunti quali validi “biomarkers” del livello di esposizione. Non da ultimo, il Pb va ad alterare l’omeostasi cardiovascolare determinando, nel tempo, innalzamento significativo di pressione arteriosa sistolica e diastolica agendo su due (alquanto complessi) sistemi centrali nella regolazione dei valori pressori: renina-angiotensina-aldosterone (RAA) e callicreine-chinine (KK). (Sealei J.E. et al. The renin-angiotensin-aldosterone system for normal regulation of blood pressureand sodium and potassium homeostasis. In Laragh J.H. Brenner BM, eds, Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis and Management 2nd Ed. Vol 2, New York, Raven Press, 1763-96; 1995). (Sariat-Madar Z. et al. Assembly and activation of the plasma Kallikrein/Kinin system: a new interpretation. Int Immunopharmacol l2: 1841-9; 2002) Esso esibisce anche effetti negativi sull’apparato riproduttore. Il D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008 – Testo Unico sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’All. XXXIX, “Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria”, alla voce Piombo e suoi composti, dando particolare importanza alle lavoratrici in età fertile, stabilisce che:

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati

equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue”. Dunque, il valore di piombemia considerato critico è stato notevolmente abbassato rispetto al passato e, se fino a circa trent’anni fa l’avvelenamento cronico da piombo era definito dalla presenza di una dose superiore a 80 µg/dl nel sangue, attualmente viene considerata ‘alta’ una dose di Pb di 30 µg/dl nel sangue e potenzialmente nocive, specie nella fase dello sviluppo, quantità uguali o superiori a 10µg/dl (0.1ppm)[23]

      1. Mutagenicità e cancerogenicità

Tra gli innumerevoli studi eseguiti su lavoratori, riportiamo il caso di volontari impiegati in fabbriche di accumulatori al Pb, per i quali l’esposizione protratta al metallo ha dimostrato, all’analisi genetica, un aumento degli SCE (Sister Chromatide Exchange, ossia un aumento, rispetto a condizioni normali, del numero di rotture e scambi di frammenti di DNA tra cromosomi) in correlazione con l’incremento di acido delta-aminolevulinico urinario, un altro “marker” indicatore di intossicazione da Pb[24] . Nonostante non siano ancora disponibili dati di letteratura convincenti appieno circa le attività mutagenica e cancerogenica del Pb, tuttavia taluni lavori scientifici ne riportano la capacità genotossica consistente nel determinare rotture a singola e doppia elica del materiale nucleare non mediante una azione diretta, ma piuttosto indiretta, risultante cioè dalla sua capacità di alterare i sistemi di detossificazione (ad es. il Glutatione ridotto: GSH) con il risultato di un incremento di specie radicaliche (ROS: specie ossigenate dell’ossigeno) e perossidazione lipidica. Per cui, rivelatosi sostanza altamente citotossica, attraverso l’instaurarsi dello stress ossidativo, il Pb incide negativamente sul bilancio pro-ossidanti/antiossidanti[25] Se il Pb possa considerarsi mutageno e/o cancerogeno è ancora da definire con esattezza. Purtroppo, dati contraddittori emergono se si vanno ad esaminare le valutazioni di differenti Associazioni ed Agenzie, anche in considerazione del fatto che ricorrono ad una diversa modalità di classificazione quanto a cancerogenicità.

  • l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato Il Pb e suoi composti inorganici come probabili cancerogeni per l’uomo (2A)
  • gli Igienisti Industriali USA (ACGIH) “inseriscono nel gruppo A1 (sostanze riconosciute cancerogene per l’uomo) i cromati di piombo, mentre Pb e loro composti inorganici sono inseriti nel gruppo A3 (cancerogeno riconosciuto per l’animale con rilevanza non nota per l’uomo).
  • la Deutsche Forschungsgemeinschaft, (DFG: associazione tedesca per la ricerca) considera invece nel gruppo 1 (sostanze che causano tumore nell’uomo dimostrati da studi epidemiologici e da evidenze che la sostanza causa il cancro attraverso un meccanismo di azione rilevante per l’uomo) il Pb arsenato (come altri composti dell’As) e nel gruppo 2 vi rientrano i composti del Cr(VI) frazione inalabile con l’eccezione di quelli insolubili in acqua come cromato di piombo e cromato bario il Pb i composti del Cr(VI) frazione inalabile, con l’eccezione di quelli insolubili in acqua come cromato di piombo in quanto cancerogeno per l’uomo in seguito a studi a lungo termine su animali.
  • l’Unione Europea (UE) inserisce nella lista delle sostanze considerate cancerogene e/o mutagene dalla CE, 28° adeguamento alla direttiva 67/548/CEE, gli elementi metallici e relative specie attribuendo le frasi di rischio H310 (può provocare il cancro per inalazione), H350 (può provocare il cancro) e H351 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti). In particolare, per il Pb acetato basico è attribuitala codice di pericolo H351[26].
      1. Distribuzione nell’ambiente, esposizione

Aria

Pb è immesso in atmosfera sotto forma di fumi e polveri come conseguenza di numerose attività industriali e artigianali (fonderie, inceneritori, colorifici, industrie ceramiche, fabbriche di accumulatori, ecc.). Concentrazioni medie di Pb atmosferico nell’Est europeo e nei Paesi mediterranei si attestano intorno a 21-23 ng/m3, ,cui concorre considerevolmente il materiale particellare aerodisperso, in particolare il PM10, il quale si solleva dalla superficie dei suoli contaminati trasportando, adsorbiti, i vari composti del Pb. Particelle PM10 campionate in zone limitrofe a fonderie mostrano possedere una concentrazione di Pb pari a 2.3 g/Kg. (Erel Y et al. Transboundary atmospheric lead pollution. Environ Sci.Technol. 36:3230-2; 2002) (Young TM et al. Resuspension of soil as a sourceof airborne lead near industrial facilities and highways. Environ Sci Technol. 36: 2484.90; 2002)

Suolo

In generale, le più elevate concentrazioni di Pb sono registrate in prossimità di miniere metallifere (fino a 1.05g/Kg, di gran lunga eccedenti il valore limite di 100 mg/Kg). In via generale, in Europa i valori di Pb nel suolo raggiunge valori di circa 34 mg/Kg anche in aree boschive. La Tabella 1 dell’Allegato I pubblicato nel supplemento ordinario della GU del 15.12.1999 n.293 relativa ai valori di concentrazione limite accettabili in suolo, sottosuolo e acque sotterranee (espressi in mg/Kg), riporta quanto segue, premesso che :

  • I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d’uso verde pubblico, verde privato, residenziale sono indicati nella colonna A della tabella allegata (con riferimento ai soli Pb e Cd, oggetto di tesi).
  • I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d’uso industriale e commerciale sono indicati nella colonna B della tabella allegata (con riferimento ai soli Pb e Cd, oggetto di tesi).

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Tabella 1: Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo

riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare.

A B
Suoli ad uso Verde pubblico, privato e residenziale Suoli ad uso

Commerciale o

Industriale

Cadmio 2 15
Piombo 100 1000

SPOSTI LA TABELLA SEGUENTE IN “ACQUA

Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee
N°. ord. SOSTANZE Valore limite (g/l)
Suoli ad uso Verde pubblico, privato e residenziale Suoli ad uso

Commerciale o

Industriale

6 Cadmio 5
13 Piombo 10

Acqua

Stando a quanto riportato in un documento della European Consumers[27], reso pubblico in data 28 febbraio 2018 e inerente le sostanze inorganiche nelle acque minerali e potabili italiane, in merito al Pb viene riferito che le concentrazioni di tale elemento nell’acqua potabile sono generalmente inferiori a 5 μg/L. Concentrazioni superiori a 100 μg/L sono state registrate dove presenti condutture in piombo, stagnazioni delle acque e condizioni chimico-fisiche tendenti a favorire la dissoluzione dell’elemento (come già discusso nel par. proprietà chimiche, usi). Livelli di concentrazione di piombo oltre i limiti di legge sono stati riscontrati nel 2015 a Genova e a Firenze durante un indagine di Altroconsumo (una associazione per la difesa e la tutela dei consumatori): a Genova il superamento del

limite è di oltre cinque volte (56,6 μg/l), mentre a Firenze è più del doppio (24,8 μg/l)[28] . Il D. Lgs 31/01, entrato in vigore il 25 dicembre 2003, recepisce il limite del parametro piombo nelle acque destinate ad uso potabile per l’uomo, limite indicato nella direttiva europea 98/83/ CE e pari a 10 µg/l. Nella nota 4 alla parte B dell’allegato I del D.Lgs 31/01 veniva specificato che questo limite sarebbe entrato in vigore a partire dal 26 dicembre 2013; fino a quella data infatti era permessa una concentrazione massima di 25 µg/l, prevedendo così un tempo in cui regioni, aziende sanitarie locali e gestori d’acquedotto, ciascuno per la propria competenza, attuassero, con graduale priorità, misure intese a garantire nei punti a più alta concentrazione il rispetto del limite. Lo stesso ISS tiene a sottolineare l’essenzialità nel prevenire l’assunzione di acqua potenzialmente contenente livelli di piombo superiori ai limiti di legge alle donne in stato di gravidanza, neonati e bambini al di sotto dei 6 anni di età.[29]

      1. Regolamentazione

La normativa che ruota intorno al Pb a partire dalle prime evidenze scientifiche di evidente e grave tossicità, anche a dosi ridotte, è assai vasta e va incontro a frequenti aggiornamenti. Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, (ossia REACH: acronimo per Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), istituita l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA), si prefigge, quale scopo primario, quello di garantire le conoscenze e fornire gli eventuali aggiornamenti circa i potenziali pericoli nonché rischi per la salute umana (con particolare riguardo per i bambini che sono soliti portare gli oggetti in bocca), risultanti dal contatto con la vasta gamma di sostanze chimiche ad oggi note. In particolare, l’All. XVII riportava l’elenco delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi, fra cui i prodotti contenenti piombo, soggette a successive modifiche. A protezione, non solo della popolazione generale, ma soprattutto dei soggetti in età pediatrica, con il Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015,

viene modificato l’allegato XVII del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il piombo e i suoi composti, qui riportato a seguire nella sua interezza:

p1

p2

p3

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    1. Il cadmio
      1. Proprietà chimiche, usi

Il cadmio (Cd) è un elemento di transizione (Z=48), metallo duttile e malleabile, di colore bianco-argenteo. La sua scoperta è attribuibile al chimico tedesco Stromeyer che, per primo, lo individuò nelle incrostazioni presenti all’interno di una fornace di zinco. Il Cd è uniformemente distribuito nella crosta terrestre, essendo presente (in tracce) in taluni minerali rari (ad. es. la greenokite o solfuro di Cd: CdS in forma cristallina).

Risultati immagini per greenockite

Figura 18 Greenockite

Notevoli quantità di Cd sono ottenute, tuttavia, durante i processi di estrazione dello zinco, in quanto CdS si presenta in genere associato, in rapporto 1:200 a ZnS (solfuro di zinco, minerale noto come blenda).

Figura 18 Blenda

      1. Distribuzione nell’ambiente, esposizione

Il solo ione formato dal Cd è di valenza 2+.

I principali composti di Cd usati in vari campi industriali includono l’ossido (CdO) e i sali solfuro (CdS), selenuro (CdSe), cloruro (CdCl2), bromuro (CdBr2) e solfato (CdSO4). A temperatura ambiente si conserva inalterato per lungo tempo, ma se riscaldato in presenza d’aria si incendia facilmente e si trasforma nel corrispondente ossido, CdO, generando una fiamma brillante.

Circa il 75% del Cd trova impiego come elettrodo nelle batterie ricaricabili al nikel-cd, come costituente di leghe a basso punto di fusione e stabilzzante per materie plastiche in polivinilcloruo (PVC), nella ricopertura di materiali soggetti a corrosione (cadmiatura). Ogni anno, in Italia, si consumano ca. 300 milioni di pile.

In particolare, CdS, che presenta colorazioni variabili dal giallo brillante all’aranciato e al rosso, dipendentemente dalla dimensione delle particelle e dalle modalità di preparazione, è ampiamente utilizzato nelle produzione di pigmenti per vernici e materie plastiche colorate. Il Cd viene utilizzato anche per la produzione di fanghi di depurazione e di presidi fitosanitari (pesticidi, fungicidi) e in molti fertilizzanti quali i concimi fosfati. Sono numerosi i materiali insospettabili che lo contengono quali, ad esempio, il fumo di tabacco le cui foglie lo assorbono dal suolo e dall’acqua per poi essere rilasciato con il fumo. Lo si ritrova anche quale componente di protesi dentarie. Ulteriori impieghi dei sali di Cd comprendono la fabbricazione di fuochi artificiali, gomme, vetri e porcellane. Ulteriori importanti sorgenti di contaminazione ambientale sono rappresentate da industrie metallurgiche, di incenerimento di combustibili fossili e attività di riciclaggio di acciaio placcato con Cd. Come già precedentemente ed esaustivamente discusso, oggetti in ceramica di fabbricazione artigianale e di provenienza lontana (soprattutto extra-comunitaria) e sconosciuta spesso possono essere fonte di cessione di Cd.

Ogni anno, circa 25000 tonnellate di Cd vengono rilasciate nell’ambiente come conseguenza di incendi boschivi e dell’attività vulcanica e tra 4000 e 13000 tonnellate vengono liberate nell’ambiente come diretta conseguenza sia dell’estrazione del metallo, prevalentemente come sottoprodotto della raffinazione di minerali di Zn, sia dell’uso dei combustibili fossili.

Aria

Cd è introdotto in atmosfera (per l’esattezza, troposfera) perlopiù sotto forma di ossido di Cd (CdO) contenuto in fumi rilasciati da varie tipologie di lavorazioni artigianali/industriali.

La concentrazione atmosferica nelle città europee oscilla tra 1.0 e 350 ng Cd/m3, aumentando all’ordine di 100-500 ng/m3 in prossimità di stabilimenti dediti all’utilizzo e alla lavorazione del metallo, come nel caso di industrie dedite alla lavorazione di ceramiche.

Con riferimento al D.Lgs 155/2010, attuativo della Direttiva 2008/50/CE “relativo alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, viene riportata la Tabella 7 includente i valori obiettivo di qualità per taluni inquinanti incluso il cadmio, cui all’Allegato XIII

Suolo

Si stima che il contenuto medio di Cd negli strati superficiali del terreno sia pari a 0.53 mg/Kg (ppm). All’accumulo di Cd a tale livello concorrono la complessazione con acidi umici e fulvici; a valori di pH superiori a 7 (in presenza di anioni solfuro S2-), Cd precipita come CdS, insolubile; ne consegue che l’assunzione di Cd da parte delle piante aumenta con l’acidità del suolo e, in tal senso, la piogge acide contribuiscono all’incremento in

concentrazione negli alimenti, destinati tanto agli animali da allevamento quanto all’uomo, con conseguente biomagnificazione del metallo.

Acque

Nelle acque superficiali di rado i valori di Cd sembrano superare 1 g/L; ciò può essere attribuibile al fatto che esso si lega facilmente alle particelle minerali precipitando sul fondo come sedimento. Il limite massimo ammissibile nelle acque potabili è di 3g /L (DM del 29/12/2003).

Organismi viventi

Il Cd è piuttosto diffuso nell’ambiente marino; assunto attraverso le branchie nella fauna ittica, si bioconcentra e viene bioaccumulato in relazione diretta alla sua concentrazione nelle acque, rivelandosi veleno endocrino. Le piante, in generale, mostrano una maggiore tendenza ad assorbire Cd che non altri metalli pesanti e numerose sono le specie vegetali in grado di accumularne ampie quantità dal suolo o per assorbimento fogliare dopo deposizione secca o umida. Come conseguenza dell’accumulo in foglie di tabacco, i valori di Cd per un pacchetto di 20 sigarette oscillano tra i 19 e i 27 g.

Contenuto in Cd in alimenti (ortaggi, cereali, molluschi,pesci, carni)

L’alimentazione è la fonte più rilevante di esposizione ad elementi in tracce in soggetti non professionalmente esposti.

I tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari sono definiti dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006. In Parte 3 dell’Allegato, riferita ai Metalli, viene riportata la seguente tabella per il cadmio

Prodotti alimentari (1) Tenori massimi

(mg/kg di peso fresco)

3.2 Cadmio
3.2.1 Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6) 0,050
3.2.2 Carne di cavallo, escluse le frattaglie (6) 0,20
3.2.3 Fegato di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6) 0,50
3.2.4 Rene di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo(6) 1,0
3.2.5 Muscolo di pesce (24)  (25), escluse le specie elencate ai punti 3.2.6 e 3.2.7 0,050
3.2.6 Muscolo dei seguenti pesci (24)  (25):

acciuga (Engraulis species)
palamita (Sarda sarda)
sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris)
anguilla (Anguilla anguilla)
cefalo (Mugil labrosus labrosus)
suro o sugarello (Trachurus species)
luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis)
sardina (Sardina pilchardus)
sardine del genere Sardinops (Sardinops species)
tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)
sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)
0,10
3.2.7 Muscolo di pesce spada (Xiphias gladius) (24)  (25) 0,30
3.2.8 Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace dell’aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae) (26) 0,50
3.2.9 Molluschi bivalvi (26) 1,0
3.2.10 Cefalopodi (senza visceri) (26) 1,0
3.2.11 Cereali, esclusi crusca, germe, grano e riso 0,10
3.2.12 Crusca, germe, grano e riso 0,20
3.2.13 Semi di soia 0,20
3.2.14 Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi, ortaggi a stelo, pinoli, ortaggi a radice e patate (27) 0,050
3.2.15 Ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi coltivati e sedano rapa (27) 0,20
3.2.16 Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e patate, escluso il sedano rapa (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate. 0,10

(6)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22)

(24)  Per il pesce indicato in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla categoria a), escluso il fegato di pesce classificato con codice NC 0302 70 00, dell’elenco dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.), modificato da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti, si applicano l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2.

(25)  Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

(26)  Prodotti alimentari rientranti, a seconda dei casi, nelle categorie c) e f) dell’elenco di cui all’articolo 1 del regolamento

  1. CAPITOLO: I DATI SPERIMENTALI il Controllo Ufficiale
    1. La normativa specifica
Direttiva CEE Recepimento Italia Pubblicazione G.U.
84/500 D.M. 04/04/1985 n. 98 del 26/04/1985
2005/31 D.M. 01/02/2007 n. 66 del 20/03/2007

A distanza di circa vent’anni, la Direttiva n. 500 del 1984, relativa agli oggetti in ceramica destinati a venire in contatto con gli alimenti, è stata modifica con Direttiva 2005-31. L’obbligo di Dichiarazione di conformità “deve essere stabilito per tutti gli oggetti di ceramica che siano destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, in modo che tali oggetti siano chiaramente distinti da quelli decorativi”[30]. La nuova direttiva non modifica i limiti di cessione di Cadmio e Piombo, ma prescrive che gli oggetti in ceramica che non sono già a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta nelle varie fasi di commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio. La dichiarazione è rilasciata da fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le seguenti informazioni. Nome e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità;

  • Identità dell’oggetto
  • Data della dichiarazione
  • Attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le norme in materia (Direttiva 84-500 e Regolamento 1935-2004)

L’art. 16 del citato Regolamento 2004-1935 chiarisce che la dichiarazione scritta deve essere disponibile in aggiunta alla dichiarazione, il fabbricante o l’importatore nella comunità deve fornire su richiesta alle autorità nazionali competenti un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione vigenti, cioè la documentazione delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove. La Direttiva 84-500 costituisce una “Direttiva particolare” rispetto alla “Direttiva generale” 89-109 sui

materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, recepita in Italia come Decreto Legislativo n. 108/1992, sostituita dal Regolamento 1935/2004

    1. Il controllo Ufficiale

Figura 17 Portale RASFF

Dal Portale del RASFF[31] in totale nel 2016 sono pervenute 132 segnalazioni. La maggior parte di non conformità per rischio sanitario riscontrate nei prodotti riguardanti i MOCA, sono la migrazione di sostanze come ammine aromatiche e formaldeide (78) e la migrazione di certi metalli pesanti (principalmente cromo, nichel, cadmio e piombo). Il controllo ufficiale.[32] nel settore dei M.O.C.A è, formalmente di competenza del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). Esso viene svolto:

  • PRESSO I PRODUTTORI
  • PRESSO I DEPOSITI ALL’INGROSSO E/O IMPORTATORI
  • PRESSO GLI UTILIZZATORI
      1. Il controllo presso i produttori prevede:
  1. La raccolta dati sul diagramma di flusso;
  2. La raccolta dati sulle materie prime;
  3. La valutazione igienico sanitaria delle strutture;
  4. La valutazione documentale;
  5. La rintracciabilità.

Per il punto 4) valutazione documentale, si richiede, in generale:

  1. La dichiarazione di conformità specifica che deve essere fornita agli utilizzatori e che deve riportare:
    1. Identità ed indirizzo dell’operatore che produce;
    2. Descrizione della tipologia di materiale;
    3. Data della dichiarazione;
    4. Dichiarazione che i materiali rispettano le norme vigenti;
    5. Specifiche relative alle possibilità di impiego (es. tempi e temperature, tipo o tipi di alimento con cui sono destinati a venire in contatto; indicazioni del rapporto tra superficie a contatto con il prodotto alimentare ed il volume utilizzato per determinare la conformità dell’oggetto..)
  2. La documentazione a supporto, che comprova la conformità dichiarata e che comprende:
    1. Dichiarazione dei produttori di materie prime con eventuali indicazioni d’uso;
    2. Esiti delle analisi di laboratorio effettuate

I produttori di MOCA devono poi garantire il rispetto delle buone pratiche di produzione in tutte le fasi, e gestire un sistema di assicurazione della qualità efficace con un attivo controllo di qualità. A tal fine, indicativamente, potrà essere verificata l’esistenza, la valutazione, la manutenzione ed incremento di:

  1. Documentazione a supporto :
    1. Specifiche di composizione dei materiali e dell’approvvigionamento;
    2. Certificazione di conformità da parte dei fornitori;
    3. Rapporti di prova su sostanze di partenza;
    4. Documentazione su materie prime e semilavorati;
  2. Documenti operativi:
    1. Modalità di selezione dei materiali;
    2. Registrazione dei dati di produzione;
    3. Controlli della produzione;
    4. Azioni correttive;
    5. Controlli su prodotto finito;
    6. Gestione magazzino e spedizione – trasporto;
    7. Formazione;
  3. La documentazione dovrà essere completata dalla rintracciabilità. Si dovrà verificare l’esistenza di :
    1. Sistemi per individuare le imprese a cui provengono i materiali e/o le materie prime;
    2. Sistemi per individuare le imprese a cui sono stati forniti i materiali;
    3. Sistemi utilizzati per l’individuazione del materiale sul mercato.
      1. Il controllo presso i depositi all’ingrosso e/o importatori prevede:

I depositi all’ingrosso possono anche essere importatori MOCA, intendendosi come venditori responsabili dell’immissione iniziale sul mercato comunitario. Per maggiore chiarezza, si evidenzia che un prodotto di provenienza extra CE, allorquando viene importato in un Paese comunitario, deve riportare sulla documentazione i dati previsti. In particolare in questo caso, quelli dell’importatore stesso: se il deposito è il primo importatore sulla documentazione devono comparire i propri dati di riconoscimento; nel caso in cui non ci fossero perché viene riferito che l’importazione è avvenuta ad altro livello, non indicato sulla documentazione, il prodotto è da considerarsi irregolare. Per l’importazione di utensili da cucina in plastica a base di poliammide e di melammina, originari della Repubblica Popolare Cinese e della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da essi provenienti il Reg. UE 284/2011 stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliata al fine di permettere alle Autorità Competenti di esprimere qualora ve ne siano i presupposti, il giudizio di accettazione per l’immissione in libera pratica. Nei depositi all’ingrosso il controllo comporta la valutazione dei locali e

della documentazione. I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato, in questo caso all’ingrosso, sono

corredati di quanto segue, sui documenti di accompagnamento o sui documenti di accompagnamento o sulle etichette o sugli imballaggi o sui materiali e gli oggetti stessi:

  1. Dicitura “ per contatto con i prodotti alimentari” o indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia di vino, cucchiaio per minestra), o simbolo forchetta e bicchiere (diciture e simboli non obbligatori per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari);
  2. Se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
  3. Nome o ragione sociale e, in entrambi i casi, indirizzo o sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;
  4. Adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all’art. 17 Reg.(UE) 1935 /04;
      1. Il controllo presso gli utilizzatori prevede:

Il controllo ufficiale delle imprese alimentari, normali utilizzatrici di MOCA, sarà mirato, in base alla valutazione del rischio o per ampiezza del bacino di utenza. Il controllo minimo prevede la verifica dello stato di manutenzione e usura dei MOCA (utensili, piani, attrezzature ecc.) come espressamente richiesto dal Ministero della Salute con nota DGSAN prot. N. 35295 del 25/11/2010. Nel caso di obsolescenza o eccessiva usura questi MOCA dovranno essere dismessi, anche a seguito di prescrizione specifica. Presso gli utilizzatori si verificherà:

  1. Il fornitore di MOCA
  2. L’osservanza di quanto previsto dalla normativa attinente i MOCA.
      1. Il Campionamento[33]

Il campionamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli Art. 15 e segg. Del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L.

30.04.1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande) e dovranno preferibilmente essere indirizzate nei confronti di produttori o di depositi di vendita all’ingrosso. E’ consentito il prelevamento in aliquota unica, ma l’utilizzo di tale procedura dovrà avere caratteristiche di eccezionalità: sul verbale di prelevamento deve essere giustificata esaurientemente la causa (mancanza di quantitativo sufficiente) e la necessità di prelevare proprio quel prodotto (motivato sospetto di rischio per la salute); dovranno inoltre essere garantiti i diritti della difesa previsti dalle vigenti normative. Il materiale campionato dovrà essere introdotto in contenitori che a loro volta dovranno essere certificati per alimenti (normalmente sacchetti di plastica), salvo che lo stesso sia già contenuto in un imballo originale (ad esempio padelle in confezione di vendita). Il quantitativo minimo per previsto per ogni aliquota è inteso come quello necessario per il raggiungimento dei più bassi limiti di quantificazione dei parametri ricercati in relazione sia alle esigenze legislative sia a quelle di laboratorio. Eccettuati i campioni per la verifica di conformità dei contenitori in banda stagnata, i campioni dovranno essere effettuati su contenitori finiti e pronti all’uso, prima che essi siano venuti a contatto con alimenti. Per i MOCA destinati al contatto con alimenti secchi (es. pane e grissini) non sono previste per il momento prove di conformità e pertanto non devono essere prelevati. E’ importante allegare la documentazione necessaria (dichiarazione di conformità ed etichetta) e riportare sul verbale di prelievo tutte le indicazioni relative alla composizione del materiale e all’uso previsto dell’oggetto. In mancanza di indicazioni precise il laboratorio non potrà procedere alla verifica di conformità.

      1. Il Campionamento contenitori in ceramica

Per tali tipologie di contenitori la procedura di campionamento non è chiaramente indicata del legislatore, ma deriva dalle esigenze analitiche che devono tenere conto del numero minimo di oggetti o della superficie minima, fissati dal legislatore, necessaria per ciascuna

prova, del numero di prove a cui viene sottoposto il campione e dell’eventuale ripetibilità dell’analisi. Pertanto è stato necessario con il personale del Polo Alimenti ARPA di riferimento, le modalità di campionamento. Questo per soddisfare i requisiti citati pocanzi

ed in particolar modo l’indicazione dei quantitativi minimi per ogni aliquota necessari per il raggiungimento dei più bassi limiti di quantificazione dei parametri ricercati.

Il materiale formante ogni aliquota, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

  • I contenitori dovranno essere riempibili e dovranno essere prelevati in un numero minimo di 10 esemplari per ogni aliquota;
  • Nel caso di contenitori di grandi dimensioni (superficie maggiore di un piatto regolamentare) il quantitativo può essere ridotto a 5 pezzi per aliquota;
  • Sono preferibili contenitori con profondità interna (misurata dal piano orizzontale passante per il punto più basso del bordo superiore) maggiore di 25mm – ovvero, se si può scegliere, meglio piatti fondi che piatti piani, teglie a bordo alto, ecc.)
  • Qualora per l’utilizzo di tali contenitori fosse prevista la chiusura con coperchio o tappo (anche di materiale diverso) è preferibile procedere al prelevamento dello stesso in numero esemplari uguale a quello dei contenitori (n.10). I coperchi o tappi potranno essere immessi nella stessa aliquota (possibilmente in un sacchetto chiuso) e di ciò dovrà essere fatta menzione ne verbale di prelievo. Il prelievo di tappi e coperchi si ritiene necessario per un eventuale utilizzo in laboratorio per ricreare le condizioni interne dell’imballaggio all’atto del riempimento. Non dovranno essere campionate le eventuali pre forme prima della soffiatura in quanto costituenti prodotto non finito.

Gli Utesili (posate, stampi e tappi) il materiale formante le aliquote dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

  • Almeno 10 esemplari per aliquota;
  • Se il campione è costituito da tappi o coperchi questi devo essere prelevati unitamente al contenitore che sono destinati a chiudere ovvero deve essere specificato alternativamente:
    • Il contenuto nominale e/o la superficie effettiva del contenitore al quale è destinata la chiusura;
    • L’impossibilità di conoscere la destinazione

Eventuali richieste da parte del detentore della merce di restituzione delle aliquote di riserva (nell’ipotesi di conformità delle analisi sul campione prelevato) dovranno essere annotate sul verbale di campionamento. Le aliquote saranno riconsegnate all’Ente prelevatore e/o alla Ditta opportunamente delegata dall’Ente stesso. In questo caso la ditta

interessata, all’atto della ricezione della comunicazione di conformità delle analisi che conterrà la delega per i ritiro e specifiche indicazioni da parte dell’Ente prelevatore, dovrà contattare tempestivamente (entro 60 gg dalla trasmissione del rapporto di prova) il Polo

Alimenti ARPA di riferimento per concordare il ritiro nei tempi indicati. L’operazione sarà comunque totalmente a carico del richiedente.

    1. I dati raccolti e conclusioni

I dati relativi ai campionamenti sono stati refertati dall’ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) Sezione di Pesaro che ha collaborato fornendo i rapporti di prova che sono riportati in allegato al presente lavoro. Le analisi sono state svolte dal 2003 al 2017. Il metodo utilizzato per l’analisi dei campioni è stato accreditato[34] nel 2013 e da allora inserito nel Controllo Ufficiale. La normativa di riferimento per l’esecuzione dell’analisi da parte dei laboratori accreditati è il DM 04/04/1985 (Pubblicato sulla G.U. n°98 del 26/04/1985), e il D.M. 01/02/2007 (GU n°66 del 20/03/2007).

Parametro Metodo Limite di determinazione Riferimento legislativo Anno di riferimento
Pb St. Meth. APHA no.3111B) 0,005 DM 04.04.85 (Pubblicato sulla G.U. n.98 del 26.04.85). 2003-2007
Cd St. Meth. APHA no.3111B) 0,002 DM 04.04.85 (Pubblicato sulla G.U. n.98 del 26.04.85). 2003-2007
Pb St. Meth. APHA no.3111B) 0,005 DM 04.04.85 (Pubblicato sulla G.U. n.98 del 26.04.85), DM 01/02/2007 (GU N°66 20/03/2007) 2008-2011
Cd St. Meth. APHA no.3111B) 0,002 DM 04.04.85 (Pubblicato sulla G.U. n.98 del 26.04.85), DM 01/02/2007 (GU N°66 20/03/2007) 2008-2011

La Regione Marche ha elaborato le linee guida per il Controllo Ufficiale dei M.O.C.A. nel 2011 basandosi sulle nuove Normative Comunitarie e quindi anche il regolamento 1935/2004. Per quanto riguarda i campionamenti/analisi relative ai M.O.C.A. occorre precisare che fino al 2014 erano effettuate a partire da richieste di privati che volevano valutare la rispondenza alla normativa di manufatti prodotti o in via di produzione. E dal Ministero della Salute, nello specifico, dai P.I.F. (Posto di Ispezione Frontaliero) di Ancona per la valutazione della conformità dei materiali importati dai Paesi extra UE ai Regolamenti Europei. Nel 2014 nella Regione Marche viene elaborato il P.A.MA (Piano Alimenti Marche) ovvero un piano di campionamento distribuito in modo uniforme in tutta la Regione con assegnazione di matrici alimentari e parametri da ricercare. E’ quindi a partire dal 2014 che si ha la possibilità di avere a disposizione dati di campionamento derivanti e facenti parte del Controllo Ufficiale.

In ogni modo sono da considerare attendibili anche quelli antecedenti al 2014, sia per la quantità di M.O.C.A. refertati, sia per il metodo accreditato e standardizzato con il quale l’ARPAM ha effettuato le analisi.

Dal 2003 al 2013 sono stati analizzati N° 56 campioni, mentre dal 2014 anno di inizio del Controllo Ufficiale con il P.A.MA fino al 2017 sono stati analizzati N° 42 campioni per un totale di 98 rapporti di prova, così raggruppati (come da grafico 1):

  • n° 26 Tazzine da caffè;
  • n° 12 Tazze in porcellana
  • n° 9 Vasellame in ceramica/porcellana ( colori arancio, nero, marrone, bleu)

n° 1 Orcio

  • n° 11 Tegami /tegami/pirofile/casseruole
  • n° 3 set da the
  • n° 20 piatti da tavola
  • n° 8 ciotole/coppette
  • n° 2 coltelli in ceramica
  • n° 1 barattoli in ceramica
  • n° 2 portauova
  • n° 1 pirottino viola
  • n° 2 bicchiere

Se si considerano le analisi svolte dal 2014 al 2017 i rapporti di prova risultati positivi

Grafico 1

sono 2. Il primo NON CONFORMITA’ con il superamento del limite di Piombo (come da rapporto di prova di seguito riportato). Il secondo invece è una NON IDONEITA’. Il materiale non è risultato idoneo in quanto è risultato positivo al test della permeabilità. Di conseguenza non si è proceduto ai successivi test per la ricerca di Piombo e Cadmio.

anno del campionamento tipologia di MOCA ente campionatore Richiedente punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd metodo giudizio
2014 PIATTI DI PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO punto vendita FANO 6,740 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 009 NON IDONEO

Essendo il campione NON IDONEO costituito da piatti di porcellana il limite da non superare in base alla Tabella di seguito riportata è di 0,8 mg/dm² (Categoria 1).

Tabella: D.M. 04/04/1985 Limiti Pb e Cd

Categoria 1:

Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm.

Pb Cd
0,8 mg/dm² 0,07 mg/dm²
Categoria 2:

Tutti gli altri oggetti riempibili.

4,0 mg/l 0,3mg/l
Categoria 3:

Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri

1,5 mg/l 0,1 mg/l

Quindi se da una parte la percentuale di non conformità come evidenziato dalla tabella di seguito riportata sono il 4,8% per la Regione Marche, dall’altra i dati provenienti da segnalazioni pervenute al Sistema di Allerta Rapido sono diversi.

Anni Totale campioni effettuati Non idoneità
2003-2013 56 7,14%
2014-2017 42 4,8%

Ad esempio come riportato nella figura 17 in totale nel 2016 sono pervenute 132 segnalazioni. La maggior parte di non conformità per rischio sanitario riscontrate nei prodotti riguardanti i MOCA, sono la migrazione di sostanze come ammine aromatiche e formaldeide (78) e la migrazione di certi metalli pesanti (principalmente cromo, nichel, cadmio e piombo). Da sottolineare comunque che ben 102 prodotti risultanti irregolari erano di provenienza extra UE (Cina).[35]

Bibliografia

  • Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
  • Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
  • Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive80/590/CEE e 89/109/CEE.
  • Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
  • Linee guida per il riscontro documentale sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 2023/2006 Istituto Superiore di Sanità. Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia)
  • Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia) Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti
  • Nota Ministero della Salute 2011
  • Linee Guida per il Controllo Ufficiale sui Materiali e Oggetti Destinati a venire in Contatto con gli alimenti. Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto.
  • Decreto del Ministero della Sanità 21 Marzo 1973
  • Decreto del Ministero della Sanità 04 Aprile 1985
  • Decreto del Ministero della Sanità 01 Febbraio 2007

Sitografia

Allegati

Check List Controllo Ufficiale

Rapporti di prova

Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2003 orcio privato privato C/O laboratorio artigianale Sant’Ippolito( PU) 1,060 ILD St. Meth. APHA no.3111B) NON IDONEO

TECNOLOGICAMENTE IN QUANTO NON IMPERMEABILE AL LIQUIDO SIMULANTE

2003 tegame con manico privato privato C/O laboratorio artigianale Sant’Ippolito( PU) 1,210 ILD St. Meth. APHA no.3111B) NON IDONEO

TECNOLOGICAMENTE IN QUANTO NON IMPERMEABILE AL LIQUIDO SIMULANTE

Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2006 vasellame in ceramica arancio privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 vasellame in ceramica marrone privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) ILD 0,0200 St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 vasellame in ceramica bianco con decoro privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 vasellame in ceramica bianco privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) 0,460 0,0320 St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 vasellame in ceramica nero con decoro privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 vasellame in ceramica nero privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) 0,219 0,0360 St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2006 tegamino in terracotta privato privato C/O laboratorio artigianale Sant’Ippolito( PU) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) NON IDONEO

TECNOLOGICAMENTE IN QUANTO NON IMPERMEABILE AL LIQUIDO SIMULANTE

2006 tegamino in terracotta con coperchio privato privato C/O laboratorio artigianale Sant’Ippolito (PU) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) NON IDONEO

TECNOLOGICAMENTE IN QUANTO NON IMPERMEABILE AL LIQUIDO SIMULANTE

2006 set da the’ arancio Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ancona Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 set da the’ verde Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ancona Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2006 set da the’ rosa Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ancona Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 piatti da frutta Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ancona Cina 0,374 0,0770 St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 tazzine caffè Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ancona Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 piatti in grès Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ancona Fossato di Vico (PG) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 piatti di porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ambito portuale privato 0,670 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 tazze in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara ambito portuale privato 0,110 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2006 tazzine da caffè Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara serravalle a Po privato 0,100 0,0100 St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 ciotola in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,094 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 tazzine in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,067 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 tazze da caffè/latte Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro ? 0,040 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2006 tazze in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara serravalle a Po privato St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2006 piatti piani color bianco Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2007 tazze color bianco Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,048 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2007 piatti piani ceramica bianca Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,048 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2007 tazze in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,019 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2007 piatti in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,730 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2007 piatti in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2007 piatti in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Unità Territoriale di Ancona Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2007 vasellame in ceramica color blu privato privato C/O laboratorio artigianale Montellabate (PU) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2008 piatti di porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2008 tazzine in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina 0,010 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2008 stoviglie in porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro 0,140 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2008 pirofila in gres Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Civitanova Marche (MC) 0,009 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2008 tazzine da caffè Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Fossato di Vico (PG) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2008 piatti di porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2008 piatti di porcellana Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2008 tazze MUG Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Mini. della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2009 TAZZINE CON PIATTINO IN PORCELLANA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro Cina ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2009 TAZZE DA CAFFE’/LATTE Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro C-SANT’ANGELO (PE) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2009 PORCELLANA DA TAVOLA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro SERAVALLE (AN) ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2009 VASELLAME IN CERAMICA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2009 PIATTI IN GRES Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro CINA 0,006 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2009 CASSERRUOLA IN CERAMICA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2009 BARATTOLI DI PORCELLANA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2010 PORCELLANA DA TAVOLA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2010 PORTA SALE E PEPE Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2010 VASELLAME IN GRES Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Porto di Ancona – Banchina Nazario Sauro THAILANDIA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2010 PIROFILA IN CERAMICA privato privato ASCOLI PICENO c/o ditta ASCOLI PICENO ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2011 COLTELLI IN CERAMICA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona MAGAZZINO DOGANALE SAIMA CINA 0,010 ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2011 TAZZINE DA CAFFE’ Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona ambito portuale- ANCONA CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
2011 COLTELLI IN CERAMICA Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona Min.della Salute-Uff. San.Mar., Aerea e di Frontiera di Pescara; Unità Territoriale di Ancona – Banchina Nazario Sauro – Ancona ambito portuale- ANCONA CINA ILD ILD St. Meth. APHA no.3111B) IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2013 PENTOLE IN TERRACOTTA ASUR Marche Area Vasta N.1 SIAN Fano ASUR Marche Area Vasta N.1 SIAN Fano PRIVATO CITTADINO FOSSOMBRONE (PU) 0,105 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 008 IDONEO (Campione già in uso. Campionamento effettuato in seguito a segnalazione di un privato che lo ha acquistato e utilizzato. Sul campione è stato effettuato prima dell’analisi chimica un prelievo per l’esame microbiologico che ha evidenziato presenza di lieviti e muffe)
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2014 PIATTI DI PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO punto vendita FANO 6,740 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 009 NON IDONEO
2014 TISANIERA IN PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO punto vendita SAN BENEDETTO DEL TRONTO 0,016 0,0012 Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 010 IDONEO
2014 TAZZINA DA CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN FABRIANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN FABRIANO punto vendita FABRIANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 011 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2014 PIATTI DI PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO PUNTO VENDITA URBANIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 012 IDONEO
2014 PORTAUOVA ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO PUNTO VENDITA PORTO S.ELPIDIO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 013 IDONEO
2014 TAZZINA DA CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA PUNTO VENDITA SENIGALLIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 014 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2014 PIATTI DI PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO PUNTO VENDITA URBANIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 012 IDONEO
2014 PORTAUOVA ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO PUNTO VENDITA PORTO S.ELPIDIO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 013 IDONEO
2014 TAZZINA DA CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA PUNTO VENDITA SENIGALLIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 014 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2014 TAZZINE IN CERAMICA ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN ASCOLI PICENO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN ASCOLI PICENO PUNTO VENDITA ASCOLI PICENO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 018 IDONEO
2014 TAZZINE IN CERAMICA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN PESARO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN PESARO PUNTO VENDITA VALLEFOGLIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2015 CIOTOLA IN PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN MACERATA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN MACERATA PUNTO VENDITA MACERATA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2015 TAZZINA DA CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN JESI ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN JESI PUNTO VENDITA JESI ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2015 TAZZINA DA CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN ANCONA ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN ANCONA PUNTO VENDITA CAMERANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2015 TAZZINA DA CAFFE’ CON PIATTINO ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA PUNTO VENDITA SENIGALLIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2015 TAZZE COLAZIONE ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO punto vendita SAN BENEDETTO DEL TRONTO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2015 PIROTTINO VIOLA ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN FERMO PUNTO VENDITA FERMO ILD 0,0032 Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2015 COPPETTA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE PUNTO VENDITA CIVITANOVA MARCHE ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2015 BICCHIERE ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO punto vendita FANO 0,010 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2015 TAZZE COLAZIONE ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO punto vendita URBINO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2016 coppetta in ceramica ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE punto vendita MONTECOSARO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazza caffè due cuori grigia ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO punto vendita URBANIA ILD 0,0010 Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazza MUG ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO punto vendita FANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2016 tazzina caffè con piattino ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE punto vendita RECANATI 0,005 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 casseruola 11,5 cm ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN FERMO PUNTO VENDITA PORTO SAN GIORGIO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazzine con piattino ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN SENIGALLIA PUNTO VENDITA SENIGALLIA ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2016 pirofila ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN MACERATA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN MACERATA PUNTO VENDITA TOLENTINO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazza in ceramica ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN ASCOLI PICENO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN ASCOLI PICENO PUNTO VENDITA ASCOLI PICENO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazzina caffè ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO punto vendita SAN BENEDETTO DEL TRONTO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2016 tazza porcellana 9 cm ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN FABRIANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN FABRIANO punto vendita FABRIANO 0,009 0,0005 Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazzina caffè ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN PESARO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN PESARO PUNTO VENDITA PESARO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 tazzina caffè ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN JESI ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN JESI PUNTO VENDITA MONSANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2016 CIOTOLA CERAMICA DECORO ROSA ROSA PRIVATO PRIVATO C/O LABORATORIO ARTIGIANALE PESARO 0,024 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 CIOTOLA CERAMICA DECORO BLU PRIVATO PRIVATO C/O LABORATORIO ARTIGIANALE PESARO 0,032 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2016 CIOTOLA BEIGE DECORO POLICROMO PRIVATO PRIVATO C/O LABORATORIO ARTIGIANALE PESARO 0,059 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2017 TAZZE CAFFE’ CERAMICA BIANCA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN URBINO punto vendita CAGLI ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2017 CIOTOLA A GOCCIA IN PORCELLANA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE PUNTO VENDITA ANCARANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2017 PIATTO FONDO LILLA ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 SIAN FERMO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN FERMO PUNTO VENDITA PORTO SAN GIORGIO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2017 PIATTO QUADRATO FONDO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN SAN BENEDETTO DEL TRONTO punto vendita SAN BENEDETTO DEL TRONTO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2017 TAZZINE CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN ASCOLI PICENO ASUR MARCHE AREA VASTA N.5 SIAN ASCOLI PICENO PUNTO VENDITA ASCOLI PICENO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2017 TAZZINE CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN ANCONA ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN ANCONA PUNTO VENDITA CAMERANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2017 TAZZINE CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN FABRIANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN FABRIANO punto vendita FABRIANO 0,008 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2017 BICCHIERE IN CERAMICA ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 SIAN FANO punto vendita FANO 0,700 ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 NON IDONEO (INIDONEITA’ TECNOLOGICA DOVUTA ALLA POROSITA’ DEL MATERIALE)
2017 CERAMICA DA FORNO ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN C.MARCHE PUNTO VENDITA CIVITNOVA MARCHE ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
Anno del campionamento Tipologia di MOCA Ente campionatore Richiedente Punto di prelievo TITOLARE DEL CAMPIONE/Provenienza campione Pb Cd Metodo Giudizio
2017 TAZZINE CAFFE’ ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN JESI ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 SIAN JESI PUNTO VENDITA JESI ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO
2017 PORCELLANA DA TAVOLA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN MACERATA ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 SIAN MACERATA PUNTO VENDITA MONTECASSIANO ILD ILD Pb: rapporti ISTISAN 07/31 ISS DAA 014 Cd: rapporti ISTISAN 07/31 ISSS DAA 019 IDONEO

Ringraziamenti

Il primo ringraziamento va alla Prof.ssa. Di Tossicologia Ambienttale/, riferita-non riciesta- d asdudenntio miei carissimi ex colleghi del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Area Vasta 5. Al Dott. Calvaresi Vincenzo Responsabile del Servizio, alla Dott.ssa Benedetta Rosetti che mi ha aiutato ed incoraggiato durante tutto lo svolgimento del lavoro di tesi. Ai miei colleghi Tecnici della Prevenzione Paolo Rossi e Conti Adamo, con il quale, oltre che all’orario di lavoro ho condiviso tutto il percorso di studi e i chilometri di strada per arrivare a Coppito. Ai miei compagni di facoltà, Francesca, Claudia, Federica, Santo, Roberta, Franco e Leonardo con i quali ho condiviso le ansie, le gioie e i dolori di questi due anni, brevi ma intensi di emozioni e cambiamenti. Ho conosciuto persone meravigliose, che spero continuerò a sentire. Alla mie sorelle Gaia e Simona orgogliose dei traguardi che ho raggiunto. Alla mia cara mamma che purtroppo non è più con me, ma che sarebbe stata sicuramente felicissima dell’obbiettivo raggiunto. Ultima ma non per questo meno importante un ringraziamento speciale alla Professoressa Fontecchio Gabriella relatrice della tesi, che mi ha sempre sostenuto ed aiutato durante

ontinue assenze . Grazie infinite.

  1. Regolamento (CE) 178 del 28 Gennaio 2002
  2. Spostamento di un elemento dalla sua sede abituale
  3. Regolamento (CE) N.1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Art. 1 Comma l presente regolamento non si applica: a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato; b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi
  4. Processo chimico mediante il quale si ottiene un polimero a partire da sostanze a basso peso molecolare ( monomeri ); avviene in fase liquida solida o gassosa e in presenza o no di catalizzatori per reazione di poliaddizione o di policondensazione; quando avviene a partire da monomeri diversi è detta copolimerizzazione ; è un fenomeno essenziale nel metabolismo vegetale e animale in quanto porta alla produzione delle macromolecole fondamentali (proteine ed acidi nucleici) ed è di grande importanza industriale, perché permette l’ottenimento di tutti i polimeri sintetici.
  5. La vita commerciale (shelf–life) è il periodo di tempo in cui un alimento può essere tenuto in determinate condizioni di conservazione e mantenere ottimali la sua qualità e la sua sicurezza.
  6. Fonte ISTAT 2007
  7. Reg. UE 882/2004 Art.2: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; art. 10 comma 2: I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività: a)…omissis b) l’ispezione di: i)- ii)- iii) omissis…iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) -vi)… omissis
  8. Food and Veterinary office (UAV) lavora per garantire sistemi di controllo efficaci e per valutare la conformità con le norme dell’UE all’interno dell’Unione stessa e nei paesi terzi per quanto riguarda le loro esportazioni verso l’UE
  9. I materiali attivi a contatto con gli alimenti assorbono o rilasciano sostanze con la finalità di migliorare la qualità dell’alimento confezionato o di prolungarne la conservabilità. I materiali intelligenti a contatto con i prodotti alimentari servono anche a monitorare lo stato dell’alimento confezionato o dell’ambiente intorno a esso, per esempio fornendo informazioni sulla sua freschezza.
  10. Art. 7 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 28 Gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’ Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
  11. Art 18 disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da

    disposizioni più specifiche. 5. Le disposizioni per l’applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

  12. Art.3 Reg. (CE) 1935/2004
  13. Il Sistema di Assicurazione della Qualità definisce l’insieme delle pratiche e procedure condotte al fine di garantire che i materiali e gli oggetti siano della qualità adeguata a renderli conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per l’uso cui sono destinati. (ISS Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti).
  14. SCQ controllo della qualità è la seguente: “Parte della Gestione della qualità mirata a soddisfare i requisiti per la qualità”.
  15. Art. 11 Legge 30 aprile 1962, n. 283
  16. Le manifatture di antica origine si fregiano del marchio CAT (Ceramica Artistica Tradizionale) rilasciato dal Consiglio Nazionale Ceramico:
  17. Ceramica di qualità
  18. Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare di Veterinaria Svizzero.
  19. Intossicazione cronica prodotta dal piombo e dai suoi composti: malattia professionale con sintomatologia caratterizzata da anemia, coliche addominali, artralgie, paralisi e talvolta anche disturbi nervosi e attacchi epilettiformi.
  20. www.ing.unitn.it/~colombo/OTTONERICA/Ottoni_files/Page335.ht
  21. Fra i sali inorganici sono da menzionare il carbonato di Pb (2PbCO3∙Pb(OH)2, biacca), il cromato di Pb (PbCrO4, giallo cromo), l’antimoniato di Pb (giallo di Napoli), il già citato Pb(SO4)2 (bianco di Mulhouse), l’ossicloruro di Pb (giallo di Cassel) e il molibdato di Pb (PbMoO4), in quanto largamente adottati come pigmenti per la preparazione di vernici, smalti, mastici e colori al Pb.
  22. (Dai Y et al. Elevated lead levels and changes in blood morphology and erythrocyte CR1 in preschool children from an e-waste area. Sci Total Environ 2017; 592:51-59)
  23. ( Ministero della salute, D.G. Organi Collegiali per la Tutela della Salute – Ufficio II Rischio chimico-fisico e biologico. Relazione finale ed allegato tecnico del 30/12/2011). (Ministero della Salute, 2016. Acque potabili – Parametri Piombo).
  24. Duydu Y et al. Correlation between lead exposure indicators and SCE frequencies in lymphocytes from inorganic lead exposed workers. Arch Environ Contam Toxicol 2001; 41:241-6
  25. Review: Matovic V et al. Insight into the oxidative stress induced by lead and/or cadmium in blood, liver and kidneys. Food Chem Toxicol 2015; 78:130-40) (Wozniak K et al. In vitro genotoxicity of lead acetate: induction of single and double strand breaks and DNA-protein cross-links. Mutat Res 2003; 535:127-39.
  26. “P. Apostoli e S. Catalani: “Elementi metallici cancerogeni: meccanismi di azione, identificazione classificazione, valutazione del rischio Parte 1: aspetti generali”, Dip. di Medicina Sperimentale e Applicata, Sezione di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Università degli Studi di Brescia, in “Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia”, Volume XXX, n.2 aprile/giugno 2008.
  27. European Consumers, www.viverelacitta.it/PDF/la_normativa_acque_fa_acqua.pdf,
  28. https://www.altroconsumo.it/organizzazione/media-e-press/comunicati/2015/inchiesta-acqua-potabile-piattaformawetest-water
  29. ISS: https://www.issalute.it › La salute dalla A alla Z › P resoconto del 28/02/2018
  30. Art. 3 bis D.M. 01/02/2007
  31. L’acronimo di RASFF già rende l’idea su cos’è questo istituto e di cosa si occupa. Rapid Alert System for Food and Feed, che tradotto è: Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi. E’ il canale attraverso il quale vengono diramati avvisi sulla sicurezza dei prodotti alimentari che circolano in ambito comunitario.
  32. Linee guida per il Controllo Ufficiale sui Materiali e Oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti ASUR Marche Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
  33. Linee Guida per il Controllo Ufficiale sui Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
  34. L’accreditamento è l’attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie, mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prove e di tarature. L’accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.
  35. Da qui la necessità di una regolamentazione specifica per i prodotti importati dalla Cina. Nel 2011 viene promulgato il Regolamento (UE) N. 284/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 he stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti.

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