Redazione- Si rischia un passo indietro con il progetto di legge per riformare l’attuale normativa sul trattamento sanitario obbligatorio in discussione al Senato, normativa inserita nellla proposta di DDL 1179, Zaffini e altri (Fratelli d’Italia), Disposizioni in materia di salute mentale , presentato il 27 giugno 2024. Una proposta che parte dallo stato attuale dell’assistenza psichiatrica mettendo l’accento sulla prevenzione e la sicurezza degli operatori e dei famigliari,
Prevenzione quando si invoca la diagnosi precoce attraverso l’individuazione del disturbo mentale sin dalla preadolescenza: attraverso la disposizione di modalità di collaborazione che coinvolgano la famiglia, i servizi sanitari e quelli educativi.
Sicurezza quando si parla di sicurezza dei pazienti ma anche dei loro familiari e quindi degli operatori socio-sanitari che riecheggia un vulnus nella storia della salute mentale con il concetto di pericolosità sociale che si su quello di follia.. Affidando al Ministero dell’Interno insieme al dicastero della Giustizia, sentito il Ministero della Salute, il compito di individuare le misure di sicurezza per il contenimento dei comportamenti violenti, normando, e quindi legittimando, i trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali. .
In realtà il decreto Zaffini non è il solo testo di legge depositato in Parlamento (1)Senato.anche se la Commissione affari Sociali del Senato lo ha adottato per la riforma del settore come unico testo base .Infatti tra Camera e Senato sono state depositate proposte di legge dal Partito Democratico (PD) e Alleanza Verdi e Sinistra, dalla Lega e Fratelli d’Italia (FdI). (2)
Secondo le associazioni e gli operatori che si occuopano di sanità mentale presenta aspetti critici regressivi rispetto alla L.180 che concernono in particolare: l’ampiamento e l’introduzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali che qualcuno giudica “manicomietti”, l’aumento della durata massima del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) da 7 a15 giorni, la codificazione della contenzione meccanica. Non entriamo più in dettaglio su altri elementi critici del DDL(3)
Questi i principali punti controversi : una parte dell’art 7 : “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano le attività riabilitative psicosociali attraverso le seguenti strutture: centri per la riabilitazione diffusa sul territorio; strutture residenziali e semiresidenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva, e residenze sanitarie assistite; strutture residenziali o semiresidenziali di natura socioassistenziale”.Che fa pensare a strutture manicomiali.
La parte dell ‘articolo 5 che dispone che il Tso “ha durata massima di quindici giorni, prolungabile solo in caso di effettive esigenze cliniche”.con particolare riferimento al Tso
L’introduzione della contenzione meccanica, articolo 4 del ddl: “Gli operatori della salute mentale attuano misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi connessi a documentate necessità cliniche e al solo scopo di impedire comportamenti auto ed eterolesivi, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona affetta da disturbi mentali”.
Dunque un passo indietro perchè malgrado la soddisfazione per la sostituzione della Legge 36 del 1904 (Legge Giolitti), intitolata “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati sostituita dalla Legge 180 del 1978, già allora Basaglia avvertiva sulla possibilità di far rientrare dalla finestra quello che si era scacciato dalla porta , per esempio la costrizione fisica , che la proposta di legge sul TSO in discussione in parlamento reintroduce . Infatti Basagli affermava a proposito della 180 : “E’ una legge transitoria, fatta per evitare il referendum, e perciò non immune da compromessi politici. Ora bisognerà lottare perché nella discussione sulla riforma sanitaria tanti aspetti farraginosi, ambigui, contraddittori di questa legge siano portati alla ribalta e cambiati. … Ma attenzione alle facili euforie. Non si deve credere d’aver trovato la panacea a tutti i problemi dell’ammalato di mente con il suo inserimento negli ospedali tradizionali.
La nuova legge cerca di omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento umano con il corpo. E’ come se volessimo omologare i cani con le banane.Facciamo l’esempio di chi ha un tumore, o una febbrona o il verme solitario. Se va a finire all’ospedale, c’è la ricerca della causa del suo male, e in certi casi il ricovero s’impone (malattie molto contagiose). Ma se ricoveri – cioè togli la libertà – a una persona perché ha pensieri bizzarri o disturbi psichici, perché lo fai? A che cosa si riferisce quel ricovero? Che cosa può voler dire “grave alterazione psichica”? … Negli ospedali ci sarà sempre il pericolo dei reparti speciali, del perpetuarsi di una visione segregante ed emarginante.”
Si è detto che la proposta Zaffini e altrri ventidue senatori di Fratelli d’Italia e due di Noi Moderati mirata raddoppiare la durata massima (fino a 15 giorni, estendibili), reintrodurre la “pericolosità sociale” per i disturbi mentali, creare sezioni psichiatriche speciali nelle carceri (in contrasto con la Legge 180/78 ) e potenziare i trattamenti coercitivi fisici e farmacologici, suscit forti critiche da associazioni per i diritti umani e psichiatrici che temono un ritorno ai manicomi e una violazione dei diritti fondamenta .
Sia per quanto riguarda la normativa sul Tso ma anche per quella relativa alla chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e una violazione dei principi costituzionali di tutela della persona.con un possibile ritorno al Manicomio secondo Associazioni come Medicina Democratica e Radio 32 che la definiscono una “nostalgia del manicomio”. E in contrasto con la Sentenza Costituzionale (76/2025) dove la La Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità di garantire i diritti costituzionali anche durante il TSO, chiedendo più garanzie procedurali che il DDL sembrerebbe indebolire
Nelle proposte di rifoprma sanitaria del PD e delle Associazioni la riforma del Tso viene definiti secondo i seguenti principi :Diritto all’Informazione e Difesa: Il TSO deve informare chiaramente il paziente sui suoi diritti, garantendo gratuitamente la difesa tecnica (avvocato d’ufficio) e l’assistenza di un interprete. Audizione del Paziente: Il giudice tutelare deve ascoltare la persona prima di convalidare il provvedimento, per assicurare il diritto al contraddittorio. Effettività del Controllo Giurisdizionale: Il giudice deve valutare non solo la forma, ma anche il merito della decisione, verificando i tentativi di trattamento volontario.Garanzia dei Diritti Costituzionali: Anche in stato di fragilità, la persona non può perdere i diritti fondamentali, come il diritto di agire e difendersi in giudizio. Prevenzione e Servizi Territoriali: Rafforzare i servizi di salute mentale territoriali per ridurre i casi di TSO, rendendoli una misura eccezionale.
A proposito di questi disegni di legge a TrendSanità lo psichiatra Peppe Dell’Acqua, allievo di Franco Basaglia dice «I Disegni di Legge Magni, Serracchiani e Sensi delineano un contesto finalmente chiaro, un quadro di riferimento su come affrontare la salute mentale, le cure, l’organizzazione – ci spiega Dell’Acqua -. Si vuole riaffermare il valore del cambiamento per le persone con disturbo mentale e indicare percorsi e modalità organizzative per uscire dalla confusione e dalla miseria in cui sono costretti i servizi di salute mentale oggi in Italia. La Legge 180 è stata troppo spesso usata come “foglia di fico”, un alibi che ha permesso alla politica di indebolire, negli anni, tutto il sistema. C’è chi oggi lamenta la mancanza di infermieri o la scarsità di investimenti, ma meno del 3% della spesa sanitaria nazionale è destinata alla salute mentale, mentre in altri Paesi europei si arriva anche al 12-14%».(4)
Tra i documenti acquisiti dalla 10a commissione del Senato che esamina il decreto c”è quello dela Forum Salute Mentale che “ esprime parere positivo rispetto ai DDL, rimarcando la necessità che l’Italia, conservando la posizione privilegiata acquisita dal grande percorso di riforma, reso possibile dalla legge 833, ne porti a compimento il percorso, e al tempo stesso resti pienamente inserita nel quadro di avanzamento dei diritti delle persone con disagio e disturbo mentale, come sanciti dal diritto internazionale, recepiti dai documenti europei di indirizzo nonché ancorati alla nostra Carta Costituzionale. Ribadisce invece assoluta contrarietà ad interventi legislativi che, stravolgendone invece le premesse, snaturino le grandi acquisizioni della legge di riforma psichiatrica, che si sono tradotte in una diversa coscienza civile e sociale dei cittadini, e in un avanzamento concreto dei percorsi di cura, guarigione e inclusione. Senza riprendere un’iniziativa in questo ambito non si può neppure pensare alla tutela della salute come ‘diritto dell’individuo e interesse della collettività’, e che ha fatto da apripista alla costruzione di un SSN universalista. Esso deve diventare, anche in questo campo, più equo e giusto.”(5)
Ma come si è giunti alla proposizione di questa riforma sanitaria in tema di salute mentale e in particolare a quella del Trattamento psichiatrico obbligatorio ?
Sono passati quasi 50 anni dall’approvazione delle Legge Basaglia , più di 20 anni dall’adozione del piano di “Tutela salute mentale 1998-2000 e 15 dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitàe in Parlamento si riaccende il dibattito sulla salute mentale . In particolare sul TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)
Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è una procedura regolata in Italia dalla
Legge n. 833/1978 (articoli 33-35), che ha recepito e modificato la precedente Legge Basaglia (L.180/1978 ), istituendo un quadro normativo per interventi sanitari coatti eccezionali, finalizzati a tutelare la salute del paziente e della collettività, quando rifiuta le cure e sussistono condizioni di grave rischio, con garanzie di rispetto della persona umana e convalida giudiziaria.
Una normativa che prevede per l’effettuazione del trattamento : due certificati psichiatrici motivati, di cui uno di conferma, dopo visite formali; l’ordinanza del Sindaco, convalidata dal l Giudice Tutelare lCon l’obiettivo è curare in situazioni di urgenza quando la persona rifiuta le cure, ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione.
Con la sentenza n. 76/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 35 della legge 833/1978, imponendo la comunicazione del provvedimento di Tso e l’audizione del paziente prima della convalida. Una decisione storica che riafferma il diritto al contraddittorio e alla difesa anche in situazioni di ricovero coattivo .
Successivamente la Consulta ha ribadito che la decisione “apre la strada per un intervento legislativo che, nel rispetto delle indicazioni della Corte, potrà ridefinire le modalità attuative di tali garanzie”, eventualmente prevedendo ulteriori strumenti di tutela come la nomina di un curatore speciale.
Infatti la normativa attuale non garantisce -Notifiche tempestive e trasparenti del provvedimento di TSO;-Diritto al contraddittorio, per cui la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare;-Una piena tutela legale, tramite la nomina di un avvocato, anche d’ufficio;-Effettività del controllo giurisdizionale, che deve esaminare non solo la correttezza formale, ma anche il merito del provvedimento.
Ma già partire dal 14 dicembre 2024, è stato possibile sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.proprio in riferimento a questa materia .La raccolta firme online si è conclusa a fine giugno 2025.
Con il termine della raccolta, si è chiusa ufficialmente la prima fase della iniziativa da parte dell’Associazione Diritti alla follia ovvero la proposta di modifica della L. 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 – 34 – 35): «Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del Tso psichiatrico alla Costituzione e agli obblighi internazionali dell’Italia»
La proposta nasce da un lungo e articolato confronto fra legali, associazioni di tutela e operatori del settore, ad opera di Michele Capano, legale di parte civile nel processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni, con l’appoggio e la condivisione ,il contributo e l’esperienza storica dei gruppi di autotutela e di denuncia degli abusi psichiatrici. Sul sito dell’associazione si leggono le iniziative in merito a questa proposta e in particolare in sintesi si riassumono gli elementi che si ritengono qualificanti la proposta: obbligo di notifica del TSO a chi vi è obbligato; limitazione del ricorso al TSO solo nei casi di comprovato stato di necessità; diritto di difesa legale gratuita per tutti coloro che sono sottoposti a TSO; udienza di convalida dinnanzi al Giudice Tutelare con l’assistenza di un legale; limite massimo di durata dei trattamenti involontari; divieto di contenzione; libero accesso delle associazioni di tutela presso i reparti psichiatrici; piena libertà di comunicazione dei ricoverati con l’esterno; dotazione di un sistema di videosorveglianza in ogni reparto psichiatrico; esonero di responsabilità penali a carico agli operatori nell’applicazione delle superiori norme; (6)
Una proposta che trae inoltre ispirazione dalle raccomandazioni del Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura (CPT), che ha richiamato l’Italia a garantire che ogni restrizione della libertà personale sia sottoposta a un controllo giurisdizionale rigoroso e sostanziale. Secondo i promotori, è urgente che il legislatore intervenga per adeguare il TSO agli articoli 2, 3, 13, 24, 32 e 111 della Costituzione, tutelando i diritti di alcune delle persone più vulnerabili nella nostra società.(7)
L’associazione Diritti alla follia promotrice della legge di iniziativa popolare nasce, come si legge sul sito della stessa, dalla presa d’atto che spesso le condizioni di “disagio psichico” non diventano nell’ordinamento giuridico tanto occasione per l’attivazione di meccanismi di solidarietà pubblica, quanto il pretesto per l’attivazione di azioni di internamento, di trattamento farmacologico coatto, di violazione di diritti umani, di mortificazione della capacità giuridica, di emarginazione. L’associazione ‘Diritti Alla Follia’ struttura Campagne mediatiche on-line e off-line sul territorio nazionale ogni qualvolta occorra sottoporre all’opinione pubblica un argomento molto specifico da trattare o una riforma legislativa da proporre. Quindi propugna in questo caso un Trattamento sanitario obbligatorio, da ripensare profondamente nelle sue modalità di attivazione e di esecuzione concreta; ma pone anche tra i suoi obiettivi riforme in grado di modificare lo status quo di temi cruciali:
Sulla modifica delle norme sul trattamento sanitario obbligatorio , come indicato dalla Corte costituzionale e dalla Consulta l’Associazione Diritti alla Follia ha fatto da apripista.
Ora in Parlamento è in discussione il DDL Zaffini e la proposta di legge di iniziativa popolare.. Bisogna attendere di conoscere bene la proposta, e gli eventuali emendamenti, con la speranza che in tema di aggiornamento della legge Basaglia, dopo 40 anni,essendo mutate le situazioni e la realtà sociale, questa legge resti fondamentale conservandone e ne va conservato lo spirito ed i principi base.
( 1 )Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente il 24 luglio 2024. Annuncio nella seduta n. 211 del 24 luglio 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 14 maggio 2025. Annuncio nella seduta n. 304 del 15 maggio 2025.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali
(2)DDL 734, Sensi e Bazoli (PD), Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla Legge 13 maggio 1978, n. 180. Presentato nel maggio 2023, contiene la proposta di un Piano nazionale per la salute mentale, nonché l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA) che rilanci l’applicazione dei principi della Legge 180 su tutto il territorio nazionale. Si aggiunge però la punizione per “ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio; non è ammessa nei loro confronti alcuna forma di misura coercitiva che si configuri quale ulteriore restrizione della libertà personale”. Il testo presenta delle forti somiglianze con quello già presentato da Serracchiani, Scarpa e altri nel 21 aprile 2023, il n 1113.
DDL 938, Magni, De Cristofaro e Cucchi (AVS), Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale, presentato a novembre 2023, che propone di “rafforzare i principi contenuti nella Legge Basaglia”. Lancia un nuovo progetto-obiettivo nazionale e, come nel DDL Sensi, dispone l’aggiunta del divieto delle contenzioni.
DDL 1171, Cantù e altri (Lega Nord), Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica, presentato il 19 giugno 2024, che sottolinea gli effetti negativi sulla salute mentale della pandemia da Covid-19 e dell’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope dal mercato illegale. Si segnala l’allarme per l’aumento dei disturbi in età evolutiva e in età geriatrica e si esprime un giudizio positivo sulla Legge 180 evidenziandone la non applicazione in diverse Regioni. L’attenzione è spostata sul numero dei posti letto disponibili, ospedalieri e non ospedalieri, per affermare che “il comparto pubblico di salute mentale è incapace di soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da tali disturbi”.
DDL 1179, Zaffini e altri (Fratelli d’Italia), Disposizioni in materia di salute mentale, presentato il 27 giugno 2024. Anche questa proposta parte dallo stato attuale dell’assistenza psichiatrica con un’enfasi sulla prevenzione e la sicurezza degli operatori e dei famigliari, proponendo la reintroduzione de facto della “pericolosità sociale” come aggettivazione del disturbo mentale. Al Ministero dell’Interno, infatti, insieme al dicastero della Giustizia, sentito il Ministero della Salute, è assegnato il compito di individuare le misure di sicurezza per il contenimento dei comportamenti violenti, normando, e quindi legittimando, i trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali.
(3) rimandiamo per un approfondimento ai due articoli comparsi su QS a cura di Angelozzi (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=123662) e Pellegrini (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=128522).
(7)https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1800000