“ DALLA NECESSITA’ DI UN CONSENSO LIBERO E ATTUALE ALLA VOLONTA’ CONTRARIA “ – DI VALTER MARCONE

Redazione-  La relatrice e presidente della Commissione giustizia del Senato , Giulia Bongiorno dice : “”Il testo arrivato dalla Camera rischiava di parificare tutte le situazioni e, gravando l’imputato di oneri di documentazione del preventivo e dettagliato consenso della vittima, qualcuno pensava introducesse una inversione dell’onere della prova”.. Giulia Bongiorno con la sua associazione “Doppia difesa”, fondata insieme a Michelle Hunziker che da anni assiste le donne che subiscono violenza. continua «La norma – spiega – garantisce così il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell’imputato».

Dopo di che Giulia Bongiorno si augura di trovare “il consenso di tutte le forze politiche” per approvare “un altro importante tassello normativo nella lotta contro la violenza di genere e il femminicidio”.

Giovedì 22 gennaio 2026 alla Commissione Giustizia del Senato per la discussione in aula del 25 è stato presentato un testo di modifica dell’art. 609 bis CP diverso da quello approvato alla Camera che definiva la violenza sessuale come un atto compiuto “ senza il consenso libero e attuale” .Il testo modificato fa diventare la violenza sessuale un atto compiuto “contro la volontà della persona.. “

La senatrice leghista come riferito sopra parla di un testo di legge per la modifica dell’art. 609 bis del Codice Penale diverso da quello approvato alla fine del 2025 alla Camera , nato dall’accordo raggiunto dalla premier e dalla segretaria del Pd Elly Schlein che diede vita all’iniziativa legislativa bipartisan contro la violenza di genere .

Il passaggio al Senato della legge approvata dalla Camera serviva a completare l’iter parlamentare ed arrivare quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’approvazione finale sarebbe dovuta avvenire entro il 25 gennaio . Con il rinvio in Commissione giustizia al Senato l’approvazione probabilmente slitterà al mese di febbraio se non oltre. Ora se approvato dal Senato per la sua promulgazione dovrà tornare di nuovo al Senato

Il nuovo testo della senatrice leghista Bongiorno mettendo l’accento sulla «volontà contraria» e non sul consenso libero e attuale sembra, far regredire il risultato acquisito con l’approvazione alla Camera tanto che le opposizioni affermano : «Tradita l’intesa bipartisan tra Schlein e Meloni, un atto gravissimo». «Non esiste, in questa legislatura, un precedente paragonabile a ciò che sta accadendo», scrivono in una nota i capigruppo in Senato Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5s), Raffaella Paita (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs), Marco Lombardo (Azione).

In realtà la giurisprudenza guardava al consenso in sede processuale come elemento determinante anche prima di questa nuova formulazione del testo del 609bis CP anche se le sentenze di fatto appaiono a volte eterogenee per non dire talora offensive per le donne, chiamate a rispondere di elementi non rilevanti rispetto alla violenza subita. .Quindi l’introduzione eslicita di un “ consenso libero e attuale “. (1)

Dunque al posto della necessità di un “consenso libero e attuale” per un rapporto sessuale (senza il quale scattava il reato di violenza) , il parametro a cui guardare nel testo formulato da Giulia Bongiorno è invece la «volontà contraria all’atto sessuale» della vittima, «valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso». Anche se si specifica poi che «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa» oppure approfittando dell’impossibilità della vittima «di esprimere il proprio dissenso».

In altre parole la modifica del testo già approvato dà il compito dell’onere della prova alla vittima per salvaguardare il diritto alla difesa dell’imputato che ha compiuto la violenza.

Il testo attuale dell’a rt. 609-bis. (Violenza sessuale).afferma “ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’,costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la

reclusione ((da sei a dodici anni)). Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subireatti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica

della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevolesostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura noneccedente i due terzi. “

La riforma sostituisce del tutto l’articolo 609-bis del Codice penale, quello che sanziona la violenza sessuale. Oggi il testo è piuttosto generico: viene punito “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali “. Colpito anche chi approfitta di “condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”, o finge di essere qualcun altro.

Un nuovo testo dunque che presenta alcune puntualizzazioni positive rispetto al testo approvato dalla Camera ma anche delle problematicità .

Tra i punti meglio precisati , eliminando aspetti poco chiari nel descrivere il reato per come era stato formulato in precedenza c’è, per esempio , il concetto di condizione di «particolare vulnerabilità» della persona offesa, non meglio specificato nel testo. (. Gian Luigi Gatta, presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) ); “dal punto di vista giuridico non avrebbe una portata innovativa così consistente, ma darebbe un segnale culturale molto forte”. (

Elisabetta Canevini, magistrata del tribunale di Milano ;)il nuovo testo «raggiunge un punto di equilibrio, ribadendo la centralità della volontà della donna senza rischiare di cancellare principi di garantismo processuale».( Mariastella Gelmini (Noi moderati) )

Tra le criticità:: l’assenza di riferimenti a quando può essere manifestato il dissenso(Elena Biaggioni, avvocata della rete D.i.Re  un dissenso che può essere manifestato in ogni momento (anche dopo un iniziale consenso), come già riconosce peraltro la giurisprudenza (. Gian Luigi Gatta, presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP): un testo che sconfessa l’accordo bipartisan raggiunto alla Camera. La violenza sessuale è un crimine contro le donne, senza un sì non c’è rapporto sessuale, ma un reato. Bongiorno ci fa fare un enorme passo indietro (capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.) “La proposta della senatrice Bongiorno è retrograda e pericolosa. Non solo annulla il lavoro fatto con impegno alla Camera, ma rappresenta un passo indietro rispetto all’inserimento nel nostro ordinamento del consenso libero e attuale, in linea con la Convenzione di Istanbul e con quanto già fatto da molti Paesi europei (i Michela Di Biase, deputata del Partito Democratico e relatrice del provvedimento alla Camera. )

Inoltre in contesto in cui il Governo attuale inasprisce le pene in riferimento a molti reati e in particolare quelli che destano allarme in tema di sicurezza , sembra incongruo in questo testo della modifica dell’articolo 609 bis CP che la pena scenda di nuovo a 4-10 anni (resta 6-12 anni in caso di violenza, minaccia o abuso di autorità

La Camera aveva approvato all’unanimità la proposta di legge C. 1693-A, che modifica l’art 609-bis del codice penale introducendo in modo esplicito il consenso libero e attuale come elemento centrale per il reato di violenza sessuale. Un risultato atteso da anni, che ha allineato l’Italia agli standard internazionali. Discussione in Assemblea (iniziata il 18 novembre 2025 e conclusa il 19 novembre 2025. Approvato)

Infatti al Senato Come si legge dal resoconto sommario n. 357 del 22/01/2026 pubblicato sul sito del Senato, il Presidente Giulia Bongiorno (LSP-PSd’Az), in qualità di relatore, “ha presentato una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito a seguito dell’approvazione alla Camera.. Infatti,il testo approvato da quel ramo del Parlamento , oltre ad aver dato luogo a numerose perplessità, aveva necessità di alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica.”

La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna – si legge nel resoconto – “supera la vigente formulazione dell’articolo 609-bis del codice penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto freezing la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale, la specificazione che l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso“.

Questo il nuovo testo.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 90, 1715, approvato dalla Camera dei deputati, 1716, 1717 e 1743

Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale  – Art. 1

L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 609-bis – (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.

La nuova riformulazione punisce “chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti”. Scompare la parola che aveva fatto scoppiare la polemica, cioè “consenso”. Nella norma proposta e poi bocciata dalla destra doveva essere “libero e attuale” da parte della vittima, altrimenti era stupro. Ora si parla di “volontà”.

Già nella relazione che accompagnava disegni di legge unificati per arrivare alla formulazione approvata alla Camera si diceva : “ L’attuale quadro normativo italiano, incentrato sull’articolo 609-bis del codice penale, si fonda principalmente sulla necessità di accertare condotte di violenza, minaccia, abuso o inganno. Tale impostazione, pur storicamente coerente con l’impianto generale del codice penale, appare oggi insufficiente alla luce delle trasformazioni culturali, giuridiche e sociali.

In particolare, essa tende a subordinare la configurabilità del reato all’esistenza di una costrizione fisica o morale, lasciando in zone d’ombra tutte le ipotesi in cui l’assenza di consenso non si accompagni a violenza manifestaLa normativa europea e internazionale ha progressivamente posto il consenso al centro della tutela.(…)La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa (2011), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, stabilisce all’articolo 36 che tutti i rapporti sessuali senza il consenso della persona devono essere penalmente sanzionati, precisando che il consenso deve essere frutto di una libera volontà, valutata tenendo conto delle circostanze.

Nell’Unione europea, il Parlamento e la Commissione hanno più volte sollecitato gli Stati membri ad adeguare le legislazioni interne al paradigma del consenso, superando il modello basato

esclusivamente sulla costrizione. La proposta di direttiva dell’Unione europea sulla lotta contro la

violenza contro le donne e la violenza domestica (2022) prevede l’obbligo per gli Stati membri di

punire penalmente ogni atto sessuale compiuto senza consenso.(…)Lariforma rappresenta un passaggio deciso verso una « cultura del consenso », richiamata da organizzazioni internazionali come Amnesty International come storica vittoria per le vittime, pur accompagnata dalla necessità di rafforzare risorse investigative e tutela delle vittime.

L’Italia, pur avendo compiuto passi importanti nel contrasto alla violenza di genere, non ha ancora

recepito in modo pieno e coerente il principio del consenso. I dati statistici dimostrano l’urgenza di una riforma: secondo l’ISTAT, il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita; il 21 per cento ha subito violenze sessuali e il 5,4 per cento forme gravi (stupro o tentato stupro). Nel 2023, le denunce per violenza sessuale sono state oltre 6.200, con una significativa incidenza di vittime giovani e minorenni.

La discussione dunque è aperta. Le opposizioni munacciano barricate .Il partito di maggioranza della coalizione che sotiene il Governo parla di un momento di riflessione.Forse a breve la discussione in aula al Senato . Di fatto se approvato il nuovo testo comunque dovrà tornare alla Camera contraddicendo una urgenza su un provvedimento necessario su un tema determinante nella vita delle donne e di violenza di genere e femminicidio .

(1) Trascrivo alcune righe , rinviando alla lettura completa sul link indicato dell’articolo Legge sul consenso: cosa cambia se viene approvata Pubblicato su Il Sole 24 ore il 25 novembre 2025e online https://www.ilsole24ore.com/art/legge-consenso-cosa-cambia-se-viene-approvata-AH1uervD

“Nei fatti, fino a ora, nei processi per stupro per provare il sopruso bisognava dimostrare l’elemento della costrizione e della minaccia e in questa fase a chi denunciava veniva chiesto conto di elementi legati al proprio stile di vita o a scelte personali di atteggiamento e addirittura abbigliamento che, non rilevanti per ponderare una violenza, derivavano non di rado in insinuazioni umilianti e sminuenti per le vittime. Così, per esempio, donne soggette al fenomeno scientificamente provato del “freezing”, che letteralmente immobilizza le vittime, incapaci di reagire, muoversi e urlare di fronte alla violenza, dovevano affrontare la frustrazione di dimostrare l’abuso subito.

Allo stesso modo, nel caso di costrizioni avvenute nell’ambito di una relazione consolidata o dopo aver assunto sostanze stupefacenti (volontariamente o involontariamente) l’accertamento della violenza poteva risultare tanto difficile e gravoso da scoraggiare le donne, fino a spingerle a rinunciare alla denuncia, pur di non sopportare il peso di una probatio diabolica.

Alla luce della nuova disciplina il consenso deve essere libero, ovvero espressione di una chiara volontà, attuale, può essere cioè ritirato in qualsiasi momento e non può mai essere presunto, per esempio in caso di silenzio, sia prima che durante un rapporto sessuale.”

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