AFFIDO CONDIVISO E LEGAME CULTURALE TRA GENERAZIONI
Redazione- All’interno del “contesto” che rappresenta lo spazio entro il quale si muove la mediazione sistemico-relazionale, possono evidenziarsi i cosiddetti terzi rilevanti, quelle figure, cioè, che pur non facendo parte della famiglia mononucleare in senso stretto, composta da padre-madre-figli, hanno, comunque, un’importanza sociale, culturale, psicologica, affettiva e, negli ultimi tempi, anche economica, come appunto i nonni, e sono soggetti importantissimi per la piena realizzazione dell’interesse dei minori, importanza oggi finalmente riconosciuta dal legislatore, come emergerà nel caso di mediazione che verrà di seguito prospettato.
Il D. L.vo del 28/12/2013 N. 154, attuativo dell’art. 2 della L. 219/2012 di riforma della filiazione, con l’art. 42) codifica il diritto degli ascendenti di avere e mantenere legami significativi con i nipoti, riconoscendo, proteggendo e tutelando il rapporto nonni-nipoti.
Il legislatore ha riconosciuto non solo il legame affettivo nonno-nipote, ma, soprattutto, il legame culturale tra generazioni, che permette la trasmissione di conoscenze ed esperienze accumulate nell’arco di più generazioni.
Il legame non deve essere formale, ma significativo, in altre parole, tanto importante da lasciare traccia nella crescita umana e culturale del nipote.
Tale diritto è riconosciuto per tutti gli ascendenti e, quindi, anche per i bis-nonni.
Pertanto, in caso di impedimento a mantenere un rapporto con i propri nipoti, chiaramente minorenni, viene attribuita agli ascendenti la facoltà di ricorrere al Giudice del luogo di residenza del minore, individuato nel Tribunale Minorile dall’art. 38 disp. att. c.c., affinché siano adottati i provvedimenti più idonei, nell’esclusivo interesse dei minori.
Prima della riforma, la Cassazione aveva negato ai nonni la possibilità di poter intervenire nel giudizio di separazione, o divorzio, nel caso in cui si decidesse circa l’affidamento del minore e le modalità di visita.
Non era consentito né un intervento principale, né ad adiuvandum, ossia a supporto delle ragioni di un genitore, poiché la Legge non attribuiva ai nonni un diritto in via autonoma.
L’unica strada percorribile, per i nonni, era quella di rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell’art. 333 c.c., per far accertare la condotta pregiudiziale, di uno o entrambi i genitori, nei confronti del minore, per aver loro ostacolato il rapporto con i nonni, in danno degli interessi del minore stesso.
La legge sull’affido condiviso, del 2006, ha riconosciuto ai minori il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma non era stato attribuito a questi ultimi un diritto autonomo a conservare i rapporti con i nipoti.
Oggi la situazione è mutata radicalmente e i nonni possono agire giudizialmente.
Recentemente è stato sollevato, dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, disp. att. c.c., comma I, “…nella parte in cui prevede che sono altresì di competenza del Tribunale per i Minorenni i procedimenti contemplati nell’art. 317 bis c.c. per violazione degli artt. 76, 77, 3 e 111 della Costituzione”.
Il risultato, secondo il Tribunale, sarebbe totalmente irragionevole, laddove i minori, già coinvolti nel procedimento di separazione pendente dinanzi al Tribunale ordinario, possono essere chiamati a giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni solo relativamente ai rapporti con gli ascendenti per essere necessariamente ascoltati.
Secondo il Tribunale per i Minorenni di Bologna (v. ordinanza del 5/5/2014) questo comporterebbe la frantumazione della tutela processuale, che dovrebbe essere univoca, e creerebbe una proliferazione di processi che non terrebbero in conto l’interesse preminente del minore.
Il Giudice, quindi, ammettendo la rilevanza della questione di legittimità nel caso de quo, opta affinché il legislatore traduca anche la competenza di tali azioni al Tribunale ordinario.
La vicenda che ha dato origine alla questione è relativa ad un ricorso presentato dai nonni paterni di una minorenne, in pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la nuora, la quale, avendo manifestato nei loro confronti una accentuata ostilità, li ha costretti a far accertare giudizialmente il loro diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote.
Bibliografia
- Vassalli, Altalex
Riferimenti normativi citati
